delega
Atto con il quale si conferiscono l’incarico e la capacità di agire in vece propria.
Nell’ambito di un processo di decentramento decisionale, identifica l’attribuzione di autorità e responsabilità a un collaboratore su aree specifiche.
Con riferimento ai processi di governance delle imprese, si parla di d. di voto per indicare l’atto con il quale il socio conferisce a un altro socio o a un terzo il potere di rappresentarlo nell’esercizio del diritto di voto nell’assemblea delle società di capitali e delle cooperative. Il voto per d. costituisce un meccanismo di cui si serve l’azionista assenteista per evitare di presenziare all’assemblea, ma anche uno strumento di controllo di quest’ultima e di incetta e mobilitazione dei voti. L’istituto è disciplinato dall’art. 2372 c.c., rinnovato dal d. legisl. 27/2010, a norma del quale la rappresentanza, salvo disposizione contraria dell’atto costitutivo, può essere conferita per iscritto e solo per singole assemblee. La d. non può essere data in bianco o senza indicazione dell’eventuale sostituto del delegato e non è conferibile «né agli amministratori, sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito». Ogni delegato può avere un numero limitato di procure (da 10 a 200), variabili secondo l’entità del capitale sociale.