DELIBAZIONE (XII, p. 533)
Il cod. di proc. civ. del 1942 ha apportato varie modifiche alla materia concernente l'efficacia delle sentenze straniere e l'esecuzione in Italia di altri atti di autorità straniere, pur mantenendo quasi inalterate nella loro sostanza le innovazioni portate in materia dal r. decr. 20 luglio 1919, n. 1272.
Così l'efficacia di una sentenza straniera può oggi essere riconosciuta dalla Corte di appello competente, e cioè quella del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione, purché sia accertato: che il giudice dello stato estero poteva conoscere della causa secondo i principî sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano; che la citazione sia stata notificata in conformità della legge del luogo dove si è svolto il giudizio e sia stato in essa assegnato un congruo termine per la comparizione; che le parti si siano costituite in giudizio secondo la legge del luogo e la contumacia sia stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge; che la sentenza sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; che essa non sia contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano; che non sia pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera; che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte di appello che ne dichiarava l'efficacia. Lo stesso vale per le sentenze straniere arbitrali.
La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, a norma dell'art. 799 cod. proc. civ. La stessa efficacia di una sentenza straniera può essere riconosciuta anche ai provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione (art. 801 cod. proc. civ.), ecc.
Per quel che concerne la delibazione delle sentenze straniere in materia di divorzio, vedi divorzio, in questa App.