DIT (Dual Income Tax)
DIT (Dual Income Tax) Imposta sul reddito delle società, che discrimina i profitti realizzati dalle imprese a seconda della redditività degli investimenti. La quota di profitto (➔) normale, pari al rendimento di mercato o a quello dei titoli obbligazionari, è tassata con un’aliquota (➔) particolarmente lieve, o del tutto esente. Il rendimento che eccede tale soglia è tassato ordinariamente. La struttura del prelievo consente di attenuare la pressione (➔) fiscale sugli operatori meno redditivi, e quindi più esposti alle crisi economiche, concentrandola invece sulle imprese che godono di maggiori vantaggi competitivi.
Sebbene dal punto di vista teorico l’imposta riduca le distorsioni sulle scelte d’investimento, l’attuazione del prelievo ha incontrato notevoli resistenze, data la maggiore facilità del contribuente nel praticare condotte elusive e le difficoltà, da parte del legislatore fiscale, nel prevedere il gettito complessivo. L’imposta duale è stata sperimentata in diversi Paesi europei. Le prime esperienze si sono registrate nel Nord Europa (Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca), sul finire degli anni 1980. Anche l’Italia ha implementato una forma di prelievo duale, introdotto con il d. legisl. 466/1997 (riforma Visco), successivamente abrogato dall’art. 5 della l. 383/2001 e sostituito dall’Imposta sul Reddito delle Società (➔ IRES).
A differenza delle esperienze maturate nei Paesi nordeuropei, il cui scopo era di affinare una forma di prelievo sulle imprese quanto più neutrale possibile, la DIT italiana mirava a orientare le scelte degli operatori. Tale finalità era chiaramente esplicitata nella delega normativa di cui all’art. 3, 162° co., della l. 662/1996. Il beneficio fiscale, infatti, era riconosciuto alle sole imprese che avessero incrementato il capitale proprio investito, a decorrere dal 1996. In sintesi, erano idonei le operazioni di aumento di capitale a pagamento, l’emissione di azioni con contestuale creazione di riserve per sovrapprezzo, gli accantonamenti di utili a riserva e, in generale, tutti i conferimenti, con esclusione di quelli in natura. La platea dei contribuenti interessati comprendeva le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione (➔ società, tipologie di) e anche gli imprenditori individuali, a condizione che operassero in regime di contabilità ordinaria. Per quanto atteneva alla struttura delle aliquote, la DIT prevedeva un’aliquota agevolata pari al 19% sulla remunerazione normale del capitale e un’aliquota al 37% sul restante sovraprofitto, aliquota ordinaria IRPEG (➔). Il Coefficiente di Remunerazione Ordinaria (CRO) era determinato periodicamente con un decreto ministeriale. In linea di massima il CRO teneva in considerazione il rendimento prevalente sul mercato obbligazionario, maggiorato di uno spread (➔) non superiore al 3%, come premio per il rischio imprenditoriale. Il CRO, infine, poteva essere differenziato in considerazione del territorio e del settore industriale di riferimento. Come meccanismo di salvaguardia, per scongiurare gli abusi che si erano verificati nelle esperienze straniere, si prevedeva che l’aliquota media risultante dall’applicazione della DIT non potesse essere, comunque, inferiore al 27%. Nel 2000, inoltre, il meccanismo d’incentivazione, insito nell’imposta duale, fu ulteriormente potenziato. Il d. legisl. 9/2000 prevedeva, infatti, che le variazioni in aumento di capitale fossero incrementate del 20% (il 40% per i periodi d’imposta successivi al 2001), per la determinazione del rendimento da assoggettare ad aliquota agevolata. Per incentivare, inoltre, le imprese alla quotazione si imponeva una riduzione ulteriore dell’aliquota agevolata, pari al 7% (cosiddetta super-DIT).
Prima di essere abrogata la DIT è stata progressivamente depotenziata, contraendo la soglia del CRO, diminuendo l’aliquota ordinaria IRPEG dal 37 al 34% e abrogando i coefficienti di maggiorazione per la determinazione delle variazioni in aumento di capitale. Svuotata dei suoi elementi più innovativi, la DIT è stata, quindi, sostituita dall’IRES (2004).