DIA
– Sigla di Denuncia di inizio attività, oggi Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, ai sensi del d.l. 70/2012 che ha sostituito l’art. 19 della l. 241/90). Consiste in una comunicazione che il privato effettua all’amministrazione competente, corredata di tutti i documenti necessari ad attestare i dati di fatto, gli stati e le qualità personali del denunziante, nonché il soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’avvio di una determinata attività. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge può adottare, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti inibitori, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. Sono fatte salve le disposizioni specifiche dettate in materia di DIA degli artt. 22 e 23 del d. p. r. 380/2001 relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni ivi previste. In materia edilizia, invero, il termine entro il quale l’amministrazione deve esaminare la «segnalazione» di inizio attività, anziché essere di 60 giorni è ridotto ai consueti 30 giorni. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (29 luglio 2011, n. 15), risolvendo le controversie interpretative sulla natura privata o provvedimentale della DIA, ha qualificato la stessa come un atto privato volto a comunicare l’inizio di un'attività ammessa dalla legge negando quindi la natura provvedimentale della stessa. Corollario di tale definizione è che il terzo che si ritenga leso dallo svolgimento dell’attività dichiarata o dal mancato esercizio da parte dell’amministrazione del potere inibitorio può promuovere ricorso giurisdizionale avverso il silenzio dell’amministrazione, da esperire nell’ordinario termine decadenziale di 60 giorni a decorrere dalla conoscenza effettiva dell’adozione dell’atto lesivo.