DIGNITÀ
. Le dignità ecclesiastiche, generalmente parlando, sono quei titoli beneficiali e uffici che hanno annessa una certa preminenza e giurisdizione, cominciando dagl'infimi gradi della gerarchia e salendo fino al supremo, cioè alla dignità pontificia.
Oggi, nei capitoli, esistono le dignità come veri titoli ecclesiastici, senza alcuna giurisdizione. In ogni chiesa capitolare vi devono essere le dignità e i canonici; anche le dignità fanno parte del capitolo, se gli statuti capitolari non stabiliscano diversamente (can. 393). L'erezione delle dignità spetta alla S. Sede, come pure il loro conferimento (canoni 394, 396). Secondo l'ordine di precedenza, le dignità (e rispettivamente i canonici, in mancanza di esse) hanno il diritto e il dovere: 1. di supplire, nelle sacre funzioni, il vescovo nelle solennità principali dell'anno; 2. di assistere il vescovo quando celebra pontificalmente; 3. di amministrare i sacramenti al vescovo infermo e, dopo la morte, di farne le solenni esequie; 4. di convocare il capitolo e presiedervi, di regolare l'ordine e la disciplina del coro, purché la dignità faccia parte del capitolo (can. 397). Per il servizio corale, i frutti beneficiali e le distribuzioni si applicano alle dignità le norme generali concernenti i canonici, ossia i capitolari.