DEPUTAZIONE PROVINCIALE
. La deputazione provinciale, soppressa con la legge 27 dicembre 1928, n. 2962 (v. provincia) era un corpo collegiale privo di personalità giuridica, con funzioni prevalentemente esecutive ed aveva già subito una profonda trasformazione nelle varie riforme cui era stata sottoposta la legge comunale e provinciale.
Secondo la legge organica del 1865, essa era organo esecutivo della provincia e tutorio dei comuni e delle opere pie compresi nella sua circoscrizione. Era presieduta dal prefetto, in cui si fondevano l'elemento governativo e quello elettivo locale. Con la legge 10 febbraio 1889, n. 5921, la tutela sugli enti locali venne trasferita alla giunta provinciale amministrativa, presieduta dal prefetto che cessò di far parte della deputazione provinciale. Questa era eletta dal consiglio provinciale, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti. Secondo la legge organica, spettava alla deputazione la rappresentanza del consiglio, nell'intervallo delle sessioni, amministrando e sostituendosi, nei casi d'urgenza, al medesimo, in quelle materie riservate al consiglio stesso. Dava esecuzione ai deliberati del consiglio provinciale e stipulava i contratti da questo deliberati; preparava i bilanci e studiava gli affari da sottoporre al consiglio, compilava regolamenti, nominava, sospendeva e revocava impiegati e salariati; deliberava sull'erogazione delle somme stanziate in bilancio, nel fondo di riserva e per le spese impreviste; esercitava inoltre una funzione di tutela a vantaggio dell'ente, facendo gli atti conservatorî dei diritti della provincia e infine dava parere al prefetto, ogni volta che ne fosse stata da esso richiesta. Doveva rendere conto, ogni anno, al consiglio, della sua amministrazione e raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, sottoponendole al consiglio e al governo.