Abstract
Viene esaminata la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio), procedendo all’analisi del bene giuridico tutelato e, poi, della struttura del reato. Si analizza, infine, il rapporto con altre fattispecie criminose.
Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice in esame è stato tradizionalmente ravvisato dalla dottrina nell’ordine pubblico, inteso come “aspirazione dei cittadini alla tranquillità e sicurezza” (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, in Dig. pen., III, Torino, 1989, 442. Venditti, R., Saccheggio e devastazione, in Enc. dir., vol. XLI, Milano, 1989, 185, che parla di «pace pubblica»).
In particolare, si è osservato come l’oggetto specifico della tutela penale, nel delitto di devastazione e saccheggio, sia l’ordine pubblico nel suo peculiare aspetto concernente la sicurezza della proprietà delle cose, al fine di prevenire e reprimere fenomeni che possono suscitare allarme e intimidazione nella popolazione (Barazzetta, A., Art. 419, in Codice penale commentato, a cura di G. Marinucci ed E. Dolcini, II, Milano, 2011, 4361; Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, Milano, 1961, 129; Forti, G., Art. 419, in Commentario breve al codice penale, a cura di G. Forti, A. Crespi e G. Zuccalà, Padova, 2008, 1146; Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano, a cura di G.D. Pisapia, VI, Torino, 1983, 222; Pasquariello, C., Devastazione e saccheggio, in I delitti contro l’ordine pubblico, a cura di S. Moccia, Bari, 2007, 726). Peraltro, la proprietà viene in considerazione non già nella sua dimensione privatistica, ma come elemento dell’ordine pubblico (Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio e di attentato agli impianti di pubblica utilità (artt. 419 e 420), in Trattato di diritto penale, pt. sp., III, Torino, 2008, 1169; in giurisprudenza, nel senso che l’obiettività giuridica, nei reati di devastazione e saccheggio, non si esaurisce nella protezione del patrimonio ma si dirige a quella assorbente dell'ordine pubblico: Cass. pen., 26.3.1960, Neidermajen, in CED Cass., n. 098430): con i fatti di devastazione e saccheggio, infatti, la proprietà è violata in modo da menomare la sua sicurezza generale in tutto il territorio nazionale o in una determinata località, con conseguente allarme della popolazione e non del singolo proprietario che ha subito il danno patrimoniale (Antolisei, F., Manuale di diritto penale, pt. sp., II, Milano, 2008, 266; Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano, cit., 222; Venditti, R., Saccheggio e devastazione, cit., 186).
Il bene tutelato dalla norma incriminatrice è, allora, l’interesse della popolazione a conservare la tranquillità nella vita e nelle occupazioni quotidiane (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 442): la molteplicità e la gravità dei fatti di danneggiamento e di sottrazione di beni patrimoniali richiesta dal delitto in esame, infatti, è tale da porne in rilievo un’attitudine offensiva alla pubblica tranquillità autonoma rispetto all’allarme sociale connesso alla realizzazione di qualsiasi reato (De Vero, G., Ordine pubblico (reati contro), in Dig. pen., IX, Torino, 1994, 81).
A differenza che in altre norme del medesimo titolo, insomma, l’ordine pubblico viene in considerazione, nella fattispecie in esame, essenzialmente nella sua dimensione materiale (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 442, che parla in proposito di «ordre dans la rue»; Forti, G., Art. 419, cit., 1146; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1169).
Anche la giurisprudenza, peraltro, ritiene che la condotta tipica debba essere idonea a determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l’offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza (Cass. pen., 1.4.2010, Orfano, in CED Cass., n. 246941; intendono l’ordine pubblico in senso specifico come forma di civile e corretta convivenza, anche: Cass. pen., 29.4.2010, Vischia, in CED Cass., n. 247451; Cass. pen., 16.4.2004, Marzano, in CED Cass., n. 228133; Cass. pen., 25.1.1973, Azzaretto, in CED Cass., n. 124142).
In ordine alla natura giuridica del reato di devastazione e saccheggio, si discute in dottrina se la fattispecie in esame configuri un reato di pericolo concreto, in cui il pericolo all’ordine pubblico, costituendo un requisito del fatto tipico, deve essere concretamente accertato, ovvero un reato di pericolo presunto (o astratto), avendo il legislatore incriminato una condotta che, in base alle comuni regole di esperienza, è pericolosa per l’interesse protetto. Secondo l’orientamento dottrinale prevalente (Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1174; Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 444; Barazzetta, A., Art. 419, cit., 4365; Forti, G., Art. 419, 1146; contra: Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, cit., 129, secondo cui il legislatore trae dai requisiti del fatto la presunzione che esso, oltre a suscitare l’allarme sociale comune a tutti i reati, lede o pone in pericolo l’ordine pubblico), il pericolo per il bene tutelato, atteggiandosi a elemento costitutivo della fattispecie, deve essere accertato dal giudice in base alle circostanze concrete del singolo caso. La messa in pericolo del bene tutelato, insomma, va provata in concreto, non potendo ritenersi implicita nella realizzazione della condotta descritta dalla norma incriminatrice. Il giudice non potrà limitarsi, pertanto, al riscontro di conformità al tipo, dovendo accertare la reale e concreta pericolosità della condotta.
Anche la giurisprudenza ha chiarito che nel reato di devastazione e saccheggio il pericolo deve, per le modalità del fatto, essere concreto e non meramente ipotetico ed è ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva (Cass. pen., sez. I, 5.3.1990, Chiti, in CED Cass., n. 183951).
La fattispecie delittuosa di cui all’art. 419 c.p. configura un reato comune, potendo le condotte descritte essere realizzate da chiunque.
Secondo un primo orientamento dottrinale – anche se di regola devastazione e saccheggio sono caratterizzati da un pluralità di soggetti attivi – non è necessario che il fatto sia commesso da più persone, in quanto la pluralità di agenti non è richiesta dalla norma incriminatrice come elemento costitutivo del fatto tipico (Antolisei, F., Manuale di diritto penale, cit., 267; Barazzetta, A., Art. 419, cit., 4362; Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, cit., 120; Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano, cit., 221; Pasquariello, C., Devastazione e saccheggio, cit., 727). Ne consegue che una singola persona ben può offendere l’ordine pubblico con comportamenti del tipo previsto dall’art. 419 c.p. (Venditti, R., Saccheggio e devastazione, cit., 186).
Tuttavia, la difficoltà di configurare una realizzazione monosoggettiva della condotta criminosa ha indotto altra parte della dottrina a richiedere, per l’integrazione del reato, una pluralità di soggetti agenti, configurando la fattispecie delittuosa come necessariamente plurisoggettiva o a concorso necessario (Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale, pt. sp., Bologna, 2001, 485; Insolera, G., I delitti contro l’ordine pubblico, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 2000, 248; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1171).
L’art. 419 c.p., nel sanzionare, con la reclusione da otto a quindici anni, chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio, configura una norma incriminatrice a più fattispecie, poiché prevede, in un’unica disposizione, una pluralità di fattispecie che rappresentano diversi modi di violare il medesimo precetto (sul tema delle norme a più fattispecie, e sul conseguente problema di distinguere le norme miste alternative da quelle cumulative, si veda: Brunelli, D., Il reato portato a conseguenze ulteriori, problemi di qualificazione giuridica, Torino, 2000, 37; Frosali, R.A., Concorso di norme e concorso di reati, Milano, 1971, 263; Mantovani, F., Diritto penale, pt. gen., Padova, 2007, 454; Moro, A., Unità e pluralità di reati, principi, Padova, 1959, 186; Siniscalco, M., Il concorso apparente di norme nell’ordinamento penale italiano, Milano, 1961, 189; Vassalli, G., Le norme penali a più fattispecie e l’interpretazione della “Legge Merlin”, in Scritti giuridici, I, Milano, 1997, 81).
Ciò comporta che, qualora in un unico momento temporale si realizzino congiuntamente tutte le fattispecie, non si avrà concorso di reati, dovendo l’art. 419 c.p. trovare applicazione una sola volta. La norma incriminatrice descrive infatti due diverse condotte vietate – la prima consistente nel devastare, la seconda nel saccheggiare – che rappresentano diverse forme di realizzazione dell’unico tipo criminoso, in quanto è sempre lo stesso precetto che viene violato e, conseguentemente, è sempre lo stesso reato che viene consumato.
La norma incriminatrice non descrive compiutamente la condotta tipica, limitandosi a sanzionare, alternativamente, la realizzazione di fatti di devastazione e saccheggio: l’assenza di una definizione normativa della devastazione e del saccheggio ha dato luogo a letture interpretative divergenti e contraddittorie, generando la massima incertezza sull’individuazione del comportamento vietato (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 442; Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, cit., 121).
A fronte di questa lacuna normativa, la dottrina concorda sul significato minimo di questi due concetti, ritenendo che la devastazione implichi un danneggiamento di cose mobili e immobili, mentre il saccheggio contenga necessariamente l’ipotesi minima del furto (Antolisei, F., Manuale di diritto penale, cit., 266; Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 442; Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, cit., 122; Insolera, G., I delitti contro l’ordine pubblico, cit., 248; De Amicis, G., Manuale di diritto penale, pt. sp., a cura di D. Carcano, Milano, 2010, 426; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1171; Pelissero, M., Reati contro la personalità dello Stato e l’ordine pubblico, Torino, 2010, 336; Venditti, R., Saccheggio e devastazione, cit., 186). Maggiori incertezze e difficoltà interpretative si incontrano, però, nel momento di individuare gli elementi che consentono di distinguere, rispettivamente, la devastazione dal danneggiamento e il saccheggio dal furto, nonché di descrivere il fatto tipico in modo da attribuirgli un’effettiva attitudine lesiva rispetto al bene giuridico tutelato: l’ordine pubblico (Forti, G., Art. 419, cit., 1147). Si è così ritenuto di poter ricorrere al significato che le espressioni impiegate dal legislatore per descrivere la condotta criminosa assumono nel linguaggio comune (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 441): devastare indica un’azione distruttiva, selvaggia e violenta (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 441; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1172) e quindi comporta un danneggiamento di cose mobili o immobili realizzato in modo tale da distruggerle o alterarne profondamente l’essenza (Antolisei, F., Manuale di diritto penale, cit., 266; Barazzetta, A., Art. 419, cit., 4362; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1172; Pelissero, M., Reati contro la personalità dello Stato e l’ordine pubblico, cit., 336; Venditti, R., Saccheggio e devastazione, cit., 186), saccheggiare invece significa depredare, svaligiare, mettere a sacco (Antolisei, F., Manuale di diritto penale, cit., 266; Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 441; Venditti, R., Saccheggio e devastazione, cit., 186).
In conclusione, l’art. 419 c.p. contempla fatti di danneggiamento di beni mobili o immobili ovvero di impossessamento di beni mobili: ciò che contraddistingue la condotta tipica in questo reato, rispetto a quella di cui agli artt. 635 e 624, sono le modalità esecutive e le particolari circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto viene realizzato, che devono essere tali da rivelare l’idoneità a turbare l’ordine pubblico (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 443; Pelissero, M., Reati contro la personalità dello Stato e l’ordine pubblico, cit., 336). A causa della diffusività del danno, della pluralità delle cose danneggiate o sottratte, dell’eventuale presenza di più soggetti agenti, del particolare contesto socio-economico o politico in cui la condotta tipica è realizzata, vengono travalicati i limiti della singola offesa al patrimonio, per integrare la diversa ed autonoma offesa all’ordine pubblico (Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale, cit., 21; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1172; Pelissero, M., Reati contro la personalità dello Stato, cit., 336).
Insomma, i caratteri distintivi delle fattispecie di devastazione e saccheggio, rispetto a quelle di danneggiamento e furto, vanno ravvisati nel carattere vasto, complesso, indiscriminato della condotta, tale da comportare che il pregiudizio da essa arrecato ecceda gli interessi individuali per estendersi a quelli della generalità (Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1173; contra: Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, cit., 130, secondo cui il reato di cui all’art. 419 c.p. è integrato quando i fatti di danneggiamento e furto sono commessi in peculiari condizioni di tempo, che valgono a configurare il fatto come delitto contro l’ordine pubblico, invece che contro il patrimonio; le peculiari condizioni, in cui il danneggiamento o la sottrazione di cose altrui devono essere commessi per costituire devastazione o saccheggio, ci sembra siano da designarsi nei pubblici avvenimenti straordinari, che impediscono o indeboliscono, in un determinato tempo e luogo, la pubblica e privata difesa).
L’ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice deve quindi essere circoscritto alle ipotesi in cui sia ravvisabile un’offesa dell’ordine pubblico, ossia in presenza di una particolare diffusività del danno (Forti, G., Art. 419, cit., 1147; Venditti, R., Saccheggio e devastazione, cit., 186): solamente un danno di rilevante entità e un’imponente estensione dei danneggiamenti e delle depredazioni, infatti, sono idonee a determinare un turbamento della tranquillità e della sicurezza collettive (in giurisprudenza, il delitto di cui all’art. 419 c.p. è stato ravvisato, tra l’altro, nella condotta tenuta da un gruppo di tifosi che, prima dell'inizio di una partita di calcio, ha realizzato «plurime e gratuite aggressioni nei confronti delle forze di polizia, facendo uso di ogni genere di oggetti contundenti»: Cass. pen., sez. I, 29.4.2010, Vischia, in CED Cass., n. 247451; nel ribaltamento di un furgone al fine di impedire il transito di autoveicoli delle forze di Polizia: Cass. pen., sez. VI, 27.3.2009, Mescia, in CED Cass., n. 243184; in fatti di devastazione commessi, in occasione della morte di un tifoso di calcio, da un gruppo di altri tifosi e concretatisi «in aggressioni violente alle forze di polizia, lancio di bombe carta, assalto a caserme e incendio di autobus della stessa polizia, danneggiamento indiscriminato di auto e moto in sosta»: Cass. pen., sez. I, 27.5.2008, Minotti, in CED Cass., n. 240465).
Un ulteriore problema interpretativo, relativo all’esatta individuazione della condotta tipica, è posto dal termine «fatti» riferito alla devastazione e al saccheggio quale elemento di qualificazione giuridica del reato.
Secondo un primo orientamento, anche in base della dizione letterale della norma, che fa uso al plurale del temine «fatti», per l’esistenza del reato è necessaria una pluralità di episodi criminosi: gli estremi della fattispecie delittuosa, quindi, non sono integrati in presenza di un unico atto (Antolisei, F., Manuale di diritto penale, cit., 266; Insolera, G., I delitti contro l’ordine pubblico, cit., 248; in tal senso, in giurisprudenza: Cass. pen., sez. I, 27.3.2009, Mescia, cit., secondo cui «integra l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 419 c.p. la commissione di fatti di devastazione, dovendosi ritenere insufficiente a tal fine la realizzazione di un singolo atto di violenza»). Peraltro, se mancasse la pluralità di fatti non vi sarebbe messa in pericolo della sicurezza collettiva.
Per contro, l’opinione prevalente in dottrina (Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, cit., 152; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1174; Pelissero, M., Reati contro la personalità dello Stato, cit., 336; Venditti, R., Saccheggio e devastazione, cit., 337; Venditti, R., Saccheggio e devastazione, cit., 186; in tal senso, in giurisprudenza: Cass. pen., sez. I, 25.1.1973, Azzaretto, cit., secondo cui «il reato previsto dall'art 419 c.p. consiste, in una delle ipotesi ivi previste, nella commissione dì fatti di devastazione. In tale espressione, la parola fatti sta ad indicare le diverse possibili modalità dell'azione (danneggiamento, dispersione, incendio, esplosione, demolizione, ecc.) e la parola devastazione assunta dal legislatore nel suo significato tradizionale – il danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili, che costituisce il risultato dell'azione, ossia l'evento del reato») ritiene che, per quanto la devastazione e il saccheggio evochino, dal punto di vista fenomenologico, una molteplicità di atti, un’interpretazione meramente lessicale, che faccia leva unicamente sull’uso al plurale del termine «fatti», non appare decisiva (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 442). Questo termine, infatti, avrebbe un valore meramente indeterminativo, con la conseguenza che sarebbe sufficiente anche un solo episodio di devastazione e saccheggio per integrare la fattispecie criminosa (Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano, cit., 222). Ciò che conta è l’idoneità del singolo atto ad offendere l’interesse protetto dalla norma incriminatrice, mentre non vi è alcuna valida ragione per pretendere che questa offesa possa essere arrecata solamente in conseguenza di una pluralità di fatti (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 442).
La nozione di «fatti» che compare nella lettera della norma incriminatrice, quindi, si limita a rinviare alle diverse possibili modalità di realizzazione della condotta tipica, quali la dispersione, l’incendio, l’esplosione, la demolizione, eccetera (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 443; Forti, G., Art. 419, cit., 1146; Pasquariello, C., Devastazione e saccheggio, cit., 728).
Il delitto di cui all’art. 419 c.p. è punibile esclusivamente a titolo di dolo. Per la sua sussistenza è richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza e la volontà di porre in essere fatti di devastazione e saccheggio (Antolisei, F., Manuale di diritto penale, cit., 267; Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 444; Forti, G., Art. 419, cit., 1148; Insolera, G., I delitti contro l’ordine pubblico, cit., 248; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1174; Pasquariello, C., Devastazione e saccheggio, cit., 731; Pelissero, M., Reati contro la personalità dello Stato, cit., 338; Venditti, R., Saccheggio e devastazione, cit., 188; in tal senso, in giurisprudenza: Cass. pen., sez. I, 8.3.2001, Mazzotta, in CED Cass., n. 219900). Non è richiesto, invece, un dolo specifico, ossia l’intenzione di turbare l’ordine pubblico (Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, cit., 133; Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano, cit., 225).
Il delitto di cui all’art. 419 c.p. ha natura sussidiaria, nel senso che, in forza della clausola di riserva determinata che compare nell’incipit della norma incriminatrice, è configurabile solamente «fuori dei casi preveduti dall’art. 285», ossia purché le condotte tipiche non siano orientate allo scopo di attentare alla sicurezza dello stato (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 442; Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale, cit., 485; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1177; Pelissero, M., Reati contro la personalità dello Stato, cit., 336).
L’elemento differenziale tra le due fattispecie incriminatrici si rinviene nella peculiare finalità perseguita da colui che commette un fatto diretto a portare devastazione e saccheggio nel territorio dello Stato o in una parte di esso: l’art. 285 c.p., infatti, configura un reato a dolo specifico, dovendo la condotta tipica essere diretta ad attentare alla sicurezza dello Stato.
Si ricordi, inoltre, che l’art. 419 c.p. configura una norma incriminatrice a più fattispecie, in quanto descrive e sanziona due condotte alternative, che sono prese in considerazione in funzione del medesimo evento lesivo: l’idoneità ad offendere l’interesse protetto costituito dall’ordine pubblico (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 442; De Amicis, G., Manuale di diritto penale, cit., 426).
Le due fattispecie, insomma, sono tra loro equivalenti sotto il profilo offensivo, in quanto rappresentavano forme diverse di lesione del medesimo bene giuridico (Moro, A., Unità e pluralità di reati, principi, cit., 186, il quale parla di diverse modalità di attuazione del tipo criminoso, in cui è sempre la stessa fattispecie che viene realizzata, è sempre lo stesso bene giuridico che viene aggredito; le diverse azioni esprimono, quindi, la stessa essenza illecita e sono giuridicamente equivalenti; nel senso che, nelle norme a fattispecie alternative, i vari fatti descritti rappresentano, sul piano sostanziale, modalità diverse di offesa al medesimo bene giuridico, si veda anche: Marinucci, G.-Dolcini, E., Manuale di diritto penale, pt. gen., Milano, 2006, 396). Proprio perché si tratta di differenti modi di recare offesa allo stesso e unico oggetto giuridico, è indifferente, ai fini dell’integrazione del reato, la realizzazione di una sola o di più ipotesi, tra quelle previste e sanzionate dalla norma incriminatrice.
Ne consegue che, qualora in un unico momento temporale si realizzino congiuntamente tutte le fattispecie, non si avrà concorso di reati, dovendo l’art. 419 c.p. trovare applicazione una sola volta (Antolisei, F., Manuale di diritto penale, cit., 268; Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 445; Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, cit., 120; Insolera, G., I delitti contro l’ordine pubblico, cit., 248; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1177; Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano, cit., 223; Pasquariello, C., Devastazione e saccheggio, cit., 735).
È maggiormente controversa, invece, la possibilità di concorso della fattispecie in esame con altri reati, specialmente contro il patrimonio, che siano configurabili nei singoli fatti di devastazione e saccheggio (Forti, G., Art. 419, cit., 1148).
Secondo l’orientamento prevalente, il reato di cui all’art. 417 c.p. assorbe il danneggiamento e il furto, in quanto essi ineriscono rispettivamente ai fatti di devastazione e saccheggio (Antolisei, F., Manuale di diritto penale, cit., 268; Forti, G., Art. 419, cit., 1148; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1178; Venditti, R., Saccheggio e devastazione, cit., 187, il quale ritiene che tra devastazione e danneggiamento e tra saccheggio e furto sia corretto ravvisare un reato progressivo; Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, cit., 150, il quale ritiene che il delitto di devastazione e saccheggio sia un reato complesso, costituito non dall’unione di più titoli di reato, ma da un solo titolo di reato – danneggiamento e furto – più un quid pluris, rappresentato dalla occasione della pubblica incolumità, che di per sé non costituisce reato, ma produce l’effetto di far nascere il nuovo e diverso titolo del devastazione e saccheggio; essendo la devastazione e il saccheggio un reato complesso, l’art. 84 c.p. esclude il concorso tra il delitto di cui all’art. 419 c.p.).
Si ritiene inoltre che la devastazione e il saccheggio comprendano, quale modalità esecutiva, la violenza sulle cose, con la conseguenza che detta violenza, eventualmente compiuta nel corso della consumazione del reato, rimane in esso assorbita (Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 445; Insolera, G., I delitti contro l’ordine pubblico, cit., 248).
Per contro, il concorso di reati opererà tutte le volte che si presentino fatti caratterizzati dalla violenza alle persone, quale la rapina, perché tale violenza non è insita nella definizione stessa di devastazione e saccheggio (Antolisei, F., Manuale di diritto penale, cit., 268; Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, cit., 445; Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, cit., 126).
Inoltre, secondo alcuni Autori rimangono assorbiti nel delitto previsto dall’art. 419 c.p. le fattispecie di cui agli art. 635 e 624 c.p., perché vi sono necessariamente contenute, mentre tutti gli altri reati commessi in occasione dei fatti di devastazione e saccheggio concorrono con essi (Antolisei, F., Manuale di diritto penale, cit., 268).
Altra parte della dottrina, invece, ritiene configurabile il concorso con il delitto di devastazione e saccheggio solamente per i reati contro l’incolumità pubblica e la persona, ammettendo l’assorbimento di tutti i reati aventi funzione strumentale che ledono interessi patrimoniali (Forti, G., Art. 419, cit., 1148; Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale, cit., 486; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., p. 1178).
L’art. 419 c.p. prevede una circostanza aggravante speciale qualora il fatto sia commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
La ratio di questa circostanza è da ravvisare nel maggior pericolo per l’ordine pubblico derivante dalla particolare natura delle cose devastate o saccheggiate, necessarie alla sussistenza a all’approvvigionamento della popolazione o utili per ulteriori imprese contro l’ordine pubblico (Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano, cit., 226; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio, cit., 1176). Ne consegue che, qualora i fatti di devastazione e saccheggio abbiano ad oggetto tali cose, l’ordine pubblico viene turbato anche in un secondo aspetto, perché le armi e le munizioni costituiscono cose idonee a essere usate per commette reati, e quindi a esporre a pericolo la sicurezza pubblica, e i viveri sono un bene essenziale per la collettività (Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, cit., 134; Pasquariello, C., Devastazione e saccheggio, in I delitti contro l’ordine pubblico, cit., 738).
La nozione di armi è data dall’art. 585 c.p. e dalla l. 18.4.1975, n. 110, le munizioni sono le cose necessarie all’impiego delle armi da tiro ed i viveri sono le cose destinate all’alimentazione degli uomini (Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, cit., 135; Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano, cit., 226). Le suddette cose devono trovarsi, inoltre, al momento del fatto, in luoghi di vendita o in luoghi di deposito pubblico o privato (Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano, cit., 226).
Art. 285, 417, 419, 420, 585, 624, 635, c.p.; l. 18.4.1975, n. 110.
Antolisei, F., Manuale di diritto penale, pt. spec., II, Milano, 2008, 266; Bouchard, M., Devastazione e saccheggio, in Dig. pen., III, Torino, 1989, 442; Venditti, R., Saccheggio e devastazione, in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 185; Barazzetta, A., Art. 419, in Codice penale commentato, a cura di G. Marinucci ed E. Dolcini, II, Milano, 2011, 4361; Contieri, E., Delitti contro l’ordine pubblico, Milano, 1961, 129; De Vero, G., Ordine pubblico (reati contro), in Dig. pen., IX, Torino, 1994, 81; Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale, pt. sp., Bologna, 2001, 485; Forti, G., Art. 419, in Commentario breve al codice penale, a cura di G. Forti, A. Crespi e G. Zuccalà, Padova, 2008, 1146; Insolera, G., I delitti contro l’ordine pubblico, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 2000, 248; Leineri, G., I delitti di devastazione, saccheggio e di attentato agli impianti di pubblica utilità (artt. 419 e 420), in Trattato di diritto penale, pt. spec., III, Torino, 2008, 1169; Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano, a cura di G.D. Pisapia, VI, Torino, 1983, 222; Pasquariello, C., Devastazione e saccheggio, in I delitti contro l’ordine pubblico, a cura di S. Moccia, Bari, 2007, 726.