DIMORA
È definita il luogo in cui una persona, che non vi risiede in modo stabile, attualmente abita e permane. Per quanto essa sia fatto transitorio e passeggiero, implica il sostare in un luogo e il trattenervisi (morari). La sua rilevanza giuridica è minima: di solito non produce effetto se non quando si ignori l'esistenza della residenza e del domicilio. Così, per la chiamata in giudizio e per la determinazione della competenza giudiziaria nelle azioni personali e nelle azioni reali su beni mobili, la dimora non viene presa in considerazione se non quando il domicilio e la residenza siano sconosciuti (art. 139, 3° comma e 90, 2° comma cod. prod. civ.).
Bibl.: R. De Ruggiero, ist. di dir. civ., 7ª ed., Messina 1934, I, p. 374.