DOTALIZIO
. Assegno stabilito dal marito alla moglie, fin dal principio del matrimonio, per servire in caso di vedovanza. Dicevasi anche vidualitium o dotarium (franc. donoire). Ancora è incerto se derivi direttamente dalla Morgengabe o dalla meta o non piuttosto dall'uno e dall'altro di questi istituti insieme confusi. Dapprima era commisurato alla sostanza del marito e si conseguiva nelle prime nozze e per la consumazione del matrim0nio. Ma, in seguito, ebbero diritto all'assegnamento del dotalizio anche le donne di seconde e di terze nozze, ed esso diventò acquisibile con la sola celebrazione del matrimonio. Il dotalizio era di regola legale e consuetudinario, ma poteva anche, in taluni luoghi, essere convenzionale. Questo istituto, diffuso e legale in Francia, fu raro in Italia, se si eccettuano le case principesche e quelle provincie che più risentirono l'influenza francese, come Sicilia e Napoli, Nizza e Aosta. L'uso della controdote e l'usufrutto vedovile romano ne impedirono la diffusione in Italia, né di regola, permisero che fosse imposto per legge. Durante il matrimonio, amministrazione e usufrutto del dotalizio spettavano al marito. In tutti i codici italiani dalla Restaurazione non v'è più traccia dell'istituto.
Bibl.: Eckhardt, Das Witthum oder das Dotalitium und Vidualitium in ihrer historische entwickelung, in Zeitschrift für deutsch. Recht, X, 1846; R. Starrabba, Sul dotario delle regine siciliane, in Arch. stori. Sic., II; id., Di alcuni contratti di matrimonio stipulati in Palermo nel 1293-99, in Arch. stor. sic., VII; P. Viollet, Histoire du droit civil français, 2ª ed., Parigi 1893, pp. 663-667.