dazio
Imposta indiretta sui consumi che colpisce la circolazione dei beni. Si applica a prodotti che si muovono da uno Stato all’altro (d. esterno) e, in passato, anche a quelli che si spostavano da un Comune all’altro (d. interno). I d. esterni si distinguono in quelli d’importazione, finanziariamente più importanti, e quelli d’esportazione, che non hanno avuto mai grande diffusione. Il d. è solitamente espresso in percentuale del valore delle merci e colpisce i prodotti importati all’atto della loro immissione nel territorio doganale dello Stato destinatario.
Nell’ambito del protezionismo (➔), i d. rivestono un ruolo importante, poiché mirano a proteggere i produttori nazionali dalla concorrenza estera. Il d. doganale è particolarmente rilevante nelle operazioni commerciali di import-export, sia in relazione alle pratiche da eseguire sia alla definizione del soggetto che deve sostenere il costo del dazio. La responsabilità della corretta conclusione della pratica di pagamento del d. (detta anche sdoganamento del prodotto) può essere a carico del compratore o del venditore, a seconda degli accordi presi tra le parti. Inoltre, poiché il valore del d. porta, naturalmente, a un incremento del prezzo della merce, deve essere sempre specificato, nel contratto di compravendita, quale delle due parti lo deve sostenere.
Nell’ambito dell’Unione doganale (➔), prevista dai Trattati istitutivi della Comunità Europea (➔ Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea), la determinazione dei d. doganali esterni degli Stati membri (che dalla fine del periodo transitorio, nel 1969, costituirono un unico territorio doganale) rientra tra le competenze esclusive (➔ esclusiva, competenza) dell’Unione. Tuttavia, solo negli anni 1980 si è definitivamente affermato il principio della rappresentanza esclusiva della Comunità nelle relazioni commerciali esterne. In applicazione di tale principio, è stata la CEE (➔) ad assumere, sul piano internazionale, obblighi riguardanti la riduzione dei d. doganali a livello multilaterale, attraverso la negoziazione e la conclusione degli accordi scaturiti, nel 1994, dall’Uruguay Round Agreement Act del GATT (➔ Uruguay Round; GATT ). Inoltre, è stata la stessa Comunità a definire i regimi preferenziali, comportanti la riduzione o la soppressione dei d. su determinati prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Dal 1988 la tariffa doganale comunitaria è stata radicalmente modificata (regolamento 2658/1987) per adeguarne la struttura alla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottata nel 1983 dal Consiglio di cooperazione doganale (organismo internazionale istituito nel 1950). L’esigenza di assicurare l’uniformità del regime negli scambi con i Paesi terzi ha inoltre indotto la Commissione (regolamento 2913/1992) a elaborare un codice doganale comunitario con norme, regimi e procedure applicabili alle merci oggetto di scambi. Il codice, che stabilisce il campo di applicazione, le definizioni, le disposizioni di base e il contenuto del diritto doganale comunitario, ha subito numerose modifiche, l’ultima delle quali (al 2012) si riferisce al regolamento 1791/2006.