MARITTIMO, DIRITTO
. L'espressione diritto marittimo ha una portata assai vasta, comprendendo tutta la fenomenologia giuridica che si svolge intorno alla navigazione, all'industria e al traffico marittimo. Anche se in apparenza la disciplina si presenta come una branca del diritto commerciale, nella sostanza ne trascende i limiti e penetra in altre regioni del diritto per modo che nel diritto commerciale si può scorgere soltanto una delle sue fonti, sia pure la più importante.
In altri tempi la dottrina intendeva per diritto marittimo il sistema esclusivo dei rapporti pertinenti alla navigazione e al traffico marittimo regolati dai codici di diritto privato. Questa visione angusta era legata allo stato della legislazione dei secoli passati che, nell'ambito del diritto privato, aveva creato un nucleo di norme più o meno organiche, mentre branche notevoli del diritto pubblico, rimaste fuori dei codici, si collocavano in un secondo piano, passando quasi inosservate all'occhio del giurista. Oggi invece è facile vedere come il diritto marittimo integrale possieda più larghe frontiere e come siasi formato un sistema del diritto della navigazione, contessuto di più ricco materiale legislativo nel quale rilevante è il contributo del diritto pubblico e notevoli le interferenze con lo stesso. Perfezionato l'ordinamento politico, affinata con mezzi più vasti l'efficacia dei pubblici controlli, costituiti organi centrali che agiscono sulla periferia e innestata la polizia navigatoria sul tronco più robusto dei servizî di polizia di sicurezza, anche il diritto pubblico marittimo ha assunto una fisionomia propria che gli dà nel sistema una posizione eminente. Nel progetto italiano di un codice marittimo (Commiss. reale per la riforma dei codici, Sottocomm. per il cod. della marina merc., Roma 1931) si è giunti alla fusione in un unico corpo di leggi di tutta la disciplina dei rapporti di diritto pubblico e privato connessi e derivanti dalla navigazione.
Lo stato non può disinteressarsi della navigazione e lasciare in balia dei privati cittadini un fenomeno così grandioso e complesso. Il suo diretto intervento è in connessione con la sua attività di polizia per la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni e con i suoi compiti di difesa politica e sociale. Anche a prescindere dall'interesse diretto all'incremento della marina mercantile (interesse mediato), lo stato deve esplicare una vigile azione di controllo sull'industria delle costruzioni, sulla manutenzione delle navi, sull'andamento dei servizî di trasporto, compiti di diritto pubblico che sovente si traducono in inibizioni e limitazioni alle iniziative e all'azione dei cittadini nell'intreccio dei rapporti di diritto privato.
È palese così che l'orbita di questa disciplina s'allarga e s'estende al campo dell'azione politica dello stato, dei suoi compiti sociali e dell'eventuale esplicazione di particolari diritti pubblici soggettivi.
Le norme del diritto marittimo contengono talvolta un comando rivolto alla collettività, tal'altra un comando rivolto ai singoli, specialmente per quanto riguarda le prerogative della proprietà navale e l'attività delle persone che alla navigazione partecipano. Onde tale diritto si presenta come un complesso di norme, fra loro collegate, di diritto privato, di diritto amministrativo, di diritto pubblico interno e internazionale, di diritto penale, finanziario e processuale. In armonia a ciò, per raggiungere una concezione unitaria, giova considerare il diritto marittimo obiettivo in relazione ai rapporti pubblici e privati che disciplina e tutela.
Pertanto il diritto obiettivo, rispetto al contenuto, può riguardare:
A) il diritto marittimo privato, in quanto regola poteri giuridici del cittadino e rapporti protetti dalla legge, garantiti dal diritto oggettivo e muniti di azione per ottenere dagli organi competenti la tutela giurisdizionale. In questo sistema entra il diritto marittimo commerciale in quanto attiene ai rapporti qualificati dalla legge obiettivamente commerciali. Vi entra pure il diritto internazionale, in quanto le norme di diritto privato si proiettano nel campo dei rapporti internazionali determinando conflitti regolati, secondo la natura della pretesa in contestazione, dalla legge del luogo in cui l'obbligazione fu contratta, dalla legge della bandiera o da quella del foro.
B) il diritto marittimo pubblico, in quanto abbraccia:
a) il diritto marittimo amministrativo, cioè il complesso delle norme che presiedono all'amministrazione marittima, alla funzione degli organi dell'amministrazione, alla loro attività pubblica e ai rapporti che ne derivano. Si tratta di norme d'ordine pubblico, in quanto l'interesse pubblico viene in considerazione come scopo, riflettendosi nel vasto campo della scelta e dell'organizzazione del personale, nella distribuzione delle funzioni, nella sorveglianza e controllo sul materiale e sull'esercizio della navigazione attiva, nell'industria della pesca, nei procedimenti di requisizione. In altri termini stanno nella sua orbita tutte le norme che riguardano il diretto controllo dello stato sull'organizzazione dei trasporti per provvedere all'economia pubblica;
b) il diritto marittimo internazionale, per quanto concerne l'attività degli stati nelle loro reciproche relazioni. Sono relazioni interessanti il regime della navigazione sul mare, nei canali, nei laghi e fiumi internazionalizzati, la determinazione delle acque territoriali e interne, i limiti del cabotaggio, della pesca, l'applicazione dei trattati di commercio, delle convenzioni consolari, sanitarie, la regolamentazione del lavoro, e via dicendo. A questa branca appartengono inoltre le norme intorno all'uso della bandiera, alla condotta delle navi da guerra e mercantili in alto mare, in tempo di pace e in tempo di guerra;
c) il diritto marittimo penale, contenente le sanzioni penali in forza delle quali lo stato garantisce la puntuale esecuzione degli obblighi di coloro cui è affidato il governo e l'esercizio della navigazione. Sono reati e sanzioni speciali organicamente contemplati nel codice marittimo. A questo ramo del diritto pubblico appartiene pure il diritto disciplinare sul personale dell'equipaggio e sui passeggeri;
d) il diritto marittimo processuale, regolatore dello svolgimento dell'attività giurisdizionale dello stato nell'attuazione del diritto obiettivo, nella formazione e nelle attribuzioni dei particolari organi della giurisdizione marittima, dei rapporti fra gli stessi e i contendenti, della loro attività nel processo, dei mezzi probatorî proprî di questi giudizî e dei giudizî ordinarî;
e) il diritto finanziario marittimo, che si occupa delle forme e della misura dei tributi speciali dovuti allo stato dall'industria delle costruzioni e dei trasporti in corrispettivo dei servizî che esso rende alla navigazione.
Anche la materia del protezionismo entra nell'orbita del diritto finanziario marittimo. Né meno rilevanti sono i contatti con altre zone non contigue del diritto pubblico. Si può infatti parlare di un diritto marittimo sanitario (igiene dei porti e igiene di bordo), militare (leva marittima), scolastico (istruzione nautica), sindacale, e via dicendo.
Bibl.: Sull'unità organica del materiale legislativo marittimo v. la relazione (Rolandi-Ricci) della sottocomm. III al senato sul Libro II del cod. di comm. e sul cod. della mar. merc. nel vol. dei Lavori preparatori per la pubblicaz. dei nuovi codici di proc. civ. di comm. e per la marina merc. ed. dal Minsitero della giustizia (Roma 1925, p. 348 segg.) in cui si propone di raccogliere in un codice unico del diritto marittimo tutti gl'istituti inerenti alla marina mercantile e al commercio marittimo, cioè, oltre a materia disseminata nel codice della marina mercantile in diversi leggi speciali, quella del libro II del cod. di commercio.
Per l'autonomia legislativa del diritto marittimo e l'unicità del codice relativo v. L. Bolaffio, L'unificazione della legislaz. in materia mar., in Riv. di dir. comm., I (1907), p. 74 e in Bulletin de la soc. d'études legislat., VI, Parigi 1907, p. 146; A. Marghieri e A. Scialoja, Tratt. di dir. comm., I, 3ª ed., Napoli 1910, p. 39; A. Asquini, Sulla autonomia del dir. mar., in Arch. giur., LXXXVIII (1922), p. 206 segg. (nota critica a proposito di J. Bonnecase, Le particularisme du droit commercial maritime, Bordeaux 1921) ecc. Anche G. Ripert, Droit Maritime, I, 2ª ed., Parigi 1922, n. 46, p. 56, auspica per la Francia un codice moderno e completo comprendente, oltre la materia del diritto privato, la legislazione relativa alla proprietà, alla nazionalità, alla polizia di navigazione, al salvataggio, alla gente di mare, ecc.
Per il progetto italiano del codice marittimo, v. A. Giannini, Il sistema del progetto del cod. mar., in Dir. mar., 1931; M. D'Amelio, La legge del mare nel progetto di nuovo codice, ibid., 1931; M. Manara, La sistemazione della materia nel progetto del cod. mar., in Dir. mar., 1932; M. Vella, Sul progetto del cod. mar., in Studi in onore di F. Berlingieri, Roma 1933; A. Marghieri, La riforma della legislazione mar., ibid., 1933; F. Dominedò, Osservazioni sul cod. mar., in Studi senesi, 1933. V. a questo riguardo, P. De Francisci, Discorso alla camera dei Deputati, in Boll. del Sind. naz. fasc. avvoc. e proc., Roma 1933.
Nella letteratura storica recente ricordiamo: G. Bonolis, Il diritto marittimo medievale nell'Adriatico, Pisa 1921; M. D'Amelio, Caratteri unitari del diritto marittimo nell'Adriatico, Roma 1934; nella letteratura dogmatica: A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, 3ª ed., Roma 1933.