diritti del malato
L’insieme di norme che garantisce alla persona malata il pieno diritto ad accedere alle cure, ad essere informata su di esse, ad accettarle o meno. Punto di riferimento dell’insieme in continuo divenire delle norme è l’art. 32 della Costituzione Italiana che «tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo». I punti essenziali dei d. del m. riguardano l’inviolabilità della dignità umana, il diritto alla integrità della persona; il dirito alla sicurezza e alla protezione dei dati personali, la non discriminazione alla diversità culturale, religiosa e linguistica. Di particolare rilievo l’identificazione di parametri riguardanti l’assistenza a bambini, anziani, all’ambiente di lavoro e all’assistenza sociale. Per un’estensione concettuale si integra in questi parametri il diritto alla protezione del consumatore e dell’ambiente. Con l’introduzione di strumenti, nella seconda metà del 20° sec., che consentono la sopravvivenza anche dopo traumi o patologie gravi, i problemi si sono ulteriormente complicati sia per il coinvolgimento di aspetti bioetici sia per le complicazioni oggettive su scelte di difficile attuazione (libertà di cura, trapianti, eutanasia, testamento biologico, ecc.). Una parte di questi problemi è stata regolata da normative dell’Unione Europea, mentre ciascuno Stato presenta proprie tendenze spesso risultato dell’esperienza culturale e religiosa che lo caratterizzano.