delegificazione
delegificazióne s. f. – Sostituzione delle norme primarie di un ordinamento, più rigide, con norme secondarie più flessibili. Investe dunque il rapporto fra le fonti normative e, di riflesso, fra gli organi costituzionali che le producono, ossia il Parlamento e il governo: poiché il Parlamento, in definitiva, si ‘spoglia’ del potere di legificare in una data materia, detto organo con una legge apposita delega il governo a emanare regolamenti in quella materia. È ammessa solo per materie non coperte, per la loro importanza, da riserva di legge. In Italia il processo di d. può ricondursi alla l. n. 400/1988, che all’art. 17 assegna al governo il potere di emanare regolamenti sulla base di una legge-delega del Parlamento, ed è proseguito con la l. n. 241/1990, più volte modificata, contenente la disciplina dei procedimenti amministrativi in un’ottica di semplificazione dei rapporti fra cittadini e autorità, e inoltre con le cosiddette leggi Bassanini (nn. 59/1997, 127/1997, 191/1998, 50/1999), che hanno accompagnato alla d. di numerose materie la significativa riorganizzazione dell’organizzazione amministrativa. Un’ulteriore accelerazione del processo di d. è infine avvenuta con la l. n. 340/2000, che pure abbina semplificazione amministrativa e d. elencando, in tale ultima prospettiva, in un apposito allegato le materie per le quali la fonte normativa viene ‘declassificata’ dal rango primario a quello secondario.