Diritto nel mondo virtuale
Profili del mondo virtuale
È consueta e diffusa la lezione secondo cui saremmo nell’età telematica. Epoca delle tecnologie informatiche, capaci di conformare il nostro modo di essere e di costruire mondi interamente digitali, che si raggiungono solo attraverso la macchina elaboratrice e sono attingibili uno tempore ovunque; mondi privi di luogo fisico (atopici), e così suscettibili di compresenza istantanea.
Il cospicuo sviluppo del web amplia e approfondisce i problemi di rilevanza giuridica collegabili al fenomeno in esame. Possiamo svolgere l’analisi attraverso quattro idee guida: a) l’oggettività virtuale, ossia la rilevanza giuridica della res informatica, intesa quale memoria digitale che restituisce all’osservatore informazioni assimilabili ai documenti del mondo metavirtuale (quali, per es., documenti di testo, fotografie e filmati); b) la soggettività virtuale, ossia il problema dell’imputazione soggettiva del documento informatico a persone fisiche o giuridiche; c) gli scambi virtuali, ossia i modi (reputabili giuridicamente rilevanti) degli accordi e del commercio telematici; d) i beni virtuali, ossia le cose suscettibili di «formare oggetto di diritti» (per stare alla lettera dell’art. 810, c.c.).
In questo saggio non ci occuperemo, invece, della disciplina estrinseca, civilistica e penalistica, inerente all’utilizzo delle tecniche informatiche e alla protezione dei dati.
Lo scambio virtuale postula, su tutti, il problema della verità, ossia dell’apparenza e della realtà delle informazioni restituite all’osservatore dallo schermo digitale. Invio messaggi e-mail: chi mi garantisce che il destinatario o il mittente siano ciò che appaiono? Visito un sito, scrivo su un blog, prendo parte a un social network, ‘chatto’ (daremo per ovvia una certa disinvoltura linguistica): come posso essere certo dell’identità dei miei interlocutori?
Per meglio comprendere gli argomenti che verranno affrontati in seguito, sarà forse utile stabilire un elementare glossario.
Breve glossario
Muoviamo per ovvia precedenza logica dal lemma Internet, che designa la prima (e unica) rete mondiale di computer raggiungibile dal pubblico. Il termine risulta impiegato per la prima volta nel 1975, nel documento che definiva il Transmission control protocol, anche noto come TCP. All’origine designava l’interconnessione tra due reti distinte, Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network) e Nsfnet (National Science Foundation Network). Nel 1991, presso il Cern (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) di Ginevra, il ricercatore Tim Berners-Lee configurò l’http cioè l’Hyper text transfer protocol, un sistema che permette una lettura ipertestuale, non sequenziale dei documenti, saltando da un punto all’altro mediante l’uso di nessi logici (link oppure, più propriamente, hyperlink).
Attraverso l’http è nato il World wide web (www). In esso le informazioni sono organizzate secondo un sistema di librerie o pagine, alle quali si può accedere mediante appositi programmi (detti browsers) che rendono possibile navigare visualizzando file, testi, ipertesti, suoni, immagini, animazioni, filmati. La facilità di http e dei browsers di navigazione ha reso possibile l’accesso a Internet a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.
Ogni dispositivo connesso a Internet prende il nome di host o di end system; la struttura che collega i vari hosts si chiama link di comunicazione. Da qualche anno, inoltre, è possibile collegarsi in rete attraverso dispositivi mobili (come i cosiddetti palmari, o telefoni cellulari).
Decisiva per la diffusione di Internet è stata l’adozione di uno standard comune tra i differenti protocolli di comunicazione presenti in rete, ossia l’insieme di istruzioni informatiche che consente la decodificazione dei dati trasmessi. Si è così aperta la possibilità di scambiare dati mediante un linguaggio comune, il TCP/IP (il secondo acronimo sta per Internet Protocol), relativamente indipendente da specifici hardware proprietari, da sistemi operativi, dai formati dei linguaggi propri degli apparati di comunicazione. La struttura di comunicazione è a due livelli e il TCP occupa un livello superiore rispetto all’IP. Insieme a essi funzionano altri e ulteriori protocolli.
Sulla rete viaggiano i cosiddetti bit, ‘pacchetti’ di dati che costituiscono l’unità minima della trasmissione telematica. Essi sono trasmessi grazie a una tecnica conosciuta come packet switching, che consente di condividere una strada informatica, in luogo di richiedere per ciascun pacchetto un canale dedicato ed esclusivo. Un pacchetto che parte da un host e giunge a un altro host non seguirà dunque un percorso predefinito, ma quello che di volta in volta risulta tecnicamente più opportuno.
Le tecniche d’uso di Internet differiscono in ragione del servizio che si richiede e del tipo di server (ossia di macchina) cui ci si collega. Potremmo qui esercitarci nella descrizione dei più disparati servizi disponibili oggi in rete; l’economia di queste pagine suggerisce di limitarci a qualche cenno sulle tre principali modalità di interazione.
La posta elettronica (e-mail, abbreviazione di electronic mail) è un servizio Internet grazie al quale ogni utente può inviare o ricevere messaggi.
Simile ancorché diverso è il servizio di chat. Questo termine designa un ampio spettro di funzioni, le quali condividono due note caratteristiche: la prima è che diversamente dal servizio e-mail, il dialogo si svolge contemporaneamente (‘in tempo reale’, nell’uso gergale); la seconda è che si può dialogare anche in modo anonimo. Il ‘luogo’ (lo spazio virtuale) in cui la chat si svolge è chiamato chat-room, o anche channel (sovente abbreviato in chan).
Altro servizio di enorme diffusione è il sito web. Si tratta di un insieme di ‘pagine’ web, ovvero di una struttura ipertestuale di documenti accessibili grazie a un browser, tramite World wide web.
Materia digitale e rappresentazione virtuale
Tutto il cosiddetto mondo virtuale – formula enfatica posta nel titolo di questo saggio –, e così ogni fenomeno telematico e informatico, si riduce e risolve in generazione e trasmissione di documenti digitali. Immagini di segni, parole, figure, suoni, generate e scambiate in rete; e finalmente restituite dalla macchina attraverso appendici destinate ai nostri sensi (il video, i diffusori audio e si stanno anche sviluppando modalità digitali percepibili al tatto).
Passiamo a analizzare la rilevanza giuridica di tale fenomeno. Il senso della parola documento è espresso dal suo etimo: res che insegna (docet) qualcosa, attraverso segni tracciati sulla propria materia o da essa recati. Il documento è considerato una cosa rappresentativa, ossia capace di riportare al presente dell’osservatore cose o fatti assenti. Viene dunque in rilievo il concetto di rappresentazione. «Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»: suona così la definizione di documento informatico contenuta nell’art. 1, lett. p, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), approvato con d. legisl. 5 marzo 2005 n. 82 e modificato dal d. legisl. 4 apr. 2006 n. 159.
Il problema fenomenologico della materia informatica, cioè della natura delle memorie digitali che restituiscono le immagini telematiche, non appare sufficientemente indagato né dal giurista né dal ‘legislatore speciale’. E così si cade in quella che potremmo definire ‘trappola della metafora’: ossia nella semplicistica assimilazione tra rappresentazione virtuale e rappresentazione fisica (metavirtuale). In altre parole: l’immagine (per es., fotografica) su una pagina cartacea è naturalmente assimilata all’identica immagine restituita dallo schermo di un PC. E siamo portati a credere che la rilevanza giuridica del fenomeno sia analoga e si risolva in entrambi i casi nella capacità rappresentativa di tale documento fotografico; ossia nella sua idoneità a rappresentare (riportare al presente dell’osservatore) un fatto o una cosa assenti, in quanto lontani nel tempo e nello spazio. Questa assimilazione urta contro la intrinseca natura della materia digitale.
Le cose fisiche vengono chez nous, e colpiscono direttamente e immediatamente i nostri sensi. Vedere una fotografia o leggere una pagina implica un fenomeno percettivo e sensoriale. La realtà fisica si lascia percepire immediatamente, ossia senza mediazione; questa percezione è un dato empirico, dal quale l’osservatore muove verso la rappresentazione. Il testo e l’immagine sono una modalità sensoriale della materia fisica, segni che la res accoglie e restituisce ai sensi.
Viene qui in rilievo un concetto transitivo di rappresentazione, il quale riguarda non già la natura della materia documentale, ossia il modo in cui il documento si presenta ai sensi umani, bensì la figura e il concetto che i segni evocano in mente alterius. Guardo una foto, e la mia mente risale alla memoria del soggetto impresso, e immagina le circostanze di luogo rappresentate dalla res documentale; leggo un documento scritto, e la mia mente coglie la sostanza semiotica (riconosce nei segni lettere e parole) e semantica (decodifica le parole e al contempo interpreta i significati). La sostanza fisica del documento e il problema della verità o falsità materiale si valutano sempre e solo attraverso i sensi: la banconota sarà falsa perché restituisce percezioni sensoriali difformi da quelle delle banconote ‘vere’ (inchiostro diverso alla vista, ruvidezza diversa al tatto ecc.), e così si rivela stampata da un soggetto diverso da quello legittimo. La valutazione del falso materiale è anch’essa e per definizione immediata, poiché si avvale dei soli sensi (benché siano forniti di appendici artificiali quali possono essere microscopi, lenti e così via).
Rappresentazione virtuale estrinseca e intrinseca
La res informatica implica un diverso e nuovo problema: essa non è costituita da materia sensibile, ma è l’esito di un calcolo combinatorio svolto attraverso l’applicazione di criteri algoritmici e di istruzioni interne e dinamiche. Poniamo a confronto l’immagine video di un testo scritto e la sua stampa su carta: siamo naturalmente indotti ad assimilarle. E tuttavia si tratta di realtà intrinsecamente inassimilabili. La carta porta su di sé i segni della propria genesi, poiché ha origine da modalità fisiche di impressione e trasformazione. La materia fisica conserva per propria naturale attitudine tracce empiriche del proprio passato, alterazioni che essa accumula nel tempo: il documento fisico è un documento storico nel senso semplice e profondo che ha una storia. L’immagine telematica è invece ricostruita ab imis e interamente a ogni consultazione della macchina. La res informatica non vive di un’esistenza propria e storica, ma nasce e muore per il tempo di accensione della macchina. Essa è il risultato di un calcolo che la macchina svolge ogni volta che è interrogata ab externo; e ogni volta che io ‘apro’ il documento, la macchina applica alla propria memoria digitale le istruzioni algoritmiche (il complesso di ‘formati’ e modalità di calcolo a essa conferite, ossia il ‘codice sorgente’), e così ricostruisce la sequenza e l’ordine di bit che saranno rappresentati sullo schermo e offerti ai sensi (vista, udito, tatto) dell’osservatore.
La rappresentazione informatica di cose e fatti è allora duplice: a) una rappresentazione intrinseca, che consiste nella tecnica di elaborazione dei dati destinati all’‘interfaccia utente’, vale a dire resi percepibili ai sensi; b) una rappresentazione estrinseca, che consiste nei fatti e nelle cose evocate dai dati resi percepibili dalla macchina. Del pari possiamo affermare che la rappresentazione fisica è immediata; mentre la rappresentazione virtuale è per definizione mediata dalla macchina.
Il documento informatico non si attinge immediatamente attraverso i sensi, ma viene verso di noi soltanto attraverso la mediazione della macchina; esso viene costruito a ogni nuova richiesta, ed è sempre rielaborato dalla macchina, la quale torna ad applicare all’insieme delle informazioni binarie costituenti un file i criteri di decodificazione necessari per rendere tali informazioni attingibili ab externo. La foto o il testo che vedo sul video non sono ciò che vedo, ma informazioni binarie (codici acceso/spento) prive di senso comune, che la macchina, calcolando, traduce in immagini o dati percepibili e dotati di senso.
Manca ancora una compiuta disciplina giuridica, nazionale o internazionale, della rappresentazione intrinseca e mediata ricavabile dal documento digitale. Non abbiamo cioè criteri di accertamento convenzionale della storia delle informazioni che il video ci restituisce a ogni nuovo accesso. Come posso stabilire ab externo se l’immagine del sito raggiunto via Internet sia quella costruita in origine? Come posso stabilire la conformità all’originale (ossia al complesso di informazioni originariamente elaborato da un certo autore) del testo o delle immagini che il video restituisce ai miei occhi?
La rappresentazione virtuale pone così un duplice problema di verità: l’integrità del file, ossia il giudizio circa la conservazione delle informazioni originali; l’integrità dei criteri di rappresentazione del file, ossia il giudizio circa la conservazione del codice che trasforma i bit in documento percepibile ai sensi.
Come si vedrà in seguito, le tecniche di controllo e criptazione dei file intrecciano i profili oggettivo e soggettivo dei documenti virtuali. Questi profili consentono di esprimere un giudizio fondato – ossia sostenuto da un criterio legale di certezza – circa le eventuali successive alterazioni del file, nonché l’‘imputazione’ del file a un determinato soggetto.
Tecniche di imputazione digitale
Esiste una tecnica di criptazione dei file che è alla radice delle modalità e della disciplina giuridica delle firme elettroniche. Per inveterata consuetudine, la firma evoca l’assunzione di paternità di una scrittura, il fare proprio un determinato testo. Suscettibile di firma – ossia di un modo attributivo della paternità – è oggi un documento non soltanto cartaceo, ma anche informatico. Le varie modalità di firma del documento informatico si raccolgono intorno al genus della cosiddetta firma elettronica. La sua definizione si trova nell’art. 1, lett. q, del CAD: «L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica».
Giova qui riflettere come la metafora dell’apposizione – nella quale pure inciampa il legislatore del CAD (art. 21, 1° co.: «Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica») – mal si presti a descrivere l’assunzione della paternità di una scrittura nel mondo virtuale. ‘Firma elettronica’ designa piuttosto un generico ed eterogeneo insieme di tecniche selettive, volte a restringere l’uso di congegni informatici a soggetti determinati. Il documento non attende di essere segnato al pari di un foglio di carta: esso è raggiunto ab externo, attraverso istruzioni logiche immesse nella memoria del computer.
È la modalità di accesso al file che si avvale di tecniche selettive, al fine di restringere l’accesso a determinati soggetti. Più che in una definizione, sembra di imbattersi in una formula aperta, tale da comprendere qualsiasi dispositivo idoneo a identificare l’autore dell’accesso al file: si pensi a un codice segreto o a una password. E qui il legislatore sembra postulare diverse modalità tecniche, le quali implicano una diversa sicurezza della firma. Si offre così la seguente definizione di firma elettronica qualificata (art. 1, lett. r, del CAD): «La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma».
La più qualificata tra le firme elettroniche è appunto la cosiddetta firma digitale, dotata dei dispositivi informatici più sofisticati e sicuri. Essa si avvale di un codice informatico identificativo, che viene associato in linea esclusiva a un determinato soggetto. Il codice è diviso in due parti: una chiave pubblica e una privata. Quella privata è nota soltanto al titolare; quella pubblica è resa conoscibile attraverso appositi registri, consultabili per via telematica. Le due chiavi si corrispondono informaticamente, in modo che, attraverso specifici programmi, è possibile verificare con certezza se esse siano complementari (ossia parti dell’unico codice originario) oppure estranee. Che cosa s’intende per titolare della chiave? Titolare è il soggetto cui la chiave pubblica è stipulativamente attribuita; intitolazione è l’atto attributivo di codesta titolarità. Gli artt. 26 e sgg. del CAD istituiscono i cosiddetti certificatori; soggetti terzi, cui è affidato il compito di intitolare la chiave, identificando la persona del richiedente. La chiave pubblica viene intitolata a Tizio, e di tale atto è redatto apposito certificato. La firma digitale può essere apposta applicando la chiave privata a un qualsiasi file (per es., testo, immagine, suoni, file promiscui). Chiave privata e file originario costituiscono un’unità inscindibile; ogni successiva modificazione del file richiederà un’ulteriore applicazione della chiave privata. Tizio appone sul documento informatico la propria chiave privata (operazione che avverrà digitando un tasto della macchina o ‘cliccando’ su un’icona). Per stabilire se il documento rechi la firma (cioè la chiave) di Tizio, ci si varrà della corrispondente chiave pubblica, prelevabile (telematicamente e automaticamente) dall’apposito registro; immessa la chiave pubblica, il computer verificherà la sua corrispondenza con la chiave insita nel documento. Nel caso di verificazione positiva, avremo la prova che il documento è firmato con la chiave privata di Tizio. Se un terzo, che ignori la composizione della chiave privata, cioè la sequenza alfanumerica, altera anche una sola lettera o un solo bit del file originario, la verifica informatica avrà esito negativo, e le due chiavi risulteranno estranee.
La disciplina legale della firma – nel nostro come in altri Paesi – riposa sulla criptazione dei soli file (ossia della sostanza informatica del documento), la quale prescinde dall’integrità dei codici di decodificazione destinati a elaborare il file e a restituirlo ai nostri sensi. La firma digitale costituisce un criterio tipico di verificazione dell’integrità del file, il quale ci permette di asserire se il file sia il medesimo che in origine o sia stato medio tempore modificato (attraverso l’addizione o la sottrazione di un bit); mentre manca un criterio tipico (ossia giuridicamente valido) per verificare la rappresentazione intrinseca del documento, ovvero che l’immagine a video (o il suono, o altre eventuali modalità percettive) segua i medesimi criteri di elaborazione e decodificazione che saranno stati concepiti in origine.
Siamo soliti attribuire un grado di elevata sicurezza ai file firmati digitalmente, poiché la probabilità di violazione della chiave è assai ridotta. Ma non si danno criteri certi e tipici che consentano di verificare con giuridica e formale certezza la rappresentazione intrinseca (nel senso che abbiamo sopra precisato) del documento virtuale; il documento, attraverso un’alterazione del criterio di decodificazione, potrebbe comunque restituirci immagini diverse da quelle originali. E così anche il file criptato digitalmente (ossia dotato di firma digitale) potrà, attraverso una successiva alterazione dei criteri di decodificazione, restituire informazioni alterate.
La disciplina giuridica della firma digitale offre soluzione al profilo soggettivo, vale a dire all’imputazione del documento informatico a un determinato soggetto, mentre lascia ancora aperto (almeno in parte) il profilo meramente oggettivo, ossia la possibilità di valutare ab externo l’integrità della res informatica restituita dal video (oppure da altro strumento di mediazione con i sensi umani), e più precisamente l’integrità del codice di decodificazione che consente di rappresentare ai nostri sensi l’insieme delle informazioni racchiuse nel file.
Scambi virtuali
Da un altro angolo di osservazione, il mondo virtuale esige di ripensare i concetti giuridici di scambio e di bene. Come abbiamo visto, l’art. 810 c.c. designa come bene la cosa suscettibile di formare oggetto di diritti. Il profilo più significativo e inquietante degli sviluppi tecnici sta nel processo che designeremo come virtualizzazione.
Sotto questa luce possiamo isolare diversi stadi di tale processo. Il primo stadio (che chiameremo di virtualizzazione funzionale o imperfetta) riguarda le sole tecniche di scambio, i modi di perfezionamento degli accordi telematici inerenti lo scambio di beni e di servizi. Qui il bene nasce e resta materiale, ed è suscettibile di ‘apprensione’ e controllo fisici.
Nel secondo stadio (virtualizzazione interna o perfetta), l’accordo si perfeziona e lo scambio si esegue on-line e grazie a tecniche esclusivamente digitali. Lo scambio virtuale perfetto si svolge integralmente in rete; quello imperfetto si avvale di dichiarazioni informatiche che si riferiscono a oggetti fisici, i quali sono suscettibili di apprensione reale. Lo scambio virtuale perfetto postula un bene virtuale, ossia ridotto a un insieme logico-fisico di bit. Sotto questa luce, beni virtuali saranno quelli riducibili a sostanza informatica. Tra questi anche la moneta, la quale viene trasferita in ambienti ‘sicuri’ (protetti da modalità idonee a precludere l’accesso ai terzi) e indicata sul piano puramente logico-virtuale come valore aritmetico, memorizzato in un file.
La circolazione anonima e iterativa delle merci e dei servizi on-line ha suggerito alla dottrina della modernità di negare rilevanza all’accordo telematico, inteso come consenso dialogico tra le parti. L’offerta virtuale delle merci può fare a meno di ogni dialogo, trattativa, accordo.
Il negoziare, proprio della tradizione civilistica, implica un duplice accordo tra quanti sono coinvolti nella trattativa: l’accordo sulla disciplina del rapporto, che svolge in senso proprio e pieno l’autonomia delle parti; l’accordo sul bene della vita, attraverso cui si determina l’utilità empirico-economica dell’affare. Potremmo usare una dicotomia linguistica forse più appropriata, dicendo che il contratto è assieme fonte normativa e fonte descrittiva del rapporto.
Ogni contratto identifica i soggetti e gli oggetti del regolamento, e così congiunge gli astratti predicati normativi alle persone e alle cose della storia. Qui opera l’accordo come fatto singolare, che sfocia nell’identificazione dei termini concreti del rapporto (sia soggettivi sia oggettivi). La separazione concettuale tra la fase normativa e quella descrittiva del contratto appare utile per una compiuta ricostruzione dei contratti telematici di massa. Sul piano fenomenologico questa separazione si rende particolarmente evidente negli scambi ripetitivi del mondo virtuale, nei quali la fase normativa del contratto s’impoverisce fino a al punto di annullarsi.
Tutti noi avvertiamo una profonda diversità tra negozio in senso stretto, nato dalla dialettica della trattativa individuale e paritaria, e scambio telematico, chiuso nella mera scelta del bene, generato e concluso da un clic. Tutto può essere assorbito nella legge unilaterale del rapporto, predisposta una volta per tutte dal titolare del sito telematico, e sottratta alla negoziazione individuale. Le condizioni generali di contratto, essendo quindi unilateralmente stabilite e non negoziate, appaiono lo strumento ideale del puro scambio telematico, degli scambi ripetuti senza posa attraverso le reti telematiche mediante macchine automatiche. Non si negozia la disciplina giuridica del rapporto, ma si scelgono solo cose o servizi.
Qui parrebbe annidarsi il sottile e insidioso equivoco sul quale riposa la (a tratti eccessivamente) aspra polemica di questi ultimi anni sugli ‘scambi senza accordo’. Nessuno potrebbe dubitare che un accordo pur sempre vi sia nella scelta della merce attraverso lo schermo telematico o l’anonima corsia del supermercato. E allora non sembra cogliere nel segno il dibattito intorno alla presenza o all’assenza dell’accordo, quale concreta intesa delle parti sul titolo e sulla conclusione dello scambio. In altre parole, il problema non è se, scegliendo una cosa, il consumatore telematico esprima un consenso, e se possa comunque darsi – pur nel silenzio e nell’anonimato delle parti – un accordo sullo scambio del bene. Il problema più sottile, radicale e profondo sta invece in questo: chi decide il regolamento dello scambio? E come tale regolamento troverà applicazione? La novità teorica della proposta di ‘scambi senza accordo’ appare sotto altra luce attraverso il dualismo fonte descrittiva-fonte normativa: lo scambio senza accordo, o contratto di massa (sterile la querelle terminologica), segna il massimo grado di impoverimento regolatorio; l’accordo non cade – per dirla con Raymond Saleilles – sulla loi du contrat, cioè sulla conformazione del rapporto giuridico, ma semplicemente e banalmente sul termine oggettivo (bene o servizio prescelto) e sulla quantità di denaro dovuta in corrispettivo. Il contratto di massa finisce per presentarsi come un accordo meramente descrittivo, come una pura scelta materiale.
È bensì vero che l’accordo sopravvive; ma nel senso che non vi è coazione nella scelta, e il consumatore telematico conserva la decisione circa l’an dello scambio. Sarebbero da disegnare e distinguere mercati dei negozi, ove sono le parti dialoganti, e mercati degli scambi (in primis telematici), ove l’autonomia della parte si restringe alla banalità di un sì o di un no, alla scheletrica povertà della decisione di scambiare. La fredda potenza della macchina non tollera il dialogo, e fa a meno dell’ondivago e mutevole trattare; essa tutto svolge e risolve nella precisione binaria del sì o no, del prendere o lasciare.
Beni virtuali
Oltre le tecniche dello scambio, si scorge da ultimo e avanza rapidamente un ulteriore fenomeno, che chiameremo di virtualizzazione genetica, prodotto dalla nascita di beni suscettibili di soddisfare bisogni interamente e completamente virtuali.
Alcuni siti web (il più noto è Second life) utilizzano software capaci di mimare il mondo reale, dando vita a figure antropomorfe (i cosiddetti avatar) poste sotto il controllo telematico dell’utente. Questi può scegliere di intraprendere con il proprio avatar nuove attività, oppure di acquistare beni e servizi: tutto nella ‘seconda vita virtuale’, attingibile soltanto in rete. Sono così ideati e scambiati – con mezzi di pagamento giuridicamente efficaci, ossia con passaggio di denaro ‘vero’ – beni virtuali, i quali si fanno sintomo e prova di utilità oggettivamente apprezzabili.
Second life costituisce la punta più avanzata del processo di virtualizzazione, poiché non si limita a soddisfare bisogni reali attraverso tecniche digitali, ma genera nuovi e diversi bisogni, suscettibili di soddisfazione interamente virtuale. L’uomo-avatar vive di vita propria e svolge affari (e persino affetti) virtuali; e così egli compra o vende immobili o vestiti o automobili, conosce nuovi amici e contrae obblighi che non esistono fuori della rappresentazione digitale del video. Il civilista sarebbe qui portato a ragionare secondo schemi antichi: i contratti che hanno a oggetto beni virtuali imputati ad avatar risultano meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, c.c.? L’oggetto virtuale e la causa di tali negozi rispondono ai criteri di validità stabiliti dall’art. 1346, c.c.?
Siamo forse prossimi alla rete 2.0 (per dirla con il neosimbolismo degli addetti ai lavori), la quale ci attira a sé e ci rende docili al proprio geometrico nitore.
Bibliografia
D.R. Johnson, D.G. Post, Law and borders: the rise of law in cyberspace, «Stanford law review», 1996, 5, pp. 1367-402.
N. Irti, Scambi senza accordo, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1998, 2, pp. 347-64.
G. Oppo, Disumanizzazione del contratto?, «Rivista di diritto civile», 1998, 1, pp. 525-33.
S. Tondo, Formalismo negoziale tra vecchie e nuove tecniche, «Rivista del notariato», 1999, 4, pp. 923-71.
G. Benedetti, Parola scritta e parola telematica nella conclusione dei contratti, in Scrittura e diritto, a cura di N. Irti, Milano 2000, pp. 75-90.
C.M. Bianca, Diritto civile, vol. 3°, Il contratto, Milano 20002.
G. Finocchiaro, La firma digitale. Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. Art. 2699-2720, supplemento (d.p.r. 10 novembre 1997 n. 513), Bologna-Roma 2000.
A.M. Gambino, Firma digitale, in Enciclopedia giuridica. Aggiornamento, 8° vol., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2000, ad vocem.
R. Zagami, Firma digitale e sicurezza giuridica: nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e nel D.P.C.M. 8 febbraio 1999, Padova 2000.
N. Irti, Norma e luoghi: problemi di geo-diritto, Roma-Bari 2001.
N. Irti, E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari 2001.
D. Parisi, Simulazioni: la realtà rifatta nel computer, Bologna 2001.
M. Cammarata, E. Maccarone, La firma digitale sicura: il documento informatico nell’ordinamento italiano, Milano 2003.
F. Di Ciommo, Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile, Napoli 2003.
G. Marramao, Passaggio a Occidente: filosofia e globalizzazione, Torino 2003.
M. Orlandi, Il falso digitale, Milano 2003.
A. Punzi, L’ordine giuridico delle macchine: La Mettrie, Helvétius, D’Holbach: l’uomo-macchina verso l’intelligenza collettiva, Torino 2003.
F. Ricci, Scritture private e firme elettroniche, Milano 2003.
N. Irti, Nichilismo giuridico, Roma-Bari 2004.
G. Israel, La macchina vivente: contro le visioni meccanicistiche dell’uomo, Torino 2004.
M.E. La Torre, Contributo alla teoria giuridica del documento, Milano 2004.
F. Rizzo, Il documento informatico: paternità e falsità, Napoli 2004.
L. Lessig, Code: version 2.0, New York 20062.
G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale: tecnologie informatiche e regole privatistiche, Bologna 2006.