DELEGAZIONE
È l'atto con cui un'autorità trasmette a una persona l'esercizio parziale o totale del potere di cui è investita. Con la stessa parola si designa anche l'ufficio del delegato.
Delegazioni austro-ungariche.
Erano, dopo il compromesso del 1867, l'organo legislativo per gli affari comuni della monarchia austro-ungarica. Le due delegazioni (austriaca e ungherese) si componevano ciascuna di 60 membri effettivi e di 30 supplenti, eletti dai rispettivi parlamenti e cioè 40 (20 supplenti) dalle Camere dei deputati e 20 (10 supplenti) dalle Camere alte. In quella austriaca i 40 delegati della Camera dei deputati erano eletti dai deputati delle varie regioni (10 per la Boemia, 7 per la Galizia, 2 per l'Alta Austria, 3 per la Bassa Austria, 2 per la Stiria, 4 per la Moravia, 2 per il Tirolo, 1 ciascuno per il Salisburghese, la Dalmazia, la Carinzia, la Carniola, la Bucovina, la Slesia, il Vorarlberg, l'Istria, Gorizia e Trieste); i 20 delegati della Camera dei Signori erano invece eletti a maggioranza assoluta di tutta l'assemblea. In quella ungherese i delegati erano eletti dalla Camera dei deputati e dalla Camera dei magnati, ma la Croazia aveva di diritto quattro seggi nella rappresentanza della prima e uno in quella della seconda.
Le delegazioni erano elette per un anno, cioè per una sessione parlamentare. Erano convocate dall'imperatore e re, che designava il luogo della riunione; ma di regola si riunivano alternatamente a Vienna e a Budapest. Eleggevano nel proprio seno i rispettivi uffici di presidenza. Non potevano occuparsi che degli affari comuni (esteri, guerra e marina, finanze comuni e Bosnia-Erzegovina, dopo l'occupazione di tale regione per parte dell'Austria-Ungheria). Il potere esecutivo era rappresentato dinnanzi ad esse dai tre ministri comuni (Affari esteri, Guerra e Finanze). Le due delegazioni si riunivano separatamente; in quella austriaca si usava la lingua tedesca, in quella ungherese la lingua magiara. Le comunicazioni fra le due delegazioni avvenivano per iscritto. Per l'approvazione di una legge erano necessarî il consenso delle due delegazioni e la sanzione del sovrano. Qualora le due delegazioni non fossero riuscite ad accordarsi circa un progetto, questo veniva votato dalle due delegazioni riunite, senza che potessero esserci però discussioni. Le delegazioni avevano il diritto d'iniziativa, d'interpellanza e di mettere in istato d'accusa i ministri comuni per violazioni di leggi; nell'ultimo caso era necessario il consenso di entrambi. I delegati avevano l'immunità, erano liberi nell'esercizio delle loro funzioni e non potevano ricevere mandato imperativo.
Le delegazioni furono una creazione personale del conte Giulio Andrassy, il fondatore del dualismo, il quale le considerava come un solido baluardo della costituzione ungherese; esse mettevano, sul terreno politico, l'Ungheria in perfetta eguaglianza di condizioni di fronte all'Austria, sebbene quella sostenesse soltanto un terzo delle spese comuni. Da parte austriaca ci fu, in principio, la speranza che le delegazioni si sviluppassero in modo da costituire una vera e propria rappresentanza unitaria della Monarchia; di essa si fece interprete nella Camera dei signori, quando il relativo progetto venne in discussione, l'ex-presidente del consiglio Schmerling. Ma i fatti non gli dettero ragione. A tale proposito, il conte Giulio Andrassy iunior, figlio dell'autore del compromesso, ha osservato che il modo di formazione delle delegazioni, che erano in sostanza commissioni dei parlamenti dei due stati, e l'impossibilità di discutere in comune, bastavano a rendere inverosimile un siffatto allargamento di competenza: in ogni caso, ci sarebbe stato modo di opporvisi, facendo rifiutare la sanzione sovrana a eventuali deliberazioni abusive, non rieleggendo i delegati che le avessero prese, provocando l'intervento dei rispettivi parlamenti.
Bibl.: L. Gumplowicz, Das öster. Staatsrecht, Vienna 1891; L. Palma, Studi sulle cost. moderne, Torino 1892; F. R. Dareste, Les const. modernes, Parigi 1883; E. Wertheimer, Graf J. Andrassy, Stoccarda 1910-1913; J. Andrassy (iunior), Ungarns Ausgleich mit Österr. vom Jahre 1867, Lipsia 1897.
Delegazione apostolica.
È la rappresentanza della S. Sede in paesi i cui governi non hanno un proprio rappresentante (ambasciatore o ministro) presso di essa. Se un governo mantiene con la S. Sede relazioni diplomatiche, il delegato apostolico accreditato presso di esso aggiunge al proprio titolo quello di inviato straordinario. Il suo ufficio è di invigilare, nel territorio a lui assegnato, lo stato delle chiese e riferirne al papa (Codex Juris Can., cc. 267-269). Esso ha diritto di precedenza su tutti gli ordinarî non insigniti di dignità cardinalizia. Delle delegazioni apostoliche alcune dipendono dalla Congregazione Concistoriale, fra cui quelle degli Stati Uniti d'America, del Canada, delle Filippine e del Messico; altre dipendono dalla Congregaziome di Propaganda Fide, come quelle della Cina, del Giappone, delle Indie Orientali; altre dalla Congregazione Pro Ecclesia Orientali, come quelle di Costantinopoli, d'Egitto e di Siria.
Delegazione di spiaggia.
È l'autorità destinata ad esercitare nei punti di approdo di scarsa importanza alcune delle funzioni esercitate nei porti dalla capitaneria di porto. È retta normalmente da un sottufficiale. Disimpegna numerose funzioni e, principalmente, vidima le carte di bordo delle navi in arrivo o in partenza; provvede agli sbarchi e imbarchi dei marittimi, annotandone i movimenti sul ruolo d'equipaggio; tiene il registro dei galleggianti, rilasciando le licenze di pesca, di traffico e di diporto; applica le tasse di ancoraggio, i diritti marittimi e sanitarî; accerta le azioni di merito compiute in mare; dispone i primi soccorsi alle navi in pericolo; vigila sui varî servizî dei barcaioli, piloti e in genere della gente di mare che esercita industrie marittime sul litorale di giurisdizione; provvede alla polizia del litorale stesso per impedire usurpazioni e danni alle proprietà demaniali e coopera nei varî servizî della Cassa invalidi della marina mercantile e in altri incarichi dell'amministrazione marittima mercantile e militare.