DIETETA (διαιτητής)
È l'arbitro in diritto attico. Atene ebbe l'arbitro κληρωτός "sorteggiato" (pubblico, legale) e l'arbitro αἱτρτός "scelto" (privato, convenzionale); una legge probabilmente unica (il cui contenuto abbiamo per l'arbitro legale in Aristotele Resp. Ath., 53 segg. e per l'arbitro convenzionale in Demostene, c. Midia, § 94, p. 545) regolava l'istituzione di entrambi.
Arbitri legali erano in Atene tutti i cittadini sessantenni: essi, divisi, sembra, per tribù, ricevevano dai "quaranta" mediante sorteggio le cause private da giudicare; il loro ufficio era obbligatorio pena l'atimia. È incerto però se vi fosse o no l'obbligo di adire in prima istanza, per determinate cause, l'arbitro legale. Gli arbitri convenzionali invece erano nominati dietro compromesso orale o scritto dalle parti, tanto fra cittadini quanto fra stranieri, in numero vario, più spesso tre, nel qual caso il terzo poteva essere cooptato dagli altri due. Se gli accordi orali fallivano, l'interessato faceva un'intimazione scritta (πρόκλησις) alla parte renitente di deferire a un terzo la risoluzione della controversia; e dell'avvenuta intimazione, se riuscita vana, si prevaleva in giudizio contro l'avversario. Tanto l'arbitro legale quanto l'arbitro convenzionale tentavano prima la conciliazione (διαλύειν) altrimenti sentenziavano (κρίνειν); nel giudicare applicavano di preferenza principî di larga equità. La validità della sentenza arbitrale (δίαιτα) per l'arbitrato legale era subordinata alla concorde accettazione delle parti; mancando l'accordo era concessa l'ἔϕεσις εἰς τὸ δικαστήριον, nel qual caso l'arbitro chiudeva e sigillava in due urne separate (ἐχῖνοι) le prove dell'attore e del convenuto, vi aggiungeva la sentenza scritta e consegnava il tutto ai quattro giudici della tribù del convenuto (operazioni normali della chiusura di ogni processo arbitrale legale), e i quattro δικασταὶ κατὰ δήμους introducevano la causa in tribunale. Unico effetto giuridico del procedimento arbitrale era la chiusura definitiva del periodo istruttorio, perché non era lecito produrre in tribunale nuove prove. La legge proclamava invece κυρία la sentenza dell'arbitro convenzionale e impediva cosi di contendere nuovamente in tribunale per cause già definite da quello. Non sappiamo quando sia stato soppresso l'arbitrato legale; le epigrafi più tarde che riportano liste di dieteti non vanno oltre il 324 a. C.
Bibl.: J. H. Lipsius, Attisches Recht, I, Lipsia 1905; A. Steinwenter, Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich nach griech. Rechte, Monaco 1925; Thalheim, Der Eid der Schiedsrichter in Athen, in Hermes 1906, p. 125; E. Weiss, Griech. Privatrecht, Lipsia 1923; Pischinger, De arbitris Atheniensium publicis, Monaco 1893; Westermann, Über die öffentlichen Schiedsrichter in Athen, in Sitzungsb. d. Sachs. Akad. d. Wiss., I; Thalheim, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., V, coll. 313-17; Caillemer, in Daremberg e Saglio, Dictionn., des antiq., II, 124-130; L. Beauchet, Histoire du droit privé de la Rép. Ath., Parigi 1897; I. Caimo, Il giuramento nell'arbitrato conv. in diritto attico, in Studi ital. di filol. class., 1927.