BATTISTA, da Sambiagio (Samblasius, Samblasi, Sambiagi)
Nacque a Padova, da nobile famiglia, intorno al 1425 e nello Studio di quella città si addottorò in utroque iure. Ancor prima della laurea aveva mostrato le caratteristiche del suo ingegno di tenace raccoglitore di soluzioni e di problemi giuridici progettando ed iniziando a venti anni d'età, come egli stesso ebbe poi a narrare, una raccolta di "privilegia dotalia".
Suo "praeceptor" fu Francesco Porcellini, ricordato dallo stesso B. nell'incipit di una sua opera; una testimonianza verosimile, anche se non controllabile, risalente a Scardeoni (1560)lo fa scolaro di Paolo di Castro: testimonianza accettabile, se si pensa che Paolo di Castro morì, secondo il Savigny, a Padova nel 1441, e se si dà fede al Facciolati nel datare al 1449 l'inizio dell'attività accademica di Battista da Sambiagio. Secondo lo Schulte, egli avrebbe anche seguito le lezioni di Benedetto Sala.
Nello Studio di Padova B. svolse ininterrottamente la sua attività accademica per più di trent'anni, alternando l'insegnamento del diritto civile (per il 1470 e per il 1472, ad esempio, si ha la testimonianza delle note editoriali al Tractatus de privilegiis dotalibus e al Tractatus correlativorum, v. Hain, 3238)a quello del diritto canonico: tenne infatti la lecturaDecreti nel 1480 e nel 1481 (note editoriali alla Repetitio super prima rubrica Decreti e Tractatus de actionibus et natura earum, v. Hain, ibid.).
Avvocato famoso, celebre per la dottrina, l'ingegno e la memoria, B. si dedicò con grande successo all'attività forense, che svolse sia a Padova sia in altre città; nel 1492 venne chiamato a Brescia dal podestà Domenico Trevigiano, per ricoprirvi l'ufficio d'assessore. Sappiamo che lasciò Padova di buon grado, forse stanco del lungo insegnamento. Alle nuove funzioni attese con diligenza ed onestà fin quando, nello stesso anno 1492, fu colto da apoplessia. Reso muto dal male, stilò di suo pugno il testamento, in cui istituiva erede la moglie e, morta questa, il cognato Paolo nonché il fratello di questo, tale Sarti da Perega.
B. morì il 6febbr. 1492.È incerto il luogo della sua morte: secondo il Diplovataccio, Verona; secondo il Panciroli, Brescia. Anche se appare maggiormente degna di fede la testimonianza del Diplovataccio, il quale visse in quegli stessi anni, è certo che B. fu sepolto in Brescia, in S. Agata. Sul suo sepolcro fu scritto l'epitaffio: "Baptiste Blasio Patavino Pontifici Caesareique Iuris Consultissimo Praetorio Assessori Acquissimo - 1492 -".
B. lasciò le seguenti opere:
a) Tractatus de privilegiis dotalibus, terminato il 14 sett. 1470; venne stampato a Venezia nel 1481 presso l'editore Erhardus Ratdolt de Augusta; si trova ai ff. 26 a-39 b di quell'incunabolo. Fu ancora pubblicato a Venezia nel 1498 presso l'editore Paganinus de Paganinis (ff. 1-18) e compare nel IX volume dei Tractatus Universi Iuris, Venetiis 1584, ff. 450r-460v;
b) Tractatus correlativorum singularium, di cui si sa che fu "de novo compilato" nel 1472 (lo Scardeoni afferma che quest'opera venne scritta da B. all'età di ventun anni; tale notizia, che altri biografi riferiscono solitamente alla redazione del De actionibus, è smentita dallo stesso B., il quale dichiara d'aver voluto comporre a quell'età lo scritto De privilegiis dotalibus: cfr. la prefazione ai Tractatus Universi Iuris, IX, Venetiis 1584, f. 450 ra. Il Tractatus correlativorum fu stampato una prima volta a Venezia nel 1481 (editore Erhardus Ratdolt de Augusta, ff. 40 a-47 b), una seconda volta nel 1498 (editore Paganinus de Paganinis, ff. 35 a-40 b), infine nei Tractatus Universi Iuris, XVIII, Venetiis 1584, ff. 260 v-266 v;
c) Contradictiones iuris civilis cum canonico (Brocardica iuris civilis et canonici; De contrarietate iuris civilis et canonici; Duae centuriae collectae contradictionum utriusque iuris), scritte, dopo il 1476 e pubblicate nei Tractatus Universi Iuris, I, Venetiis 1584, ff. 185-189r;
d) Repetitio solennis [!] super prima rubrica Decreti, scritta nel 1480 e pubblicata a Venezia nel 1481 (editore Erhardus Ratdolt de Augusta, ff. 68 a-80 b), e ancora a Venezia nel 1498, presso l'editore Paganinus de Paganinis (ff. 53a-62a), e infine in raccolte di Repetitiones iuris Canonici sempre a Venezia nel 1587 (I, pp. 1 ss.), e a Colonia nel 1618 (pp. 1-22);
e) Tractatus de actionibus et natura earum, composto a Padova nel 1481 e pubblicato in quel medesimo anno a Venezia presso Erhardus Ratdolt de Augusta nel cosiddetto "incunabolo Erlangense" (ff. 1 a-25 b), famoso perché contiene anche l'editio princeps dell'Arbor actionum di Giovanni Bassiano, edizione che venne curata dallo stesso B.; il Tractatus de actionibus venne stampato una seconda volta, sempre a Venezia, nel 1498 da Paganinus de Paganinis (ff. 1-18) e fu incluso nei Tractatus Universi Iuris, III, 2, Venetiis 1584, ff. 43r-57r, col titolo De actione et eius natura;
f) Tractatus centum quaestionum continentium centum differentias inter arbitrum et arbitratorem, edito a Venezia dapprima nel 1481 da Erhardus Ratdolt de Augusta (ff. 48a-67b), quindi nel 1498 da Paganinus de Paganinis (ff. 19a-33b), ed incluso nei Tractatus Universi Iuris, III, 1, Venetiis 1584, ff. 296r-309v;
g) Tractatus de differentiis inter decisiones feudales iuris canonici et iuris civilis, pubblicato a Pavia nel 1498.
Di B. ci rimangono inoltre alcuni consilia, tra i quali ricordiamo: Ex themate quod ex processu, su Libri Feudorum, II, 55, de prohibita feudi alienatione per Fredericum, par. praeterea ducatus (n. 66 nella raccolta di Alberto Bruno, Consilia feudalia cum aliquibus consiliis aliorum doctorum de eadem materia, Venetiis 1548, pp. 725 s., 1579, pp. 97 ss., e Francofurti 1578). Consilia di B. in materia feudale si trovano anche in una raccolta lionese del 1553. Sono da ricordare anche: Consilium In causa domini Augustini de Artengo (n. 148 della raccolta curata da G. B. Ziletti, Responsorum quae vulgo consilia vocantur ad causas ultimarum voluntatum etc., I, Venetiis 1568, ff. 169 rb 170 ra); Consilium In causa domini Ludovici a Cornu civis Tarvisini (n. 101 della cit. raccolta dello Ziletti, II, Venetiis 1581, f. 192v); Consilium Quaeritur utrum fructus percepti (n. 36 del vol. II della citata raccolta, ff. 77vb-78rb); Consilium Quidam Bartholomaeus decessit ab intestato (n. 147 nel vol. I della cit. raccolta, ff. 168vb-169rb, e vol. II, ff. 216rb-216vb); Consilium Quidam Antonius quondam Marculini (n. 35 del vol. II della cit. racc., ff. 76vb-77va); Consilium Quidam codicillando et non mutando (n. 107 della cit. racc., vol. II, ff. 200va-201vb); Consilium Viso compromisso et eius forma (n. 37 della raccolta citata, vol. II, ff. 78vb-80 ra); Consilium Viso testamento quondam ser Bartholomaei (n. 146 nella citata raccolta, vol. I, ff. 168rb-168vb e n. 34, Vol. II, f. 76ra-76va; un consilium in materia penale è stato pubblicato dallo Ziletti nei Consilia seu responsa in causis criminalibus recens edita, I, Venetiis 1579, p. 97; un consilium appare anche nella raccolta di G. B. Marzianese edita a Venezia nel 1573, p. 177; un altro in materia di Monti di Pietà è ricordato dal Mantua, p. 454; un altro consilium di B. contiene il ms. L.V. II della Marciana di Venezia (I. Valentinelli, Bibliotheca manoscripta s. Marci Venetiarum, III, Venetiis 1870, p. 40; ricordato anche da A. Gloria, II, p. 9).
Una repetitio alla l. in bonae fidei contractibus C. de rebus creditis [c. 4. 1-3] è conservata nel ms. 1036 della Biblioteca Municipale di Strasburgo, ai fogli 416v-432 (M. Ch. Duparc-P. Legendre, Le manuscrit Strasbourg, Bibliothèque Municipale 1036, in Revue histor. d. droit franç. et étranger, XLIII [1964], p. 323).
Abbiamo infine notizia di altri scritti di B.: Repertorium (Index) in consilia Angeli de Perusio (Angeli Ubaldi), citato dal Diplovataccio, f.291; Arbor super libros Institutionum Iustiniani (cfr. Ghilini, II, p. 142, e Papadopoli, p. 229); Interpretationes in diversos titulos primi et secundi digestorum veterum, et super primo, et secundo codicis (Ghilini, ibid.; Papadopoli, ibid.); Super Decreto et Rubrica Decretalium (Ghilini, ibid.; Papadopoli, ibid.).
A B. si deve pure l'editio princeps dell'Arbor actionum di Giovanni Bassiano, contenuta nel ricordatoincunabolo veneziano: egli riordinò le glosse giovannee, aggiungendovi alcune sue integrazioni. Ad esempio, raccolse un gruppo di glosse marginali sotto la rubrica De quaestionibus concernentibus dominam tenentem arborem actionum, corredandole di proprie divinationes.La sua acuta opera di editore lo condusse a conclusioni chela storiografia ha successivamente convalidato; tale è quella relativa alla paternità giovannea degli ultimi due gruppi di glosseconnessi all'Arbor nei quali si enunciano la divisione delle azioni ed alcune regole per l'intelligenza e l'uso dell'opera (Rossi, Per un'edizione…).
Come è noto, l'Arbor actionum di Giovanni Bassiano attrasse sempre l'interesse di studiosi del diritto, pur appartenenti ad orientamenti culturali diversi e a differenti momenti del pensiero giuridico europeo: lo stesso B. prese l'opera giovannea come fondamento del suo trattato De actionibus et natura earum, anche se vi aggiunse di suo l'illustrazione di schemi processuali che non erano stati classificati dal Bassiano. L'opera di B. può cioè considerarsi parallela a quella di Ponzio da Ylerda, giurista catalano, che due secoli prima aveva composto una Summa arboris actionum, che B. non mostra di conoscere (Rossi, La Summa...). D'altronde, è stato pure osservato, B. non sospettava l'esistenza nell'Arbor di aggiunte successive.
Per comprendere l'importanza del lavoro compiuto da B. muovendo dall'Arbor del Bassiano, giova ripercorreme l'iter alla luce delle sue espresse dichiarazioni. Esaminando il problema dell'attribuzione dell'Arbor, egli, fondatamente, asserisce che "fuerat ille Ioannes glossator de quo Accursius glossator iuris civilis sepe fecit mentionem in glossis suis"; e dove mirasse questa filologia appare chiaro quando egli si chiede "utrum ista arbor sit authentica et approbata, itaque possit allegari sicut textus". Si presentava, cioè, nel caso particolare, l'antico problema dell'interpretatio e delle sue specie; il quesito era appunto questo: se l'Arbor giovannea fosse "interpretatio authentica et approbata" (vale a dire "necessaria", nella terminologia dei glossatori e di Giovanni stesso). B. risponde attribuendo alla interpretatio del sistema processuale giustinianeo elaborata dal Bassiano la qualifica di "probabilis" per essere opera di scuola, epperò "magistralis". Ma al di là d'una applicazione rigorosa di tali categorie dell'interpretatio - già elaborate e puntualmente applicate nel tempo del diritto comune classico - l'interesse di B., attraverso un superamento di esse (denunciato per altro dalla diversa calibratura che quelle stesse categorie ricevono nel suo linguaggio), è volto esclusivamente alla dimostrazione della possibilità di "allegare sicut textum" quell'opera, inserendola nel quadro dell'"opinio communis et probabilis": restituire, cioè, una sistemazione dogmatica ad un giurista compreso tra le fonti utilizzate da Accursio significa, anche per B., poter dedurre da questa innanzi al giudice conseguenze rivestite del valore pratico universalmente riconosciuto alle dottrine canonizzate nella Glossa ordinaria.Questa filologia, finalizzata non esclusivamente alla ricostruzione di una opera antica di due secoli, ma attraverso tale ricostruzione - al riconoscimento d'una continuità dottrinale e pratica, rivela in B. più un rappresentante della cultura bartolistica che un giurista dell'umanesimo. È dato cogliere in lui, in tal modo, i segni di quella consapevolezza d'una tradizione scientifica ininterrotta, che caratterizza la giurisprudenza italiana nei tardi secoli del diritto comune.
Un'altra opera che pone in rilievo una delle tematiche peculiari alla cultura giuridica dei tempi di B. è quella intitolata Contradictiones iuris civilis cum canonico, o Brocardica iuris civilis et canonici, che consta di 206 articoli disposti secondo l'ordine in cui queste differentiae appaiono all'autore nelle fonti consultate. Gli scritti dai quali B. ha largamente attinto sono da individuarsi nel De differentiis legum et canonum di Galvano da Bologna e nel Tractatus de differentiis inter ius canonicum et civile attribuito a Bartolo da Sassoferrato: in taluni punti l'opera di B. appare una mera riedizione di quella bartoliana. La stessa forma brocardum, adottatadai glossatori civilisti e canonisti per concordare le contrarietates evidenti all'interno della compilazione giustinianea e della produzione normativa ecclesiastica, col sorgere della coscienza di quella unità cui si dette il nome di utrumque ius, necessariamente dovette servire a conciliare le antinomie fra Corpus Iuris Civilis e Corpus Iuris Canonici.
Lo spirito polemico che B. manifesta nel difendersi dall'accusa o dal sospetto di scarsa originalità nelle sue opere tutte peraltro compilatorie - non riesce a nascondere certi caratteri decadenti: primo fra tutti, la tendenza ad una pedantesca completezza nell'esposizione di figure giuridiche, non disgiunta naturalmente dalla volontà d'utilizzare al massimo, nella raccolta dei materiali, tutte le opere precedenti di cui avesse conoscenza.
Dai biografi più antichi B. è ricordato specialmente per una operetta De studio legali adipiscendo, cui toccò la stessa sorte che al "liber" di Baldo de commemoratione famosissimorum doctorum: l'erudizione cinquecentesca ebbe agio d'utilizzarla e finì col toglierla dalla circolazione.
Il Panciroli poteva ancora servirsene (come già notava il Savigny) e ad essa attingeva anche Marco Mantua. Più utili a noi sono le annotazioni che nel 1532 a Padova il priore del Collegio dei dottori, Antonio Porcellini, aggiungeva alla Matricula già compilata dal Massimo (Gloria, pp. 68 s.): oltre che dal Tractatus de modo studendi del Caccialupi le aggiunte del Porcellini sono tratte dall'opera di B. e riportano brevi squarci dei capitoli dedicati a Michele Ariprandi (?), Bartolomeo da Saliceto, Gian Luigi Lambertazzi, Antonio da Sant'Angelo, Francesco degli Ubaldi, Nicolò De Gennari, Prosdocimo Conti, Francesco Ramponi, Gian Francesco Capodilista, Marino Zabarella, Giacomo Alvarotti, Benedetto da Piombino, Bartolomeo Gloria, ecc. (Gloria, pp. 71-75, Andrich). Gli estratti lasciatici dal Porcellini confermano il parere di Guido Panciroli: "Ioannes Baptista a s. Blasio Patavinus illorum (legum interpretum) Catalogum potius quam vitas recensuit". L'impianto di ciascun capitolo doveva essere - a suo modo - classicheggiante: l'indicazione era seguita dalla qualifica di "doctor" ("legum", "decretorum", "iuris utriusque") e da essenziali dati (studi compiuti, insegnamento, opere e fama). Significativi sono i giudizi con cui B. tenta di caratterizzare ciascun giurista: bonus textualis, magnus textualis, maximus practicus, bonus orator, solemnis doctor.Quest'ultimo, con cui si vuole indicare il doctor il cuiinsegnamento è entrato a far parte della communis opinio, rivela l'intento tutt'altro che erudito dell'opera: quello cioè di offrire ad avvocati e giudici un repertorio di giuristi le cui opinioni siano rivestite di auctoritas (l'importanza pratica della qualifica di solemnis attribuita a un doctor è espressa nel diffuso aforisma: solemnis doctoris auctoritas relevat ab expensis).
Bibl.: Thomae Diplovatatii Opus de praestantia doctorum, a cura di G. Pescatore, Berlin 1890, p. CXXXIII; B. Scardeonius, De antiquitate urbis Patavii, Basileae 1560, p. 179; I. B. Ziletus, Index librorum iuris pontificii et civilis, Venetiis 1566, pp. 3, 15, 28, 31, 35, 36, 48, 60; N. A. Gravatius, Alexandri Tartagni iuris peritissimi vita, in Alexandri Tartagni Imolensis... commentaria in I et II Digesti Veteris Partem..., Venetiis 1618, f. 2 r; A. Portenari, Della felicità di Padova, Padova 1623, p. 241; G. Ghilini, Teatro d'huomini letterati, II, Venezia 1647, p. 142; I. P. Tomasino, Gymnasium Patavinum, Utini 1654, p. 237; A. Fontana, Bibliotheca legalis, Parmae 1688, pars II, coll. 150, 232-233; pars III, p. 24; G. Panciroli, De claris legum interpretibus, Lipsiae 1721, pp. 2, 15, 216; M. Mantua, Epitome virorum illustrium, Lipsiae 1721, pp. 436, 454; N. C. Papadopoli, Historia gymnasii Patavini, Venetiis 1726, pp. 228, 229; G. G. Jöcher, in Allgemeines Gelehrten Lexicon, I, Leipzig 1750, col. 1127; I. Facciolati, Fasti gymnasii Patavini, Patavi 1757, p. 49; L. Hain, Repertorium bibliographicum, I, 1, Paris 1826, pp. 443-445; A. Brinz, Arbor actionum pro loco in senatu academico rite obtinendo iterum edita, Erlangae 1854; F. C. Savigny, Storia del diritto romano nel Medio Evo, I, Torino 1854, p. 508; II, ibid. 1857, pp. 155, 156, 157; III, ibid. 1857, p. 493; J. F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts, II, Stuttgart 1877, pp. 397, 380; A. Gloria, Monumenti dell'Università diPadova (1318-1405), I, Padova 1888, pp. 68 s., 71-75; II, ibid. 1888, p. 9; G. L. Andrich, Glosse di Antonio Porcellino..., Padova 1892; E. Besta, Baldo e la storia letteraria del diritto, estr. dal vol. commemorativo L'opera di Baldo, Perugia 1901, p. 8. H. Hurter, Nomenclator literariustheologiaecatholicae, II, Oeniponte 1906, col. 1069; B. Brugi, Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane, Saggi, Torino 1921, pp. 11, 12 n. 34, 66; E. Besta, Fonti, in Storia del diritto ital., diretta da P. Del Giudice, 1, 2, Milano 1925, pp. 893, 899; G. Salvioli, Storia del diritto italiano, Torino 1930, p. 108; J. L. J. van de Kamp, Bartolus de Saxoferrato. 1313-1357. Leven-Werken-Involoed-Beteekenis, Amsterdam 1936, p. 81; A. Rota, Accorso da Reggio e i suoi scritti, in Riv. it. per le scienze giur., n. s., XI, 1 (1936), pp. 15 s. dell'estratto; E. Besta, Avviamento allo studio della storia del diritto italiano, Milano 1946, p. 138; J. Portemer, Recherches sur les "Differientiae iuris civilis et canonici" au temps du droit classique de l'Eglise, I, Paris 1946, pp. 95-100; E. Besta, Fonti del diritto italiano dalla cadutadell'impero romano sino ai tempi nostri, Milano 1950, p. 168; G. Rossi, Per un'edizione dell'Arbor Actionum, in Studie memorie per la storia dell'università di Bologna, XVIII, Bologna 1950, pp. 44, 46, 49, 51, 52; Id., La Summa arboris actionum di Ponzio daYlerda, Milano 1951, pp. 18, 19, 20, 21; R. Gillet, in Dict. de droit canon, VI, Paris 1957, col. 93, sub voce; R. C. van Caenegem, Ouvrages de droit romain dans les catalogues des anciens Pays-Bas méridionaux (XIIIe-XVIe siècle), in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXVIII (1960), p. 410; R. Feenstra, Ouvrages de droit romain dans les catalogues des anciens Pays-Bas septentrionaux (XIIIe-XVe siècle), ibid., p. 495; M. Bellomo, Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi, Milano 1961, p. 65nota 1; W. Trusen, Anfänge des gelehrt. Rechts in Deutschland. Ein Beitrag zur Geschichte der Frühre zeption, Wiesbaden 1962, 26 n. 14.