DARDANELLI (XII, p. 377): - La questione diplomatica degli Stretti (p. 378)
Nonostante che la convenzione di Losanna avesse mitigato, in favore della Turchia, le disposizioni del trattato di Sèvres, il governo turco la considerò come una conseguenza della sconfitta subita nella guerra mondiale. Suo pensiero costante fu quindi di richiedere, quando le circostanze internazionali si fossero presentate favorevoli, il ritorno alla piena assoluta sovranità turca sulla zona degli Stretti. E, intanto, il rappresentante turco a Ginevra non tralasciò occasione per ricordare al consiglio e all'assemblea della Società delle nazioni l'impossibilità del suo governo di adattarsi indefinitamente alla situazione d'inferiorità stabilita dalla convenzione del 1923: ciò avvenne con particolare chiarezza nella riunione del consiglio del 17 aprile 1935.
La circostanza propizia per risollevare la questione degli stretti si presentò col conflitto italo-etiopico. Il momento politico era atto a vincere agevolmente le eventuali resistenze delle potenze più interessate. Il governo che maggiormente nel passato si era battuto per i principî che erano stati consacrati a Losanna, quello britannico, teneva all'amicizia turca per ogni possibile complicazione mediterranea. Gli accordi di mutua assistenza nel Mediterraneo, a tendenza antitaliana, che Londra aveva promossi nel dicembre 1935, richiedevano, per avere l'efficacia che il Foreign Office si riprometteva, la cooperazione turca. L'adesione britannica alla richiesta del governo turco circa gli Stretti costituiva in certo qual modo il corrispettivo per la solidarietà della Turchia alla politica della Gran Bretagna contro l'Italia. Fu facile al governo turco inserire la richiesta di rimilitarizzazione degli Stretti nel programma di preparativi contro ogni supposto gesto dell'Italia: l'argomentazione turca acquistava grande efficacia in un momento in cui la politica britannica era tutta impegnata in una politica antitaliana.
Inoltre lo stato d'animo dei governi francese e britannico facilitava alla Turchia l'attuazione del suo piano: non pareva vero a Parigi e a Londra, di potere, in quel momento, valorizzare la Società delle nazioni, come capace di comprendere le esigenze di un popolo. Avendo compreso che la situazione politica generale e il momento psicologico di alcune grandi potenze permettevano ogni più ardita richiesta, il governo turco si affrettò a sollevare la questione degli Stretti.
II governo turco fondò la sua tesi revisionista sulla clausola rebus sic stantibus. L'art. 18 della convenzione di Losanna dichiarava: "Desiderando che la smilitarizzazione degli Stretti e delle zone limitrofe non divenga, dal punto di vista militare, una causa di pericolo ingiustificato per la Turchia e che atti di guerra non vengano a porre in pericolo la libertà degli Stretti o la sicurezza delle zone smilitarizzate, le alte parti contraenti si accordano sulle seguenti disposizioni:
Se la violazione delle disposizioni sulla libertà di passaggio, o qualche atto di guerra o di minaccia di guerra, venissero a mettere in pericolo la libertà di navigazione degli Stretti o la sicurezza delle zone smilitarizzate, le alte parti contraenti, ed in ogni caso la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia ed il Giappone li impediranno congiuntamente, con tutti i mezzi che il consiglio della Società delle nazioni deciderà a questo scopo.
Non appena gli atti che hanno motivato l'azione prevista dal precedente capoverso cesseranno di esistere, lo statuto degli Stretti, quale è regolato dalle disposizioni di questa convenzione, avrà nuovamente stretta applicazione.
Queste disposizioni, che costituiscono parte integrante di quelle relative alla smilitarizzazione ed alla libertà degli Stretti, non pregiudicano i diritti e gli obblighi che le alte parti contraenti possano avere in base al patto della Società delle nazioni".
In una nota alle potenze firmatarie della convenzione del 1923, il ministro degli Esteri turco, Rustu Aras, affermò, il 10 aprile 1936, che la situazione di fatto del 1923 non esisteva più e che la sicurezza turca non poteva più fondarsi sull'art. 18 della convenzione in vigore. I dati nuovi, che rendevano inapplicabile l'art. 18, erano: l'uscita del Giappone dalla zocietà delle nazioni, lo stato di tensione politica tra le potenze incaricate di garantire la Turchia dagli attacchi al suo territorio smilitarizzato, l'incertezza dominante da qualche tempo nel bacino del Mediterraneo. Inapplicabile l'art. 18, cadeva l'intera convenzione, strettamente legata a tale articolo.
All'invito per una nuova conferenza sugli Stretti aderirono, ad eccezione dell'Italia, tutti gli stati firmatarî della convenzione di Losanna. Particolarmente entusiastica fu l'adesione di Mosca che, fino dal tempo di Sèvres e di Losanna, aveva solidarizzato con le richieste turche. Il governo italiano, conseguente nella direttiva di non partecipare ad alcun atto internazionale finché rimanessero in vigore le sanzioni, il giorno stesso dell'apertura della conferenza inviò una nota alla delegazione turca in cui dichiarava che il momento non era il più adatto per la discussione di problemi così gravi e faceva le più esplicite riserve sulle decisioni che la conferenza avrebbe potuto prendere in assenza dell'Italia.
La conferenza, riunitasi a Montreux il 22 giugno, concluse i suoi lavori il 20 luglio, dopo difficili trattative. Dominò le discussioni la vecchia rivalità anglo-russa; ma Londra, impegnata ormai in una politica che sacrificava i suoi permanenti interessi a un momentaneo bisogno, finì col cedere su tutti i punti.
Mentre non vi sono, nella nuova convenzione, mutamenti sostanziali alle disposizioni di Losanna per quanto riguarda il transito delle navi mercantili, in pace e in guerra, profonde innovazioni si hanno per le navi da guerra. In tempo di pace, è concessa la libertà di passaggio, sotto certe condizioni, alle navi di piccolo tonnellaggio o ausiliario; invece è sottoposto a condizioni rigorose e rappresenta un'eccezione, il passaggio delle vere navi da guerra. Infatti il tonnellaggio globale massimo delle forze navali straniere che possono trovarsi in transito per gli Stretti non può oltrepassare le 15.000 tonn. (art. 14, c. 1); e tali forze non possono essere composte da più di 9 unità (art. 14, c. 2). Sono escluse dal computo di questo tonnellaggio globale le navi che si trovino in visita amichevole in uno dei porti degli Stretti (art. 17) o che debbano sostare per riparare un'avaria (art. 14, c. 3 e 4). Disposizioni restrittive sono pure dettate per il quantitativo di forze navali che può sostare nel Mar Nero: gli stati non rivieraschi vi potranno tenere complessivamente navi per 30.000 tonn. elevabili a 45.000 e le potranno far sostare per una durata non superiore ai 21 giorni (art. 18). La limitazione del tonnellaggio delle navi in transito per gli stretti (ed è questa una delle innovazioni più importanti della convenzione, voluta tenacemente dall'U.R.S.S.) non si applica alle potenze rivierasche del Mar Nero, le quali sono autorizzate a far passare per gli Stretti i loro bastimenti di linea d'un tonnellaggio superiore alle 15.000, con la sola condizione che tali bastimenti non passino per gli Stretti che uno per volta e scortati al massimo da due torpediniere (art. 11). Uguali disposizioni di favore sono stabilite per il passaggio dei sottomarini delle potenze rivierasche del Mar Nero (art. 12). In tempo di guerra, se la Turchia è neutrale, è consentito il passaggio delle navi dei neutri, con le condizioni e le limitazioni stabilite per il tempo di pace; per le navi dei belligeranti il transito è proibito, salvo che si tratti di navi che agiscano in applicazione di una risoluzione del consiglio della società delle nazioni o di navi che assistano uno stato vittima di un'aggressione in virtù di un trattato di mutua assistenza impegnante la Turchia, concluso nel quadro del patto della Società delle nazioni, registrato e pubblicato conformemente alle disposizioni dell'art. 18 del patto (art. 19). Per di più, in questi casi non hanno più applicazione le limitazioni di tonnellaggio (art. 19, c. 3). La seconda eccezione illumina chiaramente le particolari esigenze per la cui soddisfazione sorse la convenzione di Montreux. La Russia, alleata della Turchia, sfruttò una particolare situazione politica. Dal tempo del trattato di Unkiar-Kalesi (1833) la politica russa degli Stretti non aveva registrato un successo così pieno. Infatti, delle grandi potenze, la Russia era la sola ad essere legata con la Turchia con un trattato di mutua assistenza. Se la Turchia è belligerante, l'art. 20 lascia alla sua discrezione di consentire o no il passaggio delle navi. Uguale discrezione lascia, con alcune garanzie, l'art. 21 ove la Turchia si ritenga minacciata da pericolo imminente di guerra.
Mutamenti profondi porta anche la convenzione di Montreux al regime che si riferisce al sorvolo degli aeromobili. Per gli aeromobili civili il governo turco può stabilire zone degli Stretti in cui il sorvolo sia assolutamente proibito. Nelle zone permesse gli aeromobili debbono dare preavviso alle autorità turche delle date di passaggio e seguire un itinerario tracciato dal governo turco. Per gli aeromobili militari la convenzione non ha alcuna disposizione, lascia al governo turco piena libertà in materia: praticamente, riconosce il principio del divieto di sorvolo.
La commissione degli Stretti è abolita e le sue attribuzioni passano al governo turco. Come primo risultato della nuova convenzione, cessa per la Turchia l'obbligo della smilitarizzazione della zona degli Stretti. "La Turchia potrà rimilitarizzare immediatamente la zona degli Stretti quale è determinata nel preambolo della convenzione". Così stabilisce l'art. 1 di un protocollo speciale annesso alla convenzione e firmato nella stessa data.
Il governo italiano ha aderito alla convenzione di Montreux il 2 maggio 1938.