SPOGLIO, Diritto di
Il beneficiato ecclesiastico, detratto il conveniente per il suo onesto sostentamento, è obbligato ad elargire ai poveri o a cause pie il superfluo dei redditi beneficiali. Una legge ecclesiastica antichissima gli toglie la facoltà di disporre per testamento di tale superfluo; e questo, alla sua morte, dapprima era devoluto alla chiesa del suo benefizio, poi attribuito alla camera apostolica, e finalmente alla Congregazione di Propaganda Fide per le missioni tra gl'infedeli. Tale superfluo era detto spoglio, e diritto di spoglio il diritto ad esso. Privilegi, legittime consuetudini e concordati apportarono in più luoghi molte limitazioni a questo diritto, che finì col ridursi quasi solo agli Stati Pontifici, dove era esercitato per mezzo di speciali ufficiali, detti collettori; negli altri paesi invece per lo più per mezzo dei nunzî. Assai spesso l'autorità civile attribuì a sé stessa il diritto su questi beni; e l'usurpazione divenne più facile e più usata dopo che furono incamerati i beni ecclesiastici, e in loro vece assegnata ai beneficiati una congrua annuale.