DILAZIONE (lat. dilatio; fr. délai, sursis; sp. dilacion; ted. Aufschub; ingl. delay)
Scaduto il termine nel quale un'obbligazione contrattuale deve esser eseguita, il debitore che abbia mancato di eseguire l'obbligazione è in mora, cioè in stato d'inadempimento. Il creditore lo può citare in giudizio per costringerlo all'adempimento quando sia possibile, o per domandare al giudice la risoluzione del contratto, se questo è bilaterale, valendosi della condizione risolutiva tacita, sempre sottintesa nei contratti bilaterali per il caso d'inadempimento. Il giudice, considerate le circostanze del caso, se si persuade che l'inadempiente sia meritevole di qualche riguardo, può concedergli una dilazione, dandogli così la possibilità di godere ancora i diritti derivantigli dal contratto, purché esegua la prestazione nel termine ulteriore concessogli. Questa proroga si dice dilazione dî grazia e non è da confondere col termine che fosse stato già fissato dall'autorità giudiziaria, poiché presuppone l'avvenuta scadenza del termine comunque fissato e la domanda giudiziale di risoluzione del contratto. Nelle fonti romane v'è un esempio di dilazione di grazia in un frammento di Venuleio (Dig. XXXXV, 1, de verborum obligationibus, 137, 3); nel Medioevo il principio fu accolto da molte leggi, insieme con molti altri temperamenti intesi a favorire i debitori.
Per la legge italiana la dilazione di grazia è concedibile soltanto nelle obbligazioni civili; inammissibile invece nelle commerciali, considerato il danno che un ritardo anche piccolo potrebbe cagionare in una serie di operazioni di commercio connesse. È da avvertire che la condizione risolutiva espressa aggiunta al negozio per il caso d'inadempimento, operando di diritto tosto che l'inadempimento si avveri, esclude che il giudice possa concedere la dilazione di grazia. La dilazione di grazia non è concedibile che una sola volta: se neppure nel termine prorogato il debitore adempie la prestazione, i danni di cui egli deve il risarcimento vanno calcolati al momento della scadenza della proroga.