oblio, diritto all'
oblìo, diritto all' locuz. sost. m. – Diritto di un individuo a essere dimenticato, e in particolare a che non siano riproposte notizie su suoi trascorsi, per es. i precedenti penali. Il diritto all'oblio si è affermato nella giurisprudenza dapprima soprattutto nei casi di reati gravi come l'omicidio: il colpevole aveva il diritto che non si parlasse più della sua precedente condanna, a meno che non vi fosse un pubblico interesse. In Italia il garante per la protezione dei si è occupato di vari casi che riguardano la deontologia giornalistica e il diritto all'oblio, compreso quello della vittima, e non solo del colpevole di un reato, a non essere ripetutamente citati. Anche l'evoluzione tecnologica dei mezzi d'informazione ha avuto un ruolo: infatti, prima la televisione, e più di recente Internet, si configurano come realtà, pur con le dovute differenze, dove le informazioni possono persistere stabilmente nonostante successivi e radicali cambiamenti nella vita delle persone. In alcuni casi specifici l'autorità garante ha stabilito che, dopo un congruo numero di anni, notizie sui precedenti di una persona devono essere cancellate o, comunque, non rese immediatamente disponibili tramite i motori di ricerca, e se riutilizzate, per es. sulla stampa, devono rispondere a un principio di pertinenza, per la loro significativa relazione con nuovi fatti di cronaca.