DENUNZIA
. È una manifestazione di volontà per la quale una persona porta a conoscenza dell'autorità competente a riceverla la notizia di un reato.
La denunzia vera e propria, quale atto staccato dall'accusa e impersonale, scritto e segreto, appare all'epoca degl'imperatori romani, per i reati politici. Risorge nel Medioevo nei giudizî ecclesiastici. Il Beccaria vedeva nella denunzia segreta una causa di disordini. Alcune legislazioni degli ex-stati italiani seguivano il sistema della legislazione francese, la quale, già col codice 3 brumaio, anno IV, art. 87, in taluni casi obbligava il cittadino privato a denunciare. L'art. 30 del codice francese d'istruzione criminale dispone pure che il testimonio di un attentato contro la sicurezza pubblica o contro la vita o la proprietà di un'individuo è tenuto a darne avviso al procuratore della repubblica. La legislazione italiana del 1859 ripudiava il sistema francese e preferiva un sistema di libertà, che fu a sua volta seguito dal codice del 1913. Il nuovo codice di procedura penale del 1930 ha mantenuto, di regola, il carattere tradizionale della denunzia; ammettendo tuttavia che la legge possa determinare casi in cui essa è obbligatoria. Tra questi va ricordato quello preveduto dall'art. 364 del codice penale per cui il cittadino italiano ha obbligo di denunziare i delitti contro la personalità dello stato, punibili con la pena di morte o con l'ergastolo, dei quali abbia avuto notizia. Altre ipotesi di denunzia obbligatoria, in senso lato, sono stabilite negli articoli 697 capov. e 717 del codice penale.
La denunzia pertanto è una facoltà del privato, ed è un mezzo con cui lo stato si procura, per i suoi fini, la cooperazione spontanea dei cittadini. La denunzia spetta a chiunque, anche se non testimone del fatto. Può farsi a mezzo di mandatario speciale; ed è possibile anche autodenunziarsi. La denunzia si presenta per iscritto, oppure si espone verbalmente al procuratore del re, al pretore, agli ufficiali di polizia giudiziaria e ad ogni pubblico ufficiale cui sia fatto obbligo di trasmetterla all'organo competente. Le delazioni anonime non possono essere unite agli atti del procedimento e di esse non può farsi alcun uso processuale (artt. 8 e 141 del cod. proc. pen.). Tuttavia è a ritenere che il pubblico ministero possa, in base ad esse, come semplici notizie criminis, compiere, a mezzo dell'autorità di polizia, quelle indagini che siano utili per lo scoprimento del vero. L'articolo 28 della legge di procedura penale del regno delle due Sicilie disponeva che nessuna denunzia anonima poteva riceversi, se non nel caso di flagranza attuale o di fatto permanente. Le denunzie false sono punite a titolo di simulazione di reato o di calunnia (articoli 367 e 368 cod. pen.).
Il rapporto è denunzia che deve fare ogni pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il quale nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato procedibile ex officio (art. 2 cod. proc. pen.). Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono fare rapporto di ogni reato del quale vengano comunque a conoscenza. Si tratta di casi di denunzia obbligatoria, anche se l'adempimento del dovere sia rafforzato nel funzionario dal diritto a una quota di partecipazione a pene pecuniarie spettante agli agenti scopritori, o rafforzato dall'offerta di una taglia. L'obbligo di denunzia incombe ai pubblici ufficiali e agl'incaricati di pubblico servizio, e cioè a coloro che esercitano una funzione o prestano un servizio in base a un rapporto di diritto pubblico. L'omissione o il ritardo della denunzia da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, in caso di dolo, integra rispettivamente i delitti di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale. Il giudice civile, amministrativo o disciplinare, il quale nel corso del giudizio venga a conoscenza di fatti nei quali egli creda di ravvisare un reato procedibile d'ufficio, deve farne rapporto al procuratore del re (art. 3).