delisting
Nel linguaggio borsistico, cancellazione di un titolo da un listino e suo definitivo ritiro dalle negoziazioni di borsa. Il d. di un titolo su un mercato regolamentato può avvenire con due modalità: quando sia la stessa società emittente a richiederne volontariamente la revoca, e questa venga approvata successivamente dall’organo di controllo, oppure a seguito di una decisione unilaterale della borsa. Il primo caso è previsto dal Testo Unico della Finanza (➔ TUF) e riguarda la contestuale concessione all’ammissione dei titoli su un altro mercato regolamentato, italiano o comunitario. Il secondo avviene qualora gli organi di borsa ritengano che il titolo debba essere revocato dalla quotazione. A sua volta tale delibera può essere determinata o da un patologico deterioramento delle condizioni minime da rispettarsi per la quotazione (prolungata scarsità o assenza di contrattazione del titolo, scioglimento dell’emittente per bancarotta, reiterato giudizio negativo della società di revisione), oppure dalla presa d’atto che situazioni straordinarie relative al controllo della società – Offerte Pubbliche di Acquisto (➔) totalitarie (➔ OPA); acquisizioni e fusioni; leveraged byout (➔) – pur nel contesto di una società ben funzionante, abbiano fatto venire meno le condizioni per la quotazione (tipicamente per assenza di flottante).