DEFENSA (dal lat. defensio)
Istituto giuridico dell'Italia meridionale, che assicurava una particolare protezione a chi stava per soffrire un danno ingiusto nella persona o negli averi, mercé l'invocazione solenne del nome del sovrano.
La defensa forma materia dei titoli XVI-XIX del primo libro delle Costituzioni sveve. Federigo II stabilisce che ciascuno possa tutelare la propria persona per invocationem nostri nominis, alla presenza di tre testimonî degni di fede, proibendo ex parte imperialis all'aggressore di recargli offesa. Il fatto che Federigo si richiama alle Assise dei suoi predecessori è il più sicuro e forse l'unico argomento della preesistenza della defensa al codice svevo, essendo dubbia la data del 1063 per gli Ordinamenti di Trani, che pure conoscono l'istituto. Le origini della defensa costituiscono ancora un punto incerto. Lo Schupfer e il Siciliano-Villanueva ritengono che risalga all'epoca romana, in base ad un passo, che è però per varî motivi non convincente, di Apuleio. Invece il Ciccaglione afferma che la defensa è tutta di origine bizantina, perché essa, come istituto giuridico, sarebbe frutto di tempi turbati da continue violenze private, ma, obietta il Tamassia, non è allora esatto farne cosa particolare dell'Italia meridionale e specialmente della Sicilia. Più attendibile è forse la tesi del Tamassia, che fa della defensa una degenerazione o modificazione dei patrocinî romano-germanici. Il legame logico infatti esistente fra l'idea della commendazione, del patrocinio e del clamare, e il singolare scambio di questi concetti aiutano a comprendere meglio la defensa, predominando in essi un'idea destinata a penetrare nella legislazione imperiale sveva. L'istituto della defensa perdurò lungamente, subendo qualche lieve modificazione, in Sicilia e nel Napoletano: è scomparso sulla soglia del secolo scorso, nessuna menzione facendone il codice del regno delle Due Sicilie del 1819. Tracce indirette se ne hanno anche altrove (nell'art. 641 del Cod. pen. albertino del 1839 e nell'art. 594 del Cod. pen. per gli Stati di S. M. il re di Sardegna del 1859): ma esplicite solo nell'Anconetano, nel sec. XIV (Costituzioni Egidiane, IV, 63 in ed. Carpense).
Bibl.: L. Siciliano-Villanueva, Studi intorno alla defensa, in Circolo giuridico, Palermo 1894; F. Schupfer, La defensa e l'Asino di Apulejo, in Riv. ital. per le scienze giuridiche, XXI, p. 3; N. Tamassia, Nuovi studi sulla defensa, e, Ancora sulla defensa, in Atti del R. Istituto veneto, s. 8ª, III, II.