DOPOLAVORO (XIII, p. 155)
Le prime manifestazioni di vita dopolavoristica, in Italia, seguono cronologicamente la costituzione dei fasci di combattimento e risalgono al 1920. In seguito, i compiti dell'Opera Nazionale Dopolavoro furono fissati nei termini seguenti: a) promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori intellettuali e manuali con istituzioni dirette a sviluppare le loro capacità fisiche, intellettuali e morali; b) provvedere all'incremento e al coordinamento delle attività di tali istituzioni e di quelle esistenti nel campo fisico, intellettuale e morale, fornendo ad esse e ai loro aderenti ogni necessaria assistenza.
Si può dire che le disposizioni legislative che delineano il compito affidato all'O.N.D. s'inizino con la legge 15 marzo 1923, con la quale il Governo fascista, accogliendo la Convenzione di Washington dell'Ufficio internazionale del lavoro, limitava ad otto ore la giornata normale lavorativa e poneva così praticamente il problema dell'utilizzazione razionale del maggior tempo di cui venivano a disporre i lavoratori. Continuano con la legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro; si completano con una serie di leggi specificatamente volte a disciplinare e regolare l'impianto, il funzionamento e l'attività dell'O.N.D.; che si possono riassumere nelle seguenti:1) r. decreto legge 1 maggio 1925, n. 582, che istituisce l'Opera; 2) r. decr. 31 dicembre 1925, n. 2392, che ne approva lo statuto; 3) rr. decreti 11 novembre 1926, n. 1936, e 7 aprile 1927, n. 516, che apportano modifiche alla legge istitutiva; 4) r. decr. legge 10 agosto 1927, n. 1599, che concede esenzioni fiscali e tributarie; 5) r. decr. 19 gennaio 1928, n. 201, che istituisce diplomi di benemerenza; 6) r. decr. 28 giugno 1930, n. 980, che crea una nuova forma di risparmio a favore degl'iscritti all'O.N.D.; 7) r. decr. legge 22 dicembre 1931, n. 1735, sull'ordinamento dell'Opera. Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'O.N.D. venivano inoltre approvate con legge 24 maggio 1937, n. 817; in data 1° luglio 1937 entrava in vigore il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Opera.
L'O.N.D. ha la sua sede in Roma, è alle dirette dipendenze del Duce ed è presieduta dal ministro segretario del Partito. Un direttore generale soprintende alle varie attività dell'ente, che sono ripartite in sei specifici servizî (Organizzazione, Amministrazione, Sport, Escursionismo, Educazione artistica, Assistenza) e negli uffici tecnici. Alla periferia i dopolavoro provinciali sono presieduti dai segretarî federali. Dai dopolavoro provinciali dipendono i dopolavoro comunali, rionali, aziendali, e tutti i sodalizî costituiti dagl'iscritti all'O.N.D.
Le varie attività, tra le quali va posta in particolare rilievo quella diretta a far rivivere e conservare le tradizioni popolari, ravvivando e innovando feste tradizionali (come quella di Piedigrotta a Napoli) o qualche volta creandone di nuove, adattandosi e conformandosi a tradizioni esistenti (come la Festa de noantri nel rione di Trastevere a Roma), hanno avuto in questi ultimi anni un impulso grandissimo. Fra tutte, va ricordata in special modo la complessa organizzazione del Carro di Tespi, che dal campo del teatro di prosa si è estesa anche a quello lirico, con diverse compagnie che organizzano grandiosi spettacoli all'aperto in tutta Italia.
Dell'estensione dell'attività dopolavoristica è prova il numero degli iscritti all'O.N.D., che al 28 ottobre 1937 erano 3.180.000. Gli aderenti godono di particolari vantaggi (ribassi ferroviarî, e nei teatri, cinematografi e spettacoli sportivi, ecc.). E una sfera anche maggiore di attività si è schiusa all'O.N.D. in seguito al r. decr. legge 20 giugno 1935, n. 1010, convertito in legge 20 dicembre 1935, n. 2261, che istituisce il "sabato fascista". Inoltre, col 28 ottobre 1935, sono passati all'O.N.D. i compiti prima spettanti alla disciolta Federazione italiana dell'escursionismo (v. escursionismo, XIV, p. 307). Successivamente nuove intese con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.; v. olimpici, giuochi, XXV, p. 280) hanno meglio disciplinato lo svolgimento delle attività sportive dei dopolavoristi.