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AUTORE, Diritto d'

di Ferruccio Foà. - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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AUTORE, Diritto d' (V, p. 585)

Ferruccio Foà.

Nuove disposizioni. - L'articolo 44 del regio decr.-legge 7 novembre 1925, n. 1950, concernente l'obbligo del cessionario di un'opera di rappresentarla, eseguirla o pubblicarla, è stato successivamente sottoposto a varî mutamenti. Al r. decr.-legge 13 gennaio 1927, n. 61, il quale stabiliva la risoluzione di diritto del contratto di edizione nel caso di mancata rappresentazione, esecuzione o pubblicazione dell'opera nel triennio, e alla legge 17 gennaio 1929, n. 20, che estendeva la risoluzione del contratto al caso in cui, senza giusta causa, un'opera teatrale non fosse ulteriormente rappresentata dopo la prima rappresentazione e devolveva la risoluzione delle controversie al magistrato del lavoro, è stata sostituita la legge 1° marzo 1934, n. 78. Secondo tale legge, se il termine per l'esecuzione non è stato fissato contrattualmente, può essere fissato dall'autorità giudiziaria, ma il termine fissato non può superare i due e i cinque anni rispettivamente per la cessione del diritto di pubblicazione o riproduzione e per quello di rappresentazione o esecuzione. In caso di mancata esecuzione nel termine stabilito, l'autorita giudiziaria può concedere una breve dilazione. Con tale legge è stata abolita la competenza speciale del magistrato del lavoro, devolvendo anche tali controversie all'autorità giudiziaria ordinaria.

La disposizione del r. decr.-legge del 1927, regolante i diritti relativi alle opere cadute nel secondo periodo di dominio pubblico pagante, e rientrate, per effetto della nuova legge, in dominio degli eredi e aventi causa dell'autore, è stata dapprima modificata dalla legge 6 gennaio 1931, n. 68, la quale esclude dal godimento dell'eventuale maggiore estensione del diritto di autore gli aventi causa dell'autore (cioè gli editori), stabilendo che tale estensione vada a esclusivo favore degli autori e dei loro eredi o legatarî. Successivamente, con legge 13 giugno 1935, n. 1216, veniva però concesso agli editori che abbiano avuto la cessione assoluta del diritto sotto il regime della vecchia legge, la facoltà di continuare nell'esercizio del diritto esclusivo per l'eventuale maggiore estensione della durata del diritto, contro pagamento di un corrispettivo adeguato agli autori, eredi o legatarî. La legge stabilisce le norme per la determinazione di tale corrispettivo e subordina l'esercizio di tale facoltà da parte del cessionario nei riguardi dei diritti di rappresentazione e di esecuzione alla condizione che, entro un anno dalla scadenza del termine di durata dei diritti stessi secondo la vecchia legge, gli eredi o legatarî degli autori non abbiano dichiarato di voler riprendere la disponibilità dell'opera.

La legge 14 giugno 1928, n. 1352, ha apportato una limitazione al diritto esclusivo dell'autore, permettendo che l'ente per le radiodiffusioni abbia il diritto, a titolo di espropriazione per pubblica utilità, di trasmettere dai teatri o sale di concerti le esecuzioni musicali, escluse le prime rappresentazioni di opere nuove.

Importantissima, pure, è la legge 12 giugno 1931, n. 774, con la quale venne approvata la convenzione internazionale modificata a Roma il 2 giugno 1928. Tale legge, uniformandosi al principio accolto per diritto interno, ha soppresso la riserva relativa al diritto di traduzione, di cui già si è fatto cenno. Essa ha inoltre abrogato l'art. 27 della legge del 1925, il quale faceva una restrizione al diritto di traduzione delle opere scientifiche. Oggi il diritto di traduzione è completamente equiparato a quello sull'originale, anche per la durata, senza distinzione fra opere letterarie e scientifiche. Da ultimo è da ricordare il r. decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 596, il quale istituisce una protezione a favore dei produttori di un'opera fonografica originale, intendendosi per tale quella creata direttamente dalla registrazione dei suoni. Con questa legge viene ad aggiungersi al diritto già spettante all'autore della musiea una specie di altro diritto d'autore a favore del produttore dell'opera fonografica. Il nuovo diritto è subordinato al deposito dell'opera presso il Ministero della cultura popolare e dura 30 anni a partire dal deposito.

Vedi anche
Minculpop Nell’Italia fascista, denominazione abbreviata con la quale era indicato il ministero della Cultura popolare (1937-44). Diritto d’autore Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma ... Risoluzione del contratto Scioglimento con effetto retroattivo di un contratto valido ed efficace. La retroattività, peraltro, non opera nei contratti a esecuzione periodica o continuata per le prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.). Oltre che in conseguenza di un nuovo accordo (mutuo consenso) o dell’esercizio della facoltà ... Espropriazione per pubblica utilità Istituto che attribuisce la potestà di sacrificare diritti reali altrui nel pubblico interesse, dietro indennizzo. Con il d.p.r. 327/2001 (di qui in avanti denominato testo unico, t.u.) il legislatore ha riordinato la materia, introducendo nell’ordinamento alcuni elementi di novità, in relazione sia ...
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  • MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
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  • DIRITTO D'AUTORE
Vocabolario
diritto²
diritto2 diritto2 (ant. dritto) s. m. [uso sostantivato dell’agg. prec.]. – 1. In senso ampio, nel linguaggio letter. (non quindi come termine tecnico del linguaggio giur.), ciò che è giusto, o è sentito o dovrebbe essere sentito come giusto,...
autóre
autore autóre s. m. (f. -trice) [dal lat. auctor -oris, der. di augere «accrescere»; propr. «chi fa crescere»]. – 1. Chi è causa o origine di una cosa, artefice, promotore: a. di un progetto, di una proposta; a. di una buona o di una cattiva...
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