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cybercrime

Lessico del XXI Secolo (2012)
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cybercrime


<sàibëkraim> s. ingl., usato in it. al masch. – Reato nel quale la condotta o l’oggetto materiale del crimine sono correlati a un sistema informatico o telematico, ovvero perpetrato utilizzando un tale sistema o colpendolo (rispettivamente, si parla di computer as a tool  e computer as a target). Nel primo caso ci si riferisce anche a reati informatici impropri, ossia ai reati comuni previsti dal codice penale o dalla legislazione speciale, che solo incidentalmente vengono commessi mediante l’uso di un computer e della rete: esempi comuni sono i reati di ingiuria e di diffamazione (che possono perfezionarsi anche attraverso la posta elettronica, le chat o un sito Internet), le molestie (perpetrate attraverso lo spamming, o sui social network) e altri reati più gravi come l’istigazione a delinquere, l’istigazione all’odio razziale, il riciclaggio (cyberlaundering) o la pedopornografia. Nel caso di un c. perpetrato per colpire un sistema informatico, si tratta invece di reati informatici propri, la maggior parte dei quali sono stati introdotti nell’ordinamento italiano dalla legge 547/1993 e dalla legge 48/2008, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica di Budapest del 23 novembre 2001. Reati informatici in senso proprio possono essere considerati anche, per esempio, alcuni di quelli previsti dalla legge sul diritto d’autore. La categoria concettuale dei c. non ha, tuttavia, un significato tecnico preciso dal punto di vista giuridico, poiché, fatta eccezione per la presenza di un sistema informatico o telematico, vi rientrano una pluralità di condotte e beni giuridici protetti estremamente disomogenei. Nel codice penale italiano sono considerati reati informatici, per esempio, il danneggiamento di dati, programmi e sistemi, la frode informatica, l’accesso abusivo, la detenzione e la diffusione abusiva di codici d’accesso e la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, la falsificazione di documenti informatici, l’interferenza illecita nelle comunicazioni informatiche o telematiche.

Vedi anche
ICT Sigla dell’ingl. Information and comunication technology ("Tecnologia dell’informazione e della comunicazione"), usata per indicare il settore dell’informatica e delle telecomunicazioni. Diffamazione Delitto commesso da chi offende la reputazione altrui comunicando con più persone. La pena è aumentata se l’offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentazione, oppure ad un’autorità costituita in collegio. Circostanza aggravante è l’attribuzione di un fatto ... tècnico tècnico Persona che detiene una particolare competenza in un'arte, o scienza, o disciplina, o attività, soprattutto nelle sue applicazioni pratiche. còdice penale còdice penale Fonte del diritto penale sostanziale che contiene i principi fondamentali e le regole generali finalizzate a reprimere i fatti costituenti reato. Il codice penalep. vigente, detto c. Rocco dal nome del ministro della Giustizia che lo propose (r.d. 19 ott.1930 n.1398), inizialmente composto ...
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