Diritti minimi del passeggero in autobus. La tutela del passeggero in autobus
Con il reg. UE n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.2.2011 si completa il processo di adeguamento degli strumenti di tutela minima, ovvero inderogabili, posti a garanzia del diritti delle persone trasportate anche nell’ipotesi di disabilità o mobilità ridotta del medesimo passeggero. Vengono garantiti la non discriminazione tra i passeggeri riguardo le condizioni di trasporto, una serie di diritti ai passeggeri in caso di incidente che provochi conseguenze pregiudizievoli per la persona del passeggero o la perdita o il danneggiamento del bagaglio, forme di assistenza e di tutela nelle ipotesi di cancellazione della partenza o ritardo, il diritto all’informazione del passeggero-consumatore, misure che garantiscano anche alla persone disabili o con mobilità ridotta l’acceso al trasporto e la libera fruibilità dei servizi.
Analogamente a quanto già avvenuto negli altri settori del trasporto, il legislatore comunitario, con il reg. UE n. 181/2011, ha predisposto un sistema di misure minime di protezione del passeggero che viaggia in autobus, al fine di garantire livelli di protezione e di assistenza equivalenti in tutti gli Stati membri nel caso di disservizi. Si tratta, anche in questo caso, di disposizioni di tutela minima che non impediscono al passeggero, che intenda rivolgersi al giudice nazionale, di ottenere, secondo le disposizioni proprie di ciascun ordinamento, il risarcimento dei danni derivanti da cancellazioni o ritardi nei servizi di trasporto regolari (art. 22). Il reg. UE n. 181/2011, inoltre, stabilisce il principio della responsabilità solidale del vettore, del soggetto incaricato della rivendita dei titoli di viaggio, dell’agente di viaggio, dell’operatore turistico o dell’ente di gestione della stazione per gli atti e le omissioni del vettore esecutivo della prestazione di trasporto (vettore di fatto) al quale si siano rivolti.
1.1 L’ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai servizi di trasporto regolari il cui punto di accesso o discesa del passeggero è situato nel territorio di uno Stato membro e la distanza prevista per il servizio è pari o superiore a 250 Km; per quelli di la cui distanza è inferiore a tale misura, come per i trasporti occasionali, invece, la portata del regolamento è fortemente ridotta per le numerose eccezioni contemplate. Inoltre è fatta salva la possibilità per gli Stati membri di escludere l’applicazione del regolamento per i servizi regolari interni, purché tale esclusione sia comunicata alla Commissione e sia disposta in modo trasparente e non discriminatorio. Il regolamento entrerà in vigore il 1.6.2013.
La tutela minima prevista dal reg. UE n. 181/2011 investe, in particolare, gli aspetti di seguito esaminati.
2.1 Il risarcimento del danno per morte e lesioni personali del passeggero e per danno al bagaglio
L’art. 7 del reg. UE n. 181/2011 stabilisce che i passeggeri, o coloro verso i quali il passeggero deceduto aveva o avrebbe avuto per lo meno una obbligazione alimentare, hanno diritto a ricevere, secondo la legislazione nazionale applicabile al caso concreto, un risarcimento per decesso, lesioni personali e per la perdita ed il danneggiamento del bagaglio occorsi a causa di un incidente derivante dall’utilizzo dell’autobus non inferiore, per ogni singolo evento, a 220.000 euro per passeggero ed a euro 1.200 per bagaglio1. La disposizione, pertanto, si preoccupa di stabilire unicamente una soglia minima di adeguatezza del risarcimento del danno non incidendo sul regime della responsabilità del vettore e sul relativo criterio di imputazione. L’art. 8 stabilisce inoltre che il vettore sia tenuto a fornire al passeggero coinvolto nell’incidente derivante dall’utilizzo dell’autobus, una adeguata sistemazione, cibo, indumenti, trasporto e ogni altra assistenza ragionevole e proporzionale al caso concreto. L’obbligazione in questione è limitata entro il valore di 80 euro a notte per ciascun passeggero e per un massimo di due notti.
2.2 Diritti del passeggero in caso di cancellazione e ritardo
Nel caso in cui il vettore preveda che il servizio di trasporto venga cancellato o ritardato alla partenza per oltre centoventi minuti, e nel caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiori ai posti disponibili (overbooking)2, il vettore, oltre a specifici e dettagliati obblighi di informazione (art. 20), è tenuto ad offrire al passeggero la scelta tra a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, non appena possibile. Nel caso in cui il vettore non sia in grado di offrire tale scelta, il passeggero ha il diritto di farsi corrispondere una somma pari al 50% del prezzo del biglietto, oltre il rimborso del prezzo del biglietto o il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, non appena possibile. Nell’ipotesi in cui il servizio di trasporto subisca la cancellazione o un ritardo alla partenza superiore ai centoventi minuti, i passeggeri hanno diritto alla continuazione, al reinstradamento o al rimborso del prezzo del biglietto al prezzo cui era stato acquistato da parte del vettore. Il ritardo alla partenza superiore ai centoventi minuti integra, pertanto, una presunzione assoluta di grave inadempimento del contratto di trasporto, tale da legittimare il passeggero ad invocare la risoluzione contrattuale. Le modalità di rimborso sono espressamente definite anche attraverso la concordata commutazione in buoni o altri servizi dal valore equivalente. Si sostiene che anche il rimborso del prezzo del biglietto rappresenterebbe il risarcimento del danno emergente subito dal passeggero, che, legittimato dal grave inadempimento del vettore, abbia deciso di risolvere il contratto3. Il rimborso del biglietto può riguardare anche la parte o le parti del viaggio già effettuate se il completamento dell’intero viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero; in tal caso il rimborso non risponderebbe ad una esigenza di tutela sinallagmatica diretta al mantenimento del vincolo contrattuale, conseguendo alla risoluzione del contratto, e quindi al definitivo scioglimento del vincolo4. Nel caso di viaggio la cui durata superi le tre ore, il vettore, se si verifica la cancellazione della partenza o il ritardo della medesima in misura superiore ai novanta minuti rispetto all’orario previsto, è tenuto a fornire ai passeggeri a titolo gratuito pasti, bevande e spuntini in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti. Si richiede quindi, anche in tal caso, un giudizio di ragionevolezza che sembrerebbe in qualche modo ridimensionare la portata della disposizione. Nel caso in cui la cancellazione o il ritardo rendano necessari pernottamenti, il vettore deve offrire gratuitamente anche una sistemazione adeguata e i trasferimenti necessaria; l’obbligazione è limitata entro il valore di ottanta euro a notte per ciascun passeggero per un massimo di tre notti, esclusi i costi di trasferimento. Il diritto a ricevere questo tipo di assistenza può essere inquadrato o come forma di risarcimento anticipato del danno patrimoniale che il passeggero subisce durante l’attesa della partenza5; oppure, fuori dall’ambito delle misure risarcitorie propriamente intese, come forma di rimedio che costituisce attuazione degli obblighi di protezione6. Gli obblighi di assistenza alberghiera vengono meno nel caso in cui il vettore provi che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettano a rischio il funzionamento sicuro dei servizi a mezzo autobus. Le condizioni meteorologiche, pertanto, costituiscono circostanza eccezionale solo nell’ipotesi in cui vadano al di là del controllo effettivo del vettore.
2.3 La tutela della persona disabile o con mobilità ridotta
Le previsioni del reg. UE n. 181/2011 circa i diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta ricalcano pressoché fedelmente le corrispondenti previsioni del reg. UE n. 1177/2010 in materia di trasporto marittimo. Alla persona disabile o con mobilità ridotta (nella cui categoria è lecito ritenere debbano essere ricompresi tutte le persone dai movimenti non autosufficienti o limitati, compresi bambini, anziani e persone in grave sovrappeso)7 devono essere garantite particolari forme di assistenza, sia nelle stazioni di fermata degli autobus, sia a bordo dei medesimi. Da notare che l’art. 12 prevede che gli Stati membri designino le stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza e che di tali stazioni venga reso disponibile l’elenco. Tuttavia, la mancanza di assistenza nelle stazioni di autobus non designate, risolvendosi in una forma di discriminazione, dovrebbe essere sanzionata tramite impiego della disciplina di carattere generale stabilita dal legislatore nazionale con la l. 1.3.2006, n. 67.
L’ambito di efficacia dell’art. 7 del reg. UE n. 181/2011, con riferimento ai minimi risarcitori stabiliti in caso di incidente (danno alla persona e danno al bagaglio), è individuabile nella discutibile definizione di ogni «incidente derivante dall’utilizzo dell’autobus»8. Tale previsione lascia impregiudicate le disposizioni nazionali e le relative interpretazioni circa l’ambito spazio temporale della responsabilità del vettore. La giurisprudenza ritiene che l’ambito della responsabilità per il danno al passeggero ex art. 1681 c.c. debba essere estesa anche alle fasi preparatorie ed immediatamente successive al compimento della fase materiale di trasporto. In particolare, è stato chiarito che per operazioni accessorie o preparatorie al trasporto, possono intendersi – a titolo esemplificativo – «la salita o la discesa dal mezzo, il carico dei bagagli, l’apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini»9. In sostanza, secondo questa giurisprudenza, la responsabilità del vettore, nel trasporto stradale, permane per tutta la durata del viaggio ed in occasione di esso, intendendosi tale durata estesa sino alla fase della discesa del passeggero dal mezzo utilizzato dal vettore per l’esecuzione del trasporto. Questa interpretazione, proprio in funzione della portata indiscutibilmente ampia della norma europea, non confligge con quest’ultima, la quale si limita a riferire i minimi risarcitori stabiliti a tutte le ipotesi di responsabilità che scaturiscono dal fatto materiale dell’utilizzazione del veicolo.
1 La disciplina nazionale della responsabilità del vettore nel trasporto di persone su strada è rappresentata dall’art. 1681 c.c. che, analogamente alla disciplina del trasporto marittimo nel c. nav. (art. 409), non contempla alcun limite risarcitorio nell’ipotesi di danno alla persona del passeggero (morte e lesione personali). Diversamente, per il danno al bagaglio trasportato, la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sulla portata del rinvio operato dall’art. 2, l. 22.8.1985, n. 450, secondo il quale l’ammontare del risarcimento per i danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicolo destinati ad uso pubblico e degli autobus destinati ad uso privato, sia per i bagagli a mano che per quelli consegnati, non può essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla l. 16.4.1954, n. 202. Sul punto si veda Busti, Il contratto di trasporto di persone, in Franceschelli-Morandi (a cura di), Manuale di diritto del turismo, Torino, 2010, 193 ss. La previsione del reg. UE n. 181/2011 ovviamente è destinata a superare tali le incertezze interpretative.
2 Occorre sottolineare che, a differenza del reg. UE n. 1177/2010 sul trasporto marittimo, il reg. UE n. 181/2011 contempla espressamente anche l’ipotesi del negato imbarco dovuto specificatamente al fenomeno dell’overbooking.
3 Giacobbe, La responsabilità del vettore aereo per ritardo, in Deiana (a cura di), Studi su: negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo nel trasporto aereo, Cagliari, 2005, 152.
4 Giacobbe, La responsabilità del vettore aereo per ritardo, cit., 153.
5 Giacobbe, La responsabilità del vettore aereo per ritardo, cit., 152.
6 Tullio, Interventi interpretativi della Corte di Giustizia europea sul reg. (CE) n. 261/2004, in Dir. trasp., 2009, 369.
7 Cfr. la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’11.4.2011 concernente il funzionamento e gli effetti del reg. CE n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.7.2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
8 Sul concetto di «incidente» e quello di «sinistro», utilizzato dall’art. 1681 c.c., cfr. Busti, Contratto di trasporto terrestre, Milano, 2007, 795.
9 Cass. civ., 17.7.2003, n. 11194, in Dir. trasp. 2004, 519 ss.; Id., 17.7.2001, n. 11198, in Arch. giur. circ. sin. strad. 2004, 164. 1