DOMICILIO
(XIII, p. 123).
Domicilio fiscale.
Ogni contribuente, cittadino o straniero, ha un domicilio fiscale: che: a) per le persone fisiche è quello del comune, nel cui registro anagrafico il contribuente è iscritto, tranne che il procuratore delle imposte, concorrendo particolari circostanze, non consenta la elezione di un diverso domicilio; b) per gli enti collettivi è quello della loro sede legale; c) per gl'Italiani residenti all'estero è quello del comune di origine; d) per gli stranieri è quello del comune in cui hanno la residenza, o in cui pagano l'imposta sulla parte del reddito prodotta nel Regno. Tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni da presentarsi agli uffici finanziarî, devono contenere l'indicazione del domicilio fiscale delle parti (art. 11 r. decr. legge 7 agosto 1936, n. 1639). A questo domicilio devono notificarsi tutti gli atti relativi all'accertamento e alla riscossione dei tributi.