DEPOSITO (XII, p. 633; App. I, p. 509)
Alla estrema complessità sistematica del cod. civ. 1865, che faceva rientrare nell'istituto del deposito figure disparate, talvolta estranee non solo alla materia contrattuale, ma allo stesso diritto sostanziale (sequestro giudiziario), fa riscontro la semplicità della sistemazione, del cod. civ. 1942. La disciplina dell'istituto è contenuta nella sez. 1a del capo XII (tit. III, libro IV) per il deposito in generale, e in quelle successive (sez. 2a e 3a) per il deposito in albergo e nei magazzini generali.
Il legislatore, dopo aver riaffermato che il deposito riguarda soltanto le cose mobili, che si perfeziona con la consegna della cosa, e che importa, come prestazione tipica qualificatrice del rapporto, la custodia, ha tolto alla gratuità - uniformandosi, oltre che alle legislazioni moderne, ai voti della dottrina e della giurisprudenza - il valore di carattere essenziale del contratto, riconosciutogli dal cod. precedente. Nel nuovo codice si ha solo una presunzione di gratuità, che cade di fronte alla diversa volontà delle parti, desumibile, oltre che da una espressa dichiarazione, anche obiettivamente dalla qualità del depositario, o da altre circostanze (art. 1767).
La diligenza che il depositario è tenuto ad impiegare non è più quella usata da persona di normale prudenza nella custodia delle cose proprie, bensì quella del buon padre di famiglia. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa viene valutata con minor rigore (art. 1768). Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa soltanto nei limiti in cui può esser tenuto a rispondere per fatti illeciti (art. 1769). Restano salvi i casi di responsabilità speciale, quale quella riguardante i professionisti (art. 1176; C. cass. 28 luglio 1948, n. 1271).
Il codice 1942, confermato il principio in base al quale - essendo l'affidamento della cosa nell'interesse precipuo del tradens e non dell'accipiens - è vietato al depositario di servirsi della cosa senza il consenso del depositante, ha espressamente sancito il divieto del subdeposito (art. 1770): il negozio di deposito ha natura fiduciaria; e solo col consenso del depositante la res deposita può essere consegnata dal depositario a un terzo, perché sia da questo custodita.
Inoltre il codice 1942 ha escluso il recesso unilaterale del depositante quando sia stabilito un termine nell'interesse del depositario, e, resistendo alle sollecitazioni della dottrina prevalente, ha affermato l'insussistenza della pretesa incompatibilità fra l'interesse del tradens alla custodia e lo scopo perseguito dall'accipiens.
Altra innovazione di particolare rilievo è quella contenuta nell'articolo 1773, che ha ammesso la possibilità di convergenza nel deposito di interessi di terzi, accanto a quelli del depositante, soprattutto quando il deposito svolga una funzione di garanzia o di adempimento rispetto al terzo, che vanti un diritto nei confronti del depositante.
Il nuovo codice, inoltre, ha fissato come luogo di restituzione della cosa quello ove questa vien custodita, e ha stabilito che - in caso di perdita della detenzione della cosa per causa non imputabile al depositario - questi sia tenuto, sotto pena di risarcimento del danno, a denunciare immediatamente il fatto al tradens, in modo da metterlo in condizione di provvedere tempestivamente al recupero. Recentemente la Cassazione (21 maggio 1948, n. 775) ha statuito che, per il perfezionamento del diritto del depositante al risarcimento del danno, non occorra la prova del nesso di causalità efficiente tra l'omissione della denuncia ed il danno subìto, e pertanto la omessa immediata denuncia della perdita importi in ogni caso obbligo di risarcimento del danno.
Il legislatore, infine, ha esteso l'ambito della disciplina del deposito irregolare - che può essere considerato un negozio sui generis, avente elementi comuni sia col deposito sia col mutuo - oltre che al deposito di danaro, anche a quello di altre cose fungibili.
Figure particolari del contratto di deposito sono il deposito in albergo (articoli 1783-1786) e il deposito nei magazzini generali (articoli 1787-1797). Nel deposito in albergo la responsabilità dell'albergatore è più grave di quella che incombe al depositario comune. Egli non solo risponde, secondo le regole del deposito comune, delle cose affidategli in custodia (art. 1873), ma anche - pure in mancanza di colpa - delle cose portate dai clienti nell'albergo e non consegnategli: ne risponde normalmente entro un certo limite di valore (art. 1784 princ.), e solo in caso di colpa grave al di là di ogni limite (art. 1784, 2° comma).
Il deposito nei magazzini generali, che permette la custodia e la conservazione delle merci in attesa di negoziazione, è caratterizzato dall'emissione di titoli rappresentativi (fede di deposito, nota di pegno), i quali consentono - mediante la loro trasmissione - l'alienazione delle merci senza la materiale consegna delle stesse.