TRANSITORIO, DIRITTO
. Può accadere, anzi il più delle volte accade, che nel momento in cui entra in vigore una legge nuova si trovino in essere rapporti, compresi nella materia da essa regolata, i quali siano stati costituiti sotto l'impero di una legge precedente, ma debbano ancora svolgere, in tutto o in parte, il loro contenuto; inoltre, poiché tra i fatti, ai quali la legge collega conseguenze giuridiche, alcuni constano di più elementi che si verificano in ordine successivo di tempo (fatti giuridici complessi), può darsi che in quello stesso momento taluno di questi fatti stia compiendosi, ma non tutti i suoi elementi siano ancora posti in essere. Quale sia il limite rispettivo di applicazione della legge anteriore e della legge nuova a tali rapporti e a tali fatti, è problema molto grave e delicato, che la dottrina tenta di risolvere con criterî logico-giuridici, e che spesso il legislatore risolve positivamente con criterî di concreta opportunità, mediante l'emanazione di particolari norme.
In sostanza il principio che limita nel tempo l'efficacia imperativa di ogni nuova legge, il principio, cioè, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (art. 2 disp. prel.), non basta nella sua semplicità a risolvere quel che suol dirsi "conflitto di leggi nel tempo", e a fornire la soluzione concreta per i problemi ora accennati, riguardanti fatti o rapporti di carattere continuativo e svolgentisi sotto l'impero successivo di leggi diverse. Pur prendendo per base quel principio, infatti, si tratta sempre di determinare che s'intenda per irretroattività della legge, e quali situazioni giuridiche, alla stregua di tale concetto, si possano considerare definitivamente e irrevocabilmente costituite, anche nei loro svolgimenti ulteriori, in base alla legge abrogata. Questa determinazione è oggetto della teoria che nella dottrina italiana è denominata, appunto, teoria della irretroattività della legge; e i principî cui mette capo si sogliono anche chiamare principî di diritto transitorio.
Ma questi principî dottrinali, e più ancora la loro applicazione a molte questioni concrete, sono in gran parte assai controversi, per la grave difficoltà propria dei problemi di cui si tratta. E d'altra parte, anche all'infuori di una simile ragione d'incertezza, l'applicazione rigorosa dei principî dottrinali determinerebbe in molti casi gravi turbamenti d'interessi costituiti, così che può apparirne opportuno un temperamento. E appunto al duplice scopo di prevenire per particolari ipotesi le controversie che sarebbero determinate dalle incertezze della dottrina, e di temperare, per altre, gli effetti di una rigida applicazione dei principî, molto spesso il legislatore accompagna l'emanazione di una legge nuova con un complesso di disposizioni destinate a disciplinare situazioni giuridiche già esistenti, rapporti già costituiti, fatti già compiuti senza che ne sia totalmente esaurito l'effetto, o compiuti solo in parte. Anche queste norme costituiscono diritto transitorio, e sono esse stesse qualificate nel linguaggio tecnico legislativo e dottrinale come "disposizioni transitorie".
In generale le disposizioni transitorie occorrenti per l'applicazione iniziale di una nuova legge sono contenute nel testo stesso della legge di cui si tratta. Talvolta costituiscono materia di un provvedimento legislativo a sé stante; e questo, anzi, è normale per le disposizioni transitorie che sono emanate per l'attuazione dei singoli codici. Possono anche formare oggetto di più provvedimenti successivi e distinti, quando una legge, e particolarmente un codice, sia successivamente esteso a nuovi territorî via via annessi allo stato: così per es., per il vigente codice civile, oltre alle disposizioni transitorie emanate, prima della sua entrata in vigore, col r. decr. 30 novembre 1865, n. 2606, esteso insieme con lo stesso codice alla provincia di Roma con r. decr. 27 novembre 1870, n. 6030 (e con legge 28 giugno 1871, n. 286, quanto agli art. 24 e 25, relativi all'abolizione dei fedecommessi, che nel precedente decreto erano stati riservati), fu provveduto col r. decr. 25 giugno 1871, n. 284 a emanare le disposizioni transitorie per le provincie venete e di Mantova, alle quali il codice era stato esteso in data 26 marzo 1871; e col r. decr. 4 novembre 1928, n. 2325, avente per oggetto l'unificazione legislativa nella Venezia Giulia e Tridentina, furono emanate simili disposizioni per queste nuove provincie annesse al Regno.