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diritti umani

Dizionario di Storia (2010)
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diritti umani


Si intendono come d.u. le situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali della persona umana e tali che neppure lo Stato può comprimere nella loro essenza, ovvero ostacolare nella loro realizzazione. Essi si distinguono in diritti politici, vale a dire in diritti che rendono possibile a tutti i cittadini, in posizione paritaria, la partecipazione all’esercizio del potere, e in che vogliono assicurare alla persona umana in quanto tale la migliore e più completa espressione di sé. Gli atti internazionali più moderni, inoltre, prevedono anche diritti economici, sociali e culturali, quali il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale, al riposo, alla tutela sindacale e all’istruzione che, da taluni, sono compresi nelle due anzidette categorie dei diritti politici e civili. Dall’esperienza delle più clamorose e dolorose violazioni che hanno colpito la persona umana, i d.u. possono essere in modo specifico riportati: 1) alla tutela dell’esistenza individuale, sotto ogni forma (contro l’uccisione, la mutilazione, la tortura, la schiavitù, la privazione della personalità giuridica, della libertà di coscienza, di religione, di opinioni, ecc.); 2) alla sicurezza contro i bisogni (libertà sindacali, lavoro, salario, abitazione, cure, riposo, ecc.); 3) all’eguaglianza di tutti (contro le discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali, ecc.); 4) alla tutela dei diritti propriamente politici (partecipazione effettiva degli individui al governo del proprio paese, elezioni periodiche, libere, segrete, ecc.). I diritti dell’uomo (o umani) sono riconosciuti nei testi fondamentali dei nuovi ordinamenti che gli Stati all’inizio dell’Età moderna si dettero e di questi testi costituiscono le parti introduttive e più qualificanti. Così accade nelle prime costituzioni nelle quali l’affermazione dei diritti di libertà e di uguaglianza si presenta come un preambolo, una dichiarazione, che precede il testo costituzionale vero e proprio: vedasi, in proposito, il Bill of rights americano e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino voluta, nel 1789, dalla Rivoluzione francese e premessa alla Costituzione del 1791. Nelle costituzioni successive, tuttavia, questa tecnica di dichiarazioni generali e astratte, premesse alla parte più propriamente normativa delle costituzioni, venne abbandonata e i diritti umani furono formulati in disposizioni di contenuto più concreto e puntuali, tali da essere ritenuti di efficacia immediatamente precettiva. Un primo esempio viene ritenuto quello della Costituzione belga del 7 febbr. 1831, sebbene anche in epoca molto successiva si assista a ritorni verso affermazioni generali e di efficacia soltanto morale, com’è il caso della Costituzione di Weimar dell’11 ag. 1919. La Costituzione italiana del 1947 ha inteso rifuggire da un tale inconveniente e contiene norme che assicurano una diretta protezione concreta all’esercizio dei d.u. imponendosi direttamente ai cittadini e agli organi dello Stato. Ma già dopo la Prima guerra mondiale e, soprattutto, dopo la Seconda guerra mondiale, è in special modo ad atti di diritto internazionale, e, in particolare, a talune dichiarazioni rese e sottoscritte da numerosissimi Stati che si affida il riconoscimento e la protezione dei diritti umani. Si pensi, in proposito, alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata il 10 dic. 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e che consta di trenta articoli; al Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali e a quello relativo ai diritti civili e politici approvati all’unanimità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 16 dic. 1966. Né il riconoscimento dei d.u. è affidato a questi soli atti di portata, per così dire, universale e realizzantisi nell’ambito delle attività delle Nazioni Unite. Anche in sede regionale si assiste a una formazione di atti volti al riconoscimento e alla tutela dei diritti umani. Tali sono la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (adottata a Roma il 4 nov. 1950, entrata in vigore il 3 sett. 1953 e ratificata dall’Italia con la l. 4 ag. 1955, n. 848) e la Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo (adottata nella conferenza di San José di Costa Rica del 22 nov. 1969). Tali sono anche le apposite conferenze e commissioni che sono state convocate nei paesi arabi (conferenza di Beirut del dic. 1968) e in Africa (seminario del Cairo del sett. 1967, conferenza di Addis Abeba dell’apr. 1977). Uno dei più importanti atti di riconoscimento dei d.u. è costituito dall’atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa aperta il 3 lug. 1973 a Helsinki, proseguita a Ginevra dal 18 sett. dello stesso anno e conclusa nella stessa Helsinki il 1° ag. 1975. Si tratta di un atto con il quale i 35 stati che prendevano parte alla Conferenza (tra i quali l’URSS e gli USA) si sono impegnati particolarmente nel campo dei contatti fra persone, dell’informazione, della cooperazione e scambi culturali, della cooperazione e scambi nell’istruzione. Non va neppure dimenticata l’opera di altre organizzazioni, a carattere sovranazionale, quali la Croce rossa internazionale, Amnesty international, il Tribunale Russell. Circa i mezzi di protezione e tutela dei d.u., a parte i rimedi giuridici da esperire nell’ambito degli ordinamenti dei singoli Stati, spesso essi consistono in ricorsi da avanzare a strutture od organi internazionali (in genere commissioni composte da rappresentanti di più Stati) ovvero nell’obbligo di referto, di presentare, cioè, a organi internazionali, relazioni sulla situazione di osservanza dei patti sottoscritti a tutela dei diritti umani.

Si veda anche I diritti umani

Vedi anche
Amnesty International Organizzazione per la difesa dei diritti dell’uomo nel mondo, fondata a Londra nel 1961 dall’avvocato inglese Peter Benenson. Si adopera in particolare per la liberazione dei detenuti per motivi di opinione; per processi equi e rapidi per i prigionieri politici; per l’abolizione della pena di morte, ... tortura Strumento punitivo – quale accessorio per es. di una sentenza che alla privazione della vita aggiunga il modo atroce della sua esecuzione – o metodo cruento di accertare responsabilità penali, a cui erano sottoposti i sospettati di reato o anche possibili testimoni che parevano reticenti. 1. Storia ... Assemblea generale delle Nazioni Unite È il primo degli organi principali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite enumerati nell’art. 7, par. 1 della Carta. L’Assemblea è l’organo plenario del quale fanno parte tutti gli attuali 192 Stati membri, ciascuno dei quali ha un voto in virtù del principio dell’uguaglianza sovrana (art. 9, par. 1, ... Organizzazione delle Nazioni Unite L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è un’unione di Stati a competenza generale e a vocazione universale, fondata nel 1945. Suoi obiettivi, elencati all’art. 1 della Carta delle Nazioni Unite, sono: mantenere la pace e la sicurezza internazionale (Sicurezza collettiva); sviluppare relazioni amichevoli ...
Categorie
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
  • DIRITTO COSTITUZIONALE in Diritto
Tag
  • ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
  • CROCE ROSSA INTERNAZIONALE
  • SECONDA GUERRA MONDIALE
  • DIRITTO INTERNAZIONALE
  • AMNESTY INTERNATIONAL
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  • Diritti dell'uomo
    Enciclopedia del Novecento II Supplemento (1998)
    Louis Favoreu sommario: 1. La nozione di diritti dell'uomo. 2. Le tre generazioni di diritti dell'uomo. 3. I titolari o beneficiari dei diritti. a) Persone fisiche e persone giuridiche. b) Cittadini e stranieri. 4. La garanzia dei diritti. a) L'efficacia normativa. b) L'applicabilità diretta. c) La ...
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    Enciclopedia delle scienze sociali (1993)
    Louis Henkin Introduzione I 'diritti dell'uomo' o 'diritti umani' designano quell'insieme di principî morali che governano il rapporto tra l'uomo e la società: tali principî vennero generalmente accettati nella seconda metà del XX secolo. Il riconoscimento dei diritti umani, e l'impegno a rispettarli, ...
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    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
    Con questa locuzione s'intendono quei diritti e quelle libertà fondamentali che tendono ora a diventare, attraverso l'organizzazione delle Nazioni Unite, oggetto di tutela internazionale (cfr. per i precedenti, dichiarazioni dei diritti, XII, p. 760 e in questa App.). La locuzione è stata usata la prima ...
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Vocabolario
madre di tutti i diritti
madre di tutti i diritti loc. s.le f. La carta costituzionale, dalla quale discendono i diritti codificati. ◆ Quando Hammurabi, re di Babilonia nel XVIII secolo a.C., unificò sotto il suo scettro le città della regione, le sue leggi furono...
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umano agg. [dal lat. humanus, der. di homo «uomo»]. – 1. Dell’uomo, che è proprio degli uomini (in quanto distinti rispetto agli altri esseri animati o inanimati): il corpo u.; la vita u.; gli esseri u., gli uomini (con tono partic., è...
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