Il principale riferimento normativo sulle comunità energetiche rinnovabili (CER) è, nel nostro Paese, il d.lgs. n. 199 del 2021. Sulla scorta delle disposizioni ivi dettate, si procederà a evidenziare i tratti essenziali di tale modello organizzativo, caratterizzato, in estrema sintesi: dalla valorizzazione della condivisione delle risorse, del decentramento energetico, della volontaria e aperta partecipazione, della cittadinanza attiva e della consapevolezza energetica; da una disciplina che coinvolge vari livelli legislativi (UE, Stato e Regioni), interventi ministeriali (soprattutto ad opera del MASE) e soggetti tecnici incaricati della concreta attuazione e gestione dei meccanismi operativi, anche fiscali e incentivanti, ivi previsti (ARERA e GSE); dall’articolata gestione dei rapporti giuridici tra i partecipanti alla CER e di quelli, più propriamente contrattuali, tra CER e i soggetti terzi coinvolti nel concreto svolgimento della loro attività (tra cui le società fornitrici di energia); dalle peculiarità della disciplina energetica e, in particolare, del diritto delle energie rinnovabili. Si tratta di uno strumento strategico-gestionale di sviluppo sostenibile in quanto, da un lato, è uno dei mezzi cui l’Unione Europea affida la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) e, dall’altro, è un modulo organizzativo essenzialmente privatistico che prende vita quale vero e proprio soggetto giuridico autonomo, fondato sulla centralità dell’elemento locale e territoriale e sulla condivisione volontaria dell’energia rinnovabile autoprodotta: svolgimento comunitario delle attività di produzione di energia da FER (con relativo eventuale accumulo e vendita di quella eccedentaria, nonché fruizione dei benefici incentivanti previsti in materia) e consumo di energia.
La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del consiglio 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. RED II), definisce, all’art. 2 (par. 2), la “comunità di energia rinnovabile” (CER) quale “soggetto giuridico:
Il riportato dettato normativo si collega, tra l’altro, a quanto disposto dall’art. 15, dir. cit., secondo cui, per quanto qui rileva, “gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile”, nonché, in generale, dall’intero art. 22, rubricato – appunto – “Comunità di energia rinnovabile”, la cui lettura è fondamentale al fine del corretto inquadramento giuridico delle CER e, quindi, di una loro migliore gestione e valorizzazione pratica (sia in termini regolatori che operativi).
Ciò considerato, si vuole al riguardo evidenziare, innanzitutto, la centralità degli elementi della partecipazione e dell’accesso (volontario) alle stesse.
L’art. 22, par. 1, dir. cit. dispone sul punto che “Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale”.
Emerge quindi come, alla luce della citata disposizione, sussista un vero e proprio diritto, in primis dei “clienti domestici” di partecipare ad una comunità di energia rinnovabile; diritto formale che assume concretizzazione sostanziale alla luce dell’obbligo, in capo agli Stati membri, di evitare l’assoggettamento a condizioni o procedure che potrebbero impedire l’effettiva sussistenza del diritto in questione, qualora dette condizioni o procedure si rilevino “ingiustificate” o “discriminatorie”. Il riferimento, poi, alle “condizioni o procedure” pare assoggettare a tali due criteri valutativi sia gli aspetti normativi che quelli procedurali in concreto applicati nei singoli Stati membri (in tal senso G. Spina, CER come modello strategico-gestionale di sviluppo sostenibile, in Ambiente & Sviluppo 8-9/2023).
Si intravede, pertanto, un obbligo, per così dire, in positivo, in capo agli Stati membri, di promuovere il detto modello energetico, nell’ottica del più generale obiettivo della promozione dell'energia da fonti rinnovabili, affiancato ad uno, per così dire, in negativo, volto ad evitare concrete barriere o difficoltà (ingiustificate o discriminatorie), legislative o amministrative, alla partecipazione a tali comunità (rilevano al riguardo i c.d. “principi essenziali del quadro favorevole” di cui all’art. 22, par. 4), espressione del principio della massima apertura delle CER. In tal senso si esprime Corte Cost., 23 marzo 2023, n. 48, che richiama sul punto le seguenti disposizioni della dir. cit.: art. 2, par. 2, nume. 16), lett. a), secondo cui la CER “si basa sulla partecipazione aperta e volontaria”; art. 22, par. 1, ai sensi del quale “[g]li Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, […] senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile […]”; art. 22, par. 4, lett. f), che richiede agli Stati membri di fornire “un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile”, che garantisca, tra l’altro, che “la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili”.
In quest’ottica, si sottolinea come l’art. 22, dir. cit., par. 2, preveda che gli Stati membri assicurino, in via generale, che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di: produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile; accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.
Ulteriori elementi essenziali delle CER da sottolinearsi in questa sede, che emergono, evidenti, dall’analisi della normativa sin qui riportata, sono quindi la centralità del concetto di “comunità locale”, nonché il loro essere uno degli strumenti che l’Unione europea identifica per l’espansione della produzione di energia da fonti rinnovabili (in tal senso, ad esempio, si è parlato di CER come “nuovo paradigma sistemico nella realizzazione della transizione energetica che coinvolge … aspetti economici, sociali, tecnici, politici e normativi” (A. Giusti, Comunità energetiche: le protagoniste della transizione ecologica, in Quotidianolegale, 10/2022, che aggiunge come “le Comunità Energetiche, nella loro composizione, organizzazione e funzione, producono effetti che ricadono direttamente su 2 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: l’Obiettivo 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e l’Obiettivo 7 “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”. Allo stesso tempo, gli Obiettivi 7 e 11 rappresentano un quadro all’interno del quale le Comunità Energetiche dovranno svilupparsi per riuscire a concretizzare il contenuto dell’Agenda 2030”).
In conclusione, le richiamate norme europee sugli obblighi in tema di promozione e agevolazione dello sviluppo del modello in studio (in linea con la dir. 944/2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, per quanto qui rileva, alle Comunità Energetiche dei Cittadini) sono espressione del “marcato favor nei confronti delle CER, quali strumenti … finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione del consumo di energia da fonti tradizionali” (Corte Cost., 23 marzo 2023, n. 48).
Nelle more del completo recepimento della direttiva 2018/2001 cit., in seguito alla disciplina transitoria e sperimentale sulla realizzazione delle CER prevista dall’art. 42-bis, d.l. n. 162 del 2019 (come convertito in l. n. 8 del 2020), la disciplina europea sin qui descritta ha trovato piena attuazione ad opera del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”).
Il d.lgs. 199/2021 detta oggi la disciplina normativa di riferimento del modello operativo in studio, i cui tratti essenziali sono i seguenti.
In tema di “configurazioni” di “autoconsumo”, l’art. 30 afferma che:
Su tali presupposti normativi, è poi previsa la possibilità, per clienti finali dei servizi energetici, ivi inclusi i clienti domestici, di configurare delle “comunità energetiche rinnovabili”, con le seguenti precisazioni (art. 31):
Il decreto legislativo in esame disciplina poi la modalità di interazione con il sistema energetico, precisando, tra latro, che i clienti finali regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, nonché assegnando all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di adottare i provvedimenti necessari a garantire l’attuazione delle disposizioni in materia di CER (art. 32).
Si è detto che secondo la normativa statale di cui al d.lgs. 199/2021 cit., in linea con le prescrizioni di cui alla dir. 2018/2001 cit., l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.
Rileva al riguardo quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (recante “Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”) il quale, per quanto d’interesse, precisa che:
Il modello in studio può essere inteso, innanzitutto, quale modello strategico-gestionale di sviluppo sostenibile (nel senso spiegato nell’abstract iniziale, valorizzandone, quindi, sia gli aspetti pubblicistici, sia quelli privatistici) ed esempio di cittadinanza attiva.
Leggendo invece il modello in studio come esempio di collaborazione pubblico-privato e concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si è affermato che le CER rappresentano un nuovo modello di cooperazione orizzontale volto a perseguire l’obiettivo della transizione ecologica (C. Mari, Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica, in Federalismi.it, 29/2022): esse (valorizzandone il collegamento con i principi del mutualismo e della localizzazione: M. Greco, Le comunità energetiche rinnovabili nel sistema di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, in Giur. Cost., 2/2023), si pongono in quest’ottica “quale laboratorio interessante per la sperimentazione di un modello innovativo di collaborazione “orizzontale” che vede coinvolti stakeholders di diversa natura, pubblica e privata” (E. Frediani, Percorsi evolutivi della partecipazione civica al tempo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in Dir. Amm., 2/2023, che richiama in tema R. Miccù, M. Bernardi, Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell'efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale, in Federalismi.it, 2022, C. Mari, Le comunità energetiche… cit. e V. Pepe, Le «comunità energetiche» come nuovi modelli giuridici di sviluppo sostenibile, in Ambientediritto.it, 2022).
Si osservi, però, che se è certamente evidente che nell’ambito delle CER possono realizzarsi anche “collaborazione di cittadini, imprese e amministrazioni nella produzione e condivisione di energia rinnovabile in uno scambio tra pari” (così C. Mari, Le comunità energetiche… cit.), ciò avviene in un contesto dove la p.a., che eventualmente partecipi ad una CER, agisce come un normale soggetto privato (consumatore di energia, cliente della società fornitrice), e non nell’esercizio di un proprio potere autoritativo o nell’ambito dell’esercizio di un compito pubblico: le CER, difatti, non svolgono compiti e funzioni deputate ad organismi pubblici, bensì stimolano i consumatori (cittadini, imprese e, anche, p.a.) a gestire consapevolmente, attivamente e collettivamente una tematica (produzione e consumo di energia), nell’ottica, innanzitutto, del vantaggio economico connesso alla riduzione dei costi sostenuti rispetto al caso in cui la medesima attività fosse gestita singolarmente (sia come costi economici diretti, di consumo e investimento, sia come impegno organizzativo e gestionale in senso lato). In estrema sintesi, l’impianto condiviso fornisce energia a più utenze (G. Spina, CER come modello strategico-gestionale… cit.). Posto che l’attività di supporto e promozione delle CER cui sono chiamati gli Stati non pare avere caratteri particolarmente innovativi, occorre quindi, percorrendo tale via, identificare quell’“attività di interesse generale” o “di rilevanza sociale” cui si riferiscono le principali disposizioni normative in tema di sussidiarietà orizzontale (rispettivamente, l’art. 118, comma 4, Cost. e l’art. 4, l. n. 59 del 1997), nei complessivi benefici ambientali connessi all’utilizzo di energie rinnovabili, valorizzando in tal senso – con lettura, però, che secondo altra visione prospettica potrebbe apparire eccessivamente forzata – l’obiettivo perseguito dalla riportata disciplina UE in tema di CER (ovvero la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili; in quest’ottica, ad esempio, A. Chiappetta, Comunità energetiche rinnovabili e Costituzione: un nuovo modello di formazione sociale nel segno della sussidiarietà orizzontale, in E. Di Salvatore (a cura di), Il futuro delle comunità energetiche. Profili giuridici e soluzioni, Milano, 2023, secondo cui le CER rappresentano un nuovo tipo di formazione sociale, volte a realizzare, con spirito solidaristico, finalità di indubbio spessore costituzionale). Come noto, infatti, non costituisce un limite all’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale il fatto che un'iniziativa vada a vantaggio di un gruppo o di una comunità ben individuata, purché al contempo porti vantaggi anche a più ampie fasce di cittadini o all’intera comunità.
Ad ogni modo, il carattere di maggior interesse pratico del modello in studio sembra afferire agli aspetti privatistici.
La CER, alla luce delle disposizioni normative sin qui analizzate, integra la concretizzazione dell’idea (e del concetto giuridico) di “comunità” in un modello organizzativo che prende vita quale vero e proprio soggetto giuridico, autonomo, fondato sulla “condivisione” volontaria dell’energia rinnovabile autoprodotta e che risulta basato sulla centralità dell’elemento locale e territoriale (Spina, CER come modello strategico-gestionale… cit.): emerge quindi (M. Greco, Le comunità energetiche… cit.) un “soggetto distinto e autonomo rispetto ai soggetti che lo compongono, dotato di propria capacità giuridica e di agire”; un “nuovo tipo di soggetto giuridico privato”. E, si ritiene, anche alla luce delle criticità in tema di complessità normativa e regolatoria cui si accennerà, saranno proprio gli aspetti privatistici della questione, assieme alle tematiche amministrativistiche delle autorizzazioni in tema di produzione di energie da fonti rinnovabili e dell’accesso agli incentivi, gli elementi su cui si giocherà la concreta diffusione delle CER (si pensi al tema della forma giuridica delle CER, alla regolamentazione dei rapporti interni tra i partecipanti, alla gestione dei contratti energetici con i soggetti terzi o all’operatività, in materia, della normativa in tema di tutela del consumatore).
Il ruolo proattivo dei cittadini, nell’ottica, in campo energetico, della c.d. generazione distribuita, viene poi valorizzato anche in quanto partecipando ad una CER il consumatore diviene, al contempo, produttore di energia (si parla al riguardo, unendo i due termini, di prosumer: essere allo stesso tempo produttore e consumatore di un bene; al riguardo si è parlato anche di prosumager, ossia di consumatori auto-produttori e accumulatori di energia). In tal caso i vantaggi economico-finanziari sono connessi essenzialmente ai sistemi incentivanti previsti per le fonti rinnovabili (anche con la re-immissione dell’energia prodotta nella rete nazionale).
È appena il caso di segnalare come al riguardo si sia parlato di “spostamento dalle reti elettriche centralizzate alle reti elettriche decentralizzate” (A. Giusti, Comunità energetiche… cit.), o, in senso che potrebbe invero apparire eccessivamente enfatico, di “democrazia di prossimità nella produzione energetica” (V. Pepe, Le “comunità energetiche” come nuovi modelli di sviluppo sostenibile, in AmbienteDiritto.it, 3/2022) ovvero, ancora, di CER come strumenti che segnano “il passaggio da un modello di produzione dell'energia gerarchico e centralizzato a un sistema «decentralizzato (e tecnologicamente complesso), orientato verso una vera e propria “democratizzazione” dell'energia, e nel quale il consumatore risulta primariamente coinvolto»” (M. Greco, Le comunità energetiche… cit., che richiama sul punto R. Miccù, M. Bernardi, Premesse ad uno studio sulle Energy communities… cit.), sebbene al momento la realizzazione di tale passaggio appare lontano (vista anche l’attuale scarsa diffusione del modello in studio, in ragione, certo, della sua giovane età, ma anche delle complessità operative cui tra breve si accennerà e delle resistenze culturali con cui un modello del genere deve, inevitabilmente, confrontarsi).
A ciò, ad ogni modo, si aggiungono i benefici ambientali (connessi all’utilizzo delle fonti rinnovabili, di cui però poco sono poste in luce le criticità, in termini ambientali ed etici, connesse alla realizzazione dei materiali necessari per produrre ed accumulare energia, nonché per la loro dismissione) e sociali (derivanti dal costruire o rafforzare il legame tra abitanti di un luogo e contesto territoriale in cui si vive).
È stato altresì osservato che “per ogni cittadino la comunità di energia rappresenta anche un’esperienza di citizen science, in quanto consente a ciascuno di avere un contatto diretto con il settore dell’energia, a partire da pratiche quotidiane di sostenibilità e di comprendere – proprio perché partecipe – le attività legate agli impianti alimentati a fonti rinnovabili, ai sistemi di accumulo e ai veicoli elettrici” (A. Cicerone, L. Mastrangelo, R. Putignano, Comunità energetiche rinnovabili solidali: modello di cittadinanza attiva per la transazione ecologica verso gli obiettivi di Agenza 2030, Quotidianolegale, 4/2022). In tal senso si è anche notato che (considerate le CER un “modello partecipativo collaborativo fondato sulla condivisione”, che integra la “traduzione in chiave giuridica di quelle che gli studi di scienza dell'amministrazione hanno definito in termini di «comunità di pratica»” ed “«istituzioni fattuali»”), essere parte di una CER “significa partecipare attivamente ad un processo di “apprendimento” continuo che appare capace di dar corso ad una modificazione apprezzabile sul piano organizzativo che muove da un lavoro di costante condivisione e scambio tra i diversi attori del sistema” (E. Frediani, Percorsi evolutivi della partecipazione civica… cit., che richiama sul punto A. Lippi, Modelli di amministrazioni pubbliche, Bologna, 2022, 185).
Se però è indubbia la valorizzazione, nel modello organizzativo in studio, del tema della condivisione (si pensi, ad esempio a chi vede le CER come opportunità operativa per un coinvolgimento dei cittadini e utenti finali nella gestione dell’energia, permettendo “ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici sia di qualità della vita, e di erogare servizi sul territorio”: A. Giusti, Comunità energetiche… cit.), potrebbe invece richiedere maggiori approfondimenti la visione di quanti vedono in tale modello – forse, ancora una volta, in modo eccessivamente enfatico – anche la concretizzazione dell’idea (e dell’istituto della) partecipazione alle politiche pubbliche dei cittadini e del recupero di fiducia da parte di questi nei confronti delle istituzioni. Al riguardo, ad esempio, sulla base della considerazione per cui anche la promozione delle CER ha trovato posto all’interno delle attività che il nostro Paese si è impegnato, tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, a porre in essere, si è affermato (E. Frediani, Percorsi evolutivi della partecipazione civica… cit.) come per questa via appaia “possibile recuperare quel divario in termini partecipativi … con riguardo alla formazione stessa del Piano”; si noti però sul punto (tenendo in conto, peraltro, come gli stessi passaggi normativi relativi al PNRR siano caratterizzati da una presenza decisionale assai rilevante delle istituzioni europee quanto agli obiettivi e misure che gli Stati si obbligano, poi, a raggiungere ed attuare) come, a rigore, le CER integrino pur sempre un modello organizzativo posto dall’altro e non, invece, frutto di una decisione di politica pubblica scaturita da logiche partecipative (tant’è che tra le attività in cui Stato e regioni sono più impegnate in materia vi sono quelle promozionali e comunicative volte a tentare di ampliare la diffusione del modello in studio, cercando di superare le prevedibili resistenze culturali rispetto ad una gestione collettiva, e tanto impegnativa, di una tematica sì rilevante per la quotidianità, quale quella energetica).
Numerosi, come accennato, sono i soggetti coinvolti nella creazione della disciplina in materia; disciplina, invero, molto complessa – a fronte della dichiarata volontà del legislatore, con l’obiettivo della promozione del modello operativo in studio, di agire in un’ottica di semplificazione – che coinvolge vari livelli legislativi e di governo (UE, Stato, con provvedimenti legislativi e ministeriali, e Regioni), e soggetti tecnici incaricati della concreta attuazione e gestione dei meccanismi operativi ivi previsti (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE, nonché altri ministeri, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA e Gestore dei Servizi Energetici - GSE); complessità accentuata dai continui rimandi dall’uno all’altro ente, soprattutto alla luce dell’inserimento delle attività promozionali delle CER all’interno del PNRR, da cui discende la necessità dell’approvazione UE dei singoli provvedimenti attuativi adottati dalle autorità interne.
La complessità cui si è accennato è altresì dovuta alla trasversalità della materia, che tocca vari aspetti e competenze: si pensi alla tematica dei benefici incentivanti, afferenti la materia fiscale, nonché al tema, che investe, poi, numerosi ambiti normativi, del c.d. cambiamento climatico e del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione (laddove predominano le scelte politiche UE: si è ad esempio sul punto posto in luce che “gli stringenti obiettivi di incremento progressivo della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, fino all'effettiva totale decarbonizzazione del sistema di approvvigionamento, hanno indotto il legislatore comunitario a completare e rafforzare i precedenti interventi di apertura del mercato e di incentivazione alla produzione e al consumo di energia pulita, mediante l'adozione di un ampio ventaglio normativo, il c.d. Clean Energy o Winter Package, e ad avvalersi delle opportunità offerte da una tecnologia in continuo sviluppo, allo scopo di imprimere un'accelerazione al processo di trasformazione del settore” (C. Favilli, Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche, in Resp. Civ. e Prev., 2/2023).
Ulteriore motivo di complessità della materia è, poi, anche la dettagliata, e in continuo aggiornamento, normativa tecnica in tema di incentivi (si vedano, in particolare, le regole ARERA e GSE cui si farà tra breve riferimento).
A ciò si aggiunge (G. Spina, CER come modello strategico-gestionale… cit.) l’articolata gestione dai vari rapporti contrattuali tra le CER e i soggetti terzi coinvolti nel concreto svolgimento dell’attività delle stesse (si pensi al tema del rapporto con il gestore della rete nazionale di distribuzione dell’energia e alle note asimmetrie informative e contrattuali rispetto alle grandi società operanti nel settore energetico con cui una CER deve inevitabilmente confrontarsi; si pensi, per esemplificare, che i partecipanti ad una CER continuano pur sempre ad utilizzare i classici contatori di proprietà delle dette società energetiche), nonché la nota complessità della disciplina amministrativa (in particolare autorizzativa) in tema di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e gestione degli stessi, con lo scoglio, quindi, delle note complicazioni normative e burocratiche in materia (e conseguente alea di incertezza quanto ad eventuali contenziosi amministrativi). Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento all’esperienza giurisprudenziale sul contenzioso in tema di accesso ai benefici incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Basi al riguardo segnalare come sull’esigenza di semplificazione in materia si sono espressi già vari commentatori, nonché anche il Rapporto Comunità rinnovabili 2022 di Legambiente (basato sulle 35 esperienze effettivamente operative nel nostro Paese tra CER e Configurazioni di autoconsumo collettivo, come rilevate nel detto rapporto).
Si pensi, ancora, ai dubbi relativi alla forma giuridica che le CER possono assumere (associazione, fondazione, etc.), con relative problematiche quanto alla compatibilità tra le specificità della normativa CER e le discipline privatistiche di tali forme giuridiche (si veda in argomento a C. Favilli, Transizione ecologica… cit.), ovvero all’applicazione alla peculiare fattispecie in analisi della normativa in tema di tutela del consumatore, questione che si collega altresì alla tematica, evidenziata in dottrina, dell’applicazione al settore energetico delle nuove tecnologie e degli Smart contracts (M. Maugeri, Smart contracts, smart grids e smart meters: i nuovi orizzonti nel mercato dell'energia e la tutela del consumatore/prosumer, in Studi senesi, 2020, 85; V. Cappelli, Blockchain e fornitura di energia. Riflessioni in materia di responsabilità tra decentralizzazione e tutela dei consumatori, in Oss. dir. civ. comm., 2019, 336; M. Tresca, La trasformazione digitale del settore energetico: strumenti di regolazione e nuovi attori, in Dir. cost., 2022, 201 ss.).
In tale quadro si innesta anche la complessità dovuta al sovrapporsi della legislazione regionale a quella statale.
Numerose infatti, sono, le regioni che hanno scelto di dettare una propria disciplina in materia, soprattutto in un’ottica di promozione del modello in studio (comunicazione ed informazione, sistemi di finanziamento, ambiti regolatori e burocratico-amministrativi, etc.). Tra queste si segnalano: l.r. Calabria 19.11.2020, n. 25; l.r. Veneto 5.7.2022, n. 16; l.r. Toscana 28.11.2022, n. 42; l.r. Emilia Romagna; l.r. 27.5.2022, n. 5; l.r. Lombardia 23.2.2022 n. 2; l.r. Basilicata 16.6.2022, n. 12; l.r. Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8; l.r. Liguria 6.12.2022, n. 14 (per approfondimenti sul punto si vedano, tra gli altri: L. Cuocolo - P.P. Giampellegrini - O. Granato (a cura di), Le comunità energetiche rinnovabili. Modelli, regole, profili applicativi, Milano, 2023; V. Prudente, Territori e Comunità energetiche rinnovabili. Quale ruolo per Regioni ed Enti locali?, in Diritti regionali, 1/2023; G. Spina, CER come modello strategico-gestionale… cit. Parte II).
Tuttavia tale legislazione multilivello (leggi regionali, cui in vari casi fanno seguito delibere di giunta attuative) rischia di generare non pochi problemi e incertezze interpretative, nonché di essere foriera di contenziosi di natura costituzionale, in quanto varie norme regionali, oltre a dettare, come accennato, specifiche discipline in tema di promozione (e anche monitoraggio), forniscono spesso autonome definizioni del modello in studio, nonché dettano norme circa il loro funzionamento e la partecipazione alle stesse, rischiano così di sovrapporsi alla normativa statale di cui si è detto (G. Spina, CER come modello strategico-gestionale… cit.). In un’altra visione prospettica si è tuttavia osservato che “l’intervento sussidiario e promozionale delle regioni si rivela un passaggio fondamentale per garantire l'ampia diffusione delle comunità, così come richiesto dalla stessa direttiva europea” (M. Greco, Le comunità energetiche rinnovabili… cit.; al riguardo, sui moduli e gli strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni per agevolare la costituzione di nuove comunità energetiche si veda A. Persico, Le comunità energetiche e il ruolo sussidiario delle pubbliche amministrazioni territoriali, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, n. 2/2022).
Quanto al rischio di contenziosi di natura costituzionale, occorre innanzitutto osservare come la disciplina delle CER sia stata ricondotta dalla Corte Costituzionale alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, che l’art. 117, comma 3, Cost. affida alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (in tal senso, Corte Cost., 23 marzo 2023, n. 48).
Si segnala, in materia, la vicenda della legge regionale Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8, recante “Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022”, di cui è stato impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale l’art. 9, comma 1, lett. b), denunciandone, tra l’altro, il contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., in relazione all’art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, e agli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199 del 2021. Ciò in quanto nello stabilire che la Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisce, sentita la competente commissione consiliare, “i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro”, la disposizione impugnata rinvierebbe, secondo il ricorrente, a “un successivo atto di rango non legislativo, la definizione dei requisiti dal cui possesso dipende l’operatività delle comunità energetiche rinnovabili”, ponendosi così in contrasto con l’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 199 del 2021, che definisce specificamente tali requisiti.
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo 2023, n. 48, giudica la questione fondata con riferimento alla parte della disposizione impugnata concernente “i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER”, spiegando che l’art. 31, d.lgs. n. 199 del 2021 detta, al comma 1, i requisiti che i clienti finali devono possedere per poter organizzarsi in CER, e, al comma 2, le condizioni nel rispetto delle quali devono operare le CER. Tali requisiti e condizioni sono improntati al principio, espresso dalla direttiva (UE) 2018/2001, della massima apertura delle CER; in tale contesto, l’evocato parametro interposto esprime dunque un principio fondamentale della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, finalizzato a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la più ampia possibilità di partecipare a una CER, in attuazione di quanto disposto dal legislatore europeo. La disposizione regionale impugnata, dunque, contrasta con tale principio fondamentale, affidando alla Regione il compito di definire i requisiti per poter partecipare a una CER, laddove essi sono invece già esaustivamente definiti dalla legge statale. Viene così dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lett. b), l. r. Abruzzo n. 8 del 2022.
Proprio con riferimento alla pronuncia in esame è d’interesse segnalare come in dottrina sia stato osservato che il ricondurre tutte le disposizioni oggetto del giudizio alla materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» rappresenti una soluzione che “lascia in parte insoddisfatti, nella misura in cui trascura alcuni aspetti fondamentali della disciplina che mal si conciliano con il solo ambito materiale preso in considerazione dalla Corte”. Dalla nozione di CER fornita dal d.lgs. 199/2022 cit., difatti, emerge un “soggetto distinto e autonomo rispetto ai soggetti che lo compongono, dotato di propria capacità giuridica e di agire”; un “nuovo tipo di soggetto giuridico privato, istituzionalmente finalizzato a consentire forme di agire solidale in ambito energetico, attraverso la gestione condivisa dei mezzi di produzione di energia rinnovabile”, precisandosi altresì che “le CER possono svolgere anche attività diverse da quella di mera produzione dell'energia come, ad esempio, erogare servizi di efficienza energetica o di ricarica di veicoli elettrici e finanche esercitare attività di vendita al dettaglio” (M. Greco, Le comunità energetiche rinnovabili… cit.).
La materia è, come accennato, anche alla luce della sua giovane età, in piena evoluzione normativa-regolatoria, soprattutto con riferimento alle discipline attuative delle previsioni legislative sin qui esposte (in estrema sintesi relative a profili di natura tecnica, fiscale ed amministrativa), tant’è che dal 2022 al 2024, tralasciando le varie normative regionali cui si è accennato, si contano numerosi interventi da parte dei vari soggetti coinvolti (Ministero, ARERA, GSE).
Si ritiene utile al riguardo, pur senza addentrarsi eccessivamente nell’elevato tecnicismo delle dette discipline, segnalare quanto segue.
Come detto, l’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 199 del 2021, assegna all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA il compito di adottare i provvedimenti necessari a garantire l’attuazione delle disposizioni in materia di CER, prevedendo, tra l’atro, che la detta Autorità:
Ciò posto, tra i provvedimenti adottati da ARERA si segnala innanzitutto la determina 4 aprile 2022 (3/2022 – DMEA: “Verifica dell’aggiornamento delle Regole Tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo e delle Modalità di profilazione dei dati di misura dell’energia elettrica definite dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel”) che, nell'ambito della disciplina transitoria introdotta dall'art. 42-bis, d.l. 162/2019, conv. dalla l. 8/2020, verifica positivamente, in materia di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini e di comunità di energia rinnovabile l'aggiornamento delle Regole Tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa definite dal GSE ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel al fine di tener conto di alcune modifiche definitorie introdotte dal decreto legislativo 199/21, nonché le modalità di profilazione dei dati di misura dell'energia elettrica non trattati orari e le relative modalità di utilizzo ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel.
Fermi i contenuti della richiamata deliberazione ARERA 318/2020/R/eel cit., nonché quanto disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 16 settembre 2020, in tema di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa sono poi sopraggiunte le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del Gestore dei Servizi Energetici - GSE (aprile 2022) che, in estrema sintesi, si articolano nelle seguenti sezioni:
Rileva, altresì, in materia, la delibera ARERA 27 dicembre 2022 (727/2022/R/eel: “Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell’autoconsumo diffuso. Approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso”) la quale approva il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD), confermandolo il modello regolatorio «virtuale» che consente di valorizzare l’autoconsumo diffuso reale senza dover richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici o installare nuove apparecchiature di misura. Esso, in estrema sintesi, consiste nel: 1) continuare ad applicare la regolazione vigente per cui tutti i clienti finali e i produttori presenti nelle configurazioni, così garantendo a tutti i soggetti interessati tutti i diritti attualmente salvaguardati; 2) prevedere l’erogazione da parte del GSE al referente, di un «contributo per l'energia elettrica autoconsumata» individuato in modo da valorizzare correttamente l’autoconsumo in funzione dei benefici che dà; 3) prevedere l’erogazione da parte del GSE al referente, dell’incentivo come appositamente definito dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Posto che le CER, come strumento strategico per il raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia energetica, beneficiano anche di una misura del PNRR (pari a 2,2 miliardi), è al riguardo altresì intervenuto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023 (c.d. decreto CACER), in vigore 24 gennaio 2024, in seguito all’approvazione del testo da parte della Commissione europea.
Esso (recante “Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR.”) è volto a stimolare la nascita e lo sviluppo delle CER e dell’autoconsumo diffuso in attuazione del progetto PNRR M2C2I1.2, “per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo rinnovabile singolo e collettivo che utilizzano la rete elettrica di distribuzione per la condivisione dell'energia”).
Il DM in commento reca disposizioni:
Quanto alle regole operative per l’accesso ai benefici è previso che esse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del dm in commento, siano approvate, con decreto del MASE su proposta del GSE, e previa verifica da parte di ARERA per le parti di sua competenza, ai sensi del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) cui si è accennato.
Così, in seguito al detto CACER, e alla luce della lettera GSE 29.1.2024, è sopraggiunta la deliberazione ARERA 30 gennaio 2024 (15/2024/R/EEL), recante “modifiche al testo integrato autoconsumo diffuso e verifica delle regole tecniche per il servizio per l’autoconsumo diffuso predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.”, la quale:
L’ultimo intervento in ordine di tempo da segnalare è l’approvazione ministeriale, con decreto direttoriale 23.2.2024, delle regole operative GSE per accedere agli incentivi sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (“Regole operative elaborate e trasmesse dal GSE S.p.A. ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414”); il documento, di ben 159 pagine, è composto delle seguenti sezioni: parte I – Inquadramento generale; parte II – Contributi in conto esercizio (suddivisa nei capitoli: requisiti delle configurazioni; procedura per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso; modalità di raccordo per la transazione al meccanismo di cui all’art. 42bis del d.l. 162/2019 al meccanismo di cui al decreto CADER); parte III – Contributo in contro capitale (suddivisa nei capitoli: requisiti; procedura per l’accesso al contributo in conto capitale); allegati (1-5); appendice (A-E).
Direttiva 2018/2001/UE; direttiva 2019/944/UE; art. 42-bis, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con mod., in l. 28.2.2020, n. 8; decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
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