DELCREDERE
È un contratto, con il quale una persona assume verso un'altra la responsabilità del buon fine dei suoi crediti. Esso è generalmente collaterale ai contratti di commissione in merci e alle aperture di credito con accettazioni cambiarie, che le banche concedono agli esportatori a favore degl'importatori.
Nei contratti di commissione, il commissionario, quando è autorizzato alla vendita delle merci a credito, non è tenuto a rispondere verso il committente delle eventuali insolvenze dei compratori; egli può assumere quest'obbligo soltanto in forza d'un particolare contratto con il committente, contratto, che gli assicura, com'è ovvio, un particolare compenso chiamato provvigione di delcredere. Analogamente procede una banca, quando, scontando una tratta a carico d'un importatore e girata a favore di essa, esonera l'esportatore da ogni rischio cambiario. Anche la banca esige in questo caso una particolare provvigione, generalmente del 1/2 o dei 3/4%, che essa trattiene sul netto ricavo della tratta scontata. Il contratto di delcredere ha quindi un carattere assicurativo e ha luogo per operazioni commerciali nelle quali non possono essere note al venditore, a motivo della distanza, la serietâ e la solvibilità del compratore, che sono garantite da un intermediario verso speciale compenso.