DONAZIONE (XIII, p. 139; App. I, p. 524; II, 1, p. 803)
Imposte Sulle donazioni. - L'imposizione delle d. non ha una disciplina del tutto autonoma in quanto è regolata per alcuni dei suoi aspetti dall'imposta di registro (v. registro; Imposta di registro, in questa App.) e per altri da quella di successione (v. successione: Imposta sulle successioni, in questa App.).
La sua normativa pertanto si esaurisce in pochi articoli del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, rinviando invece, per quanto attiene alla liquidazione, riscossione, sanzioni e contenzioso, a quella dell'imposta di registro, e per tutti gli altri aspetti, con particolare riguardo alla determinazione dell'imponibile, alla valutazione dei beni, ai rimborsi, alle esenzioni, a quella di successione.
Detta imposta si applica ai trasferimenti, a titolo gratuito, di beni e diritti per atto fra vivi. A questo fine per trasferirmento s'intende anche la costituzione di un diritto reale di godimento.
Essa è dovuta dal donatario e si applica - con le aliquote indicate nella lett. a) della tariffa allegata al d.P.R. n. 637, cit., differenziate per scaglioni di valore imponibile - sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti che formano oggetto di tutte le disposizioni comprese in uno stesso atto. E, inoltre, ripartita fra gli aventi causa in proporzione al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascun avente causa.
Vi è una fascia esente che giunge fino a 30 milioni e aliquote che variano dal 3% (dai 30 ai 50 milioni di valore imponibile) al 31% (oltre il miliardo). Se il donatario non è coniuge né parente in linea retta del donante l'i. così determinata è aumentata dall'imposta risultante dall'applicazione delle aliquote indicate alla lett. b) della tariffa al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascun avente causa.