DIFESA (lat. defensio; fr. défense; sp. defensa; ted. Verteidigung; ingl. defense)
Nel suo più generico significato è il riparo che si mette ai pericoli, agl'incomodi, ai danni proprî o altrui o anche traslatameme alle ingiurie, per salvare beni materiali o beni immateriali come l'onore, la reputazione, il decoro, ecc. Con la parola difesa si designano pure la cura e la sollecitudine che si pongono a tale oggetto, non solo cioè il fine della protezione di una cosa o di un bene, ma anche il mezzo usato per esso. Come è ovvio, nel linguaggio militare la parola difesa entra sovente (in generale, per la difesa strategica, v. strategia; tattica) quando si parla di difesa delle coste (v. coste), di difesa antiaerea (v. guerra aerea), di difesa antigas (v. antigas). Per la difesa antiaerea, antigas, subacquea delle navi, v. nave.
Diritto. - In diritto analogamente al significato letterale, per difesa si intende il complesso degli atti con i quali si propugna e si sostiene un'azione o un'eccezione giuridica civile (difesa civile; v. processo) o si respinge, dimostrandone ora l'insussistenza, ora la minor gravità, l'imputazione di un reato (difesa penale). Se l'imputazione penale è l'attacco legittimo alla sfera dell'attività di chi è responsabile o è tenuto per tale, della violazione di una norma legale munita di sanzione penale, la difesa è il complesso dei mezzi più acconci, secondo le regole del diritto scritto o secondo i suggerimenti del singolo caso, per annullare o mitigare i termini del fatto e del diritto che sono a base dell'imputazione.
La difesa nel diritto processuale penale può essere considerata sotto un duplice aspetto: sostanzialmente come contenuto legale d'ordine politico dei mezzi adoperati dalla persona incaricata di attuarla (che si chiama appunto difensore) e formalmente come serie di norme che la legge procedurale fissa per l'esercizio, e quindi a un tempo per il riconoscimento e l'attuazione dei diritti di difensore. Ci sono, dunque, una persona che deve avere determinati requisiti per compiere l'ufficio di difensore, dei mezzi ammessi e dei mezzi proibiti per esercitarlo e forme varie per regolarlo, controllarlo e limitarlo. La difesa penale, sotto l'aspetto di esercizio del correlativo diritto, varia secondo le imputazioni, essendo naturale che a diversità di responsabilità penale corrisponda dissimiglianza di mezzi per discuterla. Sotto l'aspetto formale è invece permanente, non offrendo varietà di aspetti ed essendo quasi identiche le norme che la legge pone per la garanzia dei diritti individuali minacciati dalle imputazioni penali e poco o nulla esse variando secondo la maggiore o minore importanza della pena minacciata, alla cui maggiore o minore gravità corrispondono solo un grado maggiore o minore di competenza giudiziaria e una correlativa posizione costituzionale e procedurale dei giudici.
Le leggi procedurali penali hanno variamente regolato il diritto di difesa nei procedimenti penali. Presso gli Egizî il reo non poteva difendersi che per iscritto, in Sparta era obbligatorio un linguaggio breve e conciso, in Atene erano vietati gli esordî, le digressioni, le commozioni degli affetti. Ma già in Roma, qualche secolo dopo, l'eloquenza forense accanto a quella politica e parlamentare, era in pieno rigoglio, con tutti i suoi sfoggi e anche i suoi artifici, per l'istituzione dei giudizî popolari nei quali più facile era l'abuso del sentimento. Ma nella stessa Roma l'istituzione della pretura e l'uso delle questioni frenò alquanto la licenza oratoria e limitò notevolmente il campo del certame giudiziario.
Poche tracce, nelle legislazioni barbariche dell'alto Medioevo, di un regolamento giuridico della difesa nei procedimenti penali, tanto più che il procedimento penale e il civile non erano nettamente distinti e differenziati. Ma il diritto di difesa penale cominciò a regolarsi con la legislazione degli Statuti, fiorendo i Comuni, e con la legislazione dei principati, sebbene sovente si trattasse di norme irregolari, magari fissate volta a volta, facilmente riconosciute come facilmente tolte, anche per effetto del malaugurato e diffuso sistema della procedura arbitraria che sovente sostituiva alla legge la potestà arbitraria del giudice. La situazione fu peggiorata dalla prevalenza della procedura inquisitoria, adottata e propugnata dalla Chiesa la quale importava, per sé stessa, forme scritte e segrete. La procedura inquisitoria non concedeva all'imputato che poche e scarse garenzie processuali, spesso ridotte a vane parvenze dagli usi e dagli abusi delle leggi speciali. Talvolta all'imputato si dava il permesso di difendersi per mezzo di avvocati, ma si vietava loro di assistere all'interrogatorio del prevenuto e di conferire con lui più di una o due volte.
Furono precisamente gli orrori della procedura penale e particolarmente lo scempio del diritto di difesa che portarono alla campagna politica e sociale della quale fu antesignano il milanese Beccaria. Dopo il grande riformatore, i diritti della difesa sono stati regolati nel modo, che, più o meno, tutti i paesi civili del mondo hanno adottato.
Il nuovo Codice di procedura penale Rocco entrato in vigore il 1° luglio 1931, nel sostituire il precedente del 1913, è ritornato alla tradizione italiana del codice del 1865, che quello del 1913 aveva in parte abbandonato e, pur mantenendo la distinzione fra procedimento inquisitorio (scritto e segreto) e accusatorio (orale e pubblico), ha ristretto notevolmente l'intervento della difesa penale nell'istruzione, ammesso dal Codice del 1913 con qualche larghezza sulle orme del sistema francese, e accettando invece il principio prevalso per secoli secondo il quale, quando il giudice raccoglie ed elabora le prove, di regola non subisce controllo alcuno dalle parti. Tuttavia, durante l'istruzione allorché è ammessa l'assistenza o la rappresentanza del difensore - secondo il nuovo Codice di procedura penale - l'imputato può essere assistito o rappresentato da un solo difensore (art. 124), il quale può sempre presentare al giudice istanze e memorie (art. 305) avendo anche facoltà di nominare consulenti tecnici per l'esame critico delle perizie ordinate dal giudice (art. 323). L'ufficio di difensore è divenuto oggi un vero munus publicum, onde al difensore è proibito di abbandonare la difesa, provvedendosi con sanzioni disciplinari severe a reprimere la violazione del dovere corrispondente.
Se nell'istruzione penale può dirsi preminente la posizione dell'accusa e dell'accusatore, nella parte del procedimento accusatoria o pubblica, che si dice altrimenti giudizio, la nostra legge sancisce la più assoluta parità di diritto fra difesa e accusa penale. Fin dal momento in cui, col rinvio a giudizio, il procedimento penale da inquisitorio si trasforma in accusatorio e da segreto e scritto, in orale e pubblico, tutti i diritti sono riconosciuti al difensore e tutte le garenzie accordate alla difesa. Libertà al difensore di esame degli atti processuali e delle cose poste sotto sequestro, libertà di colloquio coll'imputato detenuto, diritto di presentare le liste testimoniali, ammissione al gratuito patrocinio nei casi congrui, ampia facoltà d'intervento e partecipazione al dibattito giudiziale e perfino immunità penale per le offese contenute nelle arringhe; allo scopo evidente di garentire la massima libertà di parola. Al difensore, nei giudizî penali, è riserbata, per ultimo, la parola.