dipendenza economica
dipendènza econòmica locuz. sost. f. – Prevista dall’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante il regime della subfornitura nelle attività produttive), la d. e. é la situazione in cui un imprenditore è in grado di «determinare nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi». Detta situazione può essere causata dalla conformazione del mercato ‒ precisamente, dall’assenza di operatori economici concorrenti – ed essere, quindi, simmetrica alla posizione di dominio assoluto dell’imprenditore nel contesto delle relazioni di scambio; oppure, può derivare dalla conclusione di uno specifico contratto ed essere, quindi, simmetrica alla dominanza relativa di un imprenditore nei confronti di un determinato fornitore o cliente. L’ipotesi da ultimo considerata si riscontra nell'integrazione verticale tra imprese allorché una fase della produzione di un bene viene affidata a un terzo e, quindi, all’esterno della struttura aziendale del produttore. Tipico è l’esempio della subfornitura industriale allorché un operatore fornisce prodotti e/o servizi destinati a essere incorporati nell’ambito dell’attività economica di un altro operatore. In tal caso, la dipendenza progettuale e tecnologica, il carattere altamente specialistico della prestazione resa, nonché l’impossibilità di riconvertire gli investimenti compiuti (in genere ingenti), espone il subfornitore al rischio di non reperire sul mercato reali «alternative soddisfacenti» e, quindi, di subire abusi da parte del committente. Di qui, l’intervento del legislatore teso a reprimere l’abuso dell’altrui dipendenza economica, attraverso la prescrizione di divieti nei rapporti negoziali tra imprenditori. In particolare, per l’ipotesi in cui un imprenditore sia economicamente dipendente, il menzionato articolo 9 vieta, per un verso, il rifiuto di contrarre e l’interruzione dei rapporti commerciali in corso; e, per altro verso, l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. L’imprenditore economicamente dipendente potrà, nel primo caso, richiedere il risarcimento dei danni ovvero esercitare l’azione inibitoria; nel secondo caso, invocare la nullità del patto attraverso il quale si realizza l’abuso. In entrambi i casi l’accertamento della condotta vietata è affidato alla competenza del Tribunale. Soltanto qualora la condotta assuma rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, l’Autorità antitrust potrà reprimere l’abuso attraverso l’irrogazione di provvedimenti amministrativi.