PRESENTAZIONE, Diritto di
A chi gode del diritto di patronato il codice di diritto canonico riconosce il privilegio di presentare, al competente superiore ecclesiastico, il candidato, che da esso deve ricevere l'istituzione canonica alla chiesa o al benefizio patronale. Tale privilegio importa nel superiore l'obbligo di accettare il candidato, se idoneo, il quale perciò acquista vero diritto ad essere immesso nell'offizio.
La presentazione, di regola, deve essere fatta entro quattro mesi dal giorno in cui il patrono fu legittimamente avvisato della vacanza del benefizio; se ciò non avviene, la nomina del titolare per quella volta passa all'autorità ecclesiastica. Il patrono può presentare uno o più candidati, anche successivamente, entro il tempo utile, e prima che l'autorità ecclesiastica abbia concesso l'istituzione canonica; questa deve essere data entro due mesi dalla presentazione. Se il diritto di patronato spetta a più persone, la presentazione è fatta o con votazione collettiva, o con votazione individuale e separata; risulta presentato nel 1° caso che raccoglie la maggioranza assoluta di voti; e nel 2° chi ha la maggioranza relativa; i compatroni però possono, con il consenso dell'autorità ecclesiastica, accordarsi per un turno di presentazione. Il presentato deve essere persona idonea, cioè fornita al tempo della presentazione o almeno dell'accettazione da parte dell'autorità, delle qualità richieste per l'offizio dal diritto canonico e dalle tavole di fondazione. Nessuno può presentare sé stesso, né unirsi al voto degli altri compatroni in suo favore.
Bibl.: Codex iuris canonici, can. 1455-1468; Wernz-Vidal, Ius canonicum, II, tit. IV, art. 3°.