DECENTRAMENTO (XII, p. 458; App. II, 1, p. 761)
L'art. 5 cost., dopo aver proclamato l'unità e l'indivisibilità dello stato italiano, dichiara che la repubblica riconosce e promuove le autonomie locali: attua nei servizî che dipendono dallo stato il più ampio d. amministrativo; adegua i principî e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Pertanto il principio del d. amministrativo si pone a fianco del principio autonomistico a caratterizzare, sotto il profilo politico, costituzionale, giuridico, la struttura dello stato. Peraltro, mentre la dichiarazione autonomistica implica l'impegno per la realizzazione di un ordinamento che assicuri nella legislazione e nell'amministrazione, nel limite segnato dal principio dell'unità politica, la formazione e lo sviluppo di enti locali che siano centri autonomi di iniziative rilevanti anche sul piano politicocostituzionale, la proclamazione del principio di d. sta soprattutto a significare che l'apparato statale deve organizzarsi in modo da evitare la concentrazione negli uffici centrali delle potestà amministrative di deliberazione e di comando e di trasferire invece agli uffici locali il massimo possibile di attribuzioni riconoscendo ad essi, nella sfera di loro competenza, libertà di decisione e responsabilità per la decisione adottata.
Tale d., almeno nei servizî che dipendono dallo stato, è stato ritenuto dal legislatore costituzionale di così grande importanza, per assicurare l'esplicazione di una delle fondamentali funzioni statali, da giustificare la collocazione della sua affermazione tra le norme che enunciano i principî fondamentali dello stato. Ciò implica che il d. amministrativo e l'azione di d. non possono essere più riguardati come una aspirazione o come una tendenza caratteristica di dati orientamenti politici, ma come un'attività per il raggiungimento di una finalità irrinunciabile.
La necessità di dare attuazione al disposto costituzionale dell'art. 5 imponeva una vasta opera di d. autarchico, gerarchico, funzionale. L'instaurazione di un ordinamento amministrativo decentrato, caratterizzato dall'attribuzione agli enti locali di compiti per l'innanzi affidati allo stato e dal trasferimento ad uffici periferici dei servizî di prevalente interesse locale, doveva infatti rappresentare uno degli aspetti fondamentali della riforma amministrativa da realizzare se si voleva realmente, come pur si doveva, un'effettiva democratizzazione dello stato.
La via del d. si rivelò tuttavia ben presto irta di gravi difficoltà. Intanto la circostanza che nel sistema costituzionale il d. autarchico fosse in una certa misura legato alla realizzazione dell'ordinamento regionale (art. 118 cost.) sembrava contrastare un'azione immediata di d., non foss'altro perché induceva al dubbio sulla legittimità costituzionale di leggi che, invadendo il campo che la costituzione riserva ai consigli regionali, realizzassero un esteso d. autarchico.
Superata questa difficoltà, sul rilievo che la mancata attuazione dell'ordinamento regionale non impediva allo stato di legiferare nelle stesse materie di competenza degli organi regionali, si pose il problema di come legiferare in materia di d. e dell'opportunità di conferire al governo la delega a provvedere, con decreti legislativi, all'emanazione di norme di d.: la l. 11 marzo 1953, n. 150, contenente delega legislativa al governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali per l'attuazione del d., rappresentò lo strumento indispensabile per la realizzazione. Sulla base di questa delegazione il Governo ha emanato 17 decreti legislativi delegati contenenti norme di d. dei servizî di tutti i ministeri salvo che dei ministeri degli Esteri e del Commercio estero che, come noto, non dispongono di proprî organi periferici nel territorio nazionale.
Per effetto di questi provvedimenti delegati tutti gli organi locali dell'amministrazione governativa hanno acquisito competenze nuove ed esercitano ormai molte funzioni in precedenza riservate ai ministeri. Inoltre, profittandosi di una facoltà consentita dall'art. 8 della legge di delegazione si è in più casi provveduto a riorganizzare alcuni organi già esistenti in periferia, al fine di semplificare le procedure e i servizî.
È stato autorevolmente rilevato (R. Lucifredi) che, a seguito dei provvedimenti di d., qualche centinaio di migliaia di pratiche potranno essere risolte annualmente in periferia da autorità meglio informate, in minore tempo e con minore spesa.
Da questo angolo visuale del d. burocratico o gerarchico i risultati delle leggi di d. sono perciò ampiamente favorevoli. Lo stesso non può dirsi per il d. autarchico e funzionale. Anzitutto è mancato pressoché interamente il d. di funzioni già attribuite ai grandi enti pubblici nazionali, parastatali. Quanto al d. autarchico, sebbene tutti gli enti locali abbiano acquisito nuove funzioni e nuove attribuzioni ed alcune di non lieve importanza (per es. alle province in materia di caccia e pesca; ai comuni in materia di trasporti in concessione) è opinione diffusa ed autorevolmente condivisa che sarebbe stato possibile fare molto di più specie in alcune materie come l'assistenza, l'amministrazione degli istituti di istruzione post-elementare, i lavori pubblici, l'artigianato; materie tutte per le quali, del resto, la legge di delegazione prevedeva la possibilità di d. agli enti autarchici.
Bibl.: R. Lucifredi, Il decentramento amministrativo, Torino 1956.