dumping
Nel linguaggio economico, la vendita all’estero di una merce a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno e anche una vera e propria esportazione sotto costo. Di tale pratica si servono imprese e soprattutto gruppi di imprese, che siano padroni del mercato interno al punto da poter vendere in esso a prezzi superiori e godano di una protezione doganale tale da garantirli contro il pericolo che la merce rifluisca dall’estero a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato nazionale. Il d. provoca in genere l’erezione di barriere doganali difensive (dazi antidumping). Simili agli effetti del d. sono quelli prodotti dalle esportazioni dei Paesi il cui tasso di cambio venga svalutato rispetto alle altre monete, esportazioni che vengono appunto definite anche come d. valutario; i prodotti di detti Paesi, per quanto aumentati di prezzo in valuta nazionale, risultano infatti in termini di cambio sempre assai competitivi e possono esercitare sui mercati di questi ultimi un’efficace concorrenza e determinare le relative reazioni (dazi antivalutadumping). Storicamente il d. ebbe origine e assunse dimensione significativa nei rapporti commerciali con l’estero di alcuni Paesi europei, primo fra tutti la Germania, nell’ultimo ventennio dell’Ottocento, quando gli equilibri che avevano retto la stagione liberista dagli anni Quaranta si spezzarono, la lotta per la conquista dei mercati esteri si fece più dura e nel giro di pochi anni tutti i Paesi europei, tranne l’Inghilterra, adottarono tariffe doganali per difendere il mercato interno. Il d. fu un ulteriore strumento usato per modificare la gerarchia tra le potenze industriali. Riguardò allora quasi esclusivamente i prodotti industriali e fu uno strumento usato non tanto per penetrare nel mercato dei Paesi più forti, quanto per contendere all’Inghilterra e a Paesi di pari livello tecnologico i mercati di economie industrialmente più deboli. La novità e il mimetismo della strategia fece sì che le contromisure di contrasto tardassero diversi anni prima di essere efficaci. Mentre il d. oggi è vietato da molti accordi internazionali (CEE, GATT ecc.), negli ultimi anni si è spesso assistito a fenomeni di d. valutario. In Italia la l. 11 genn. 1963, n. 39, destinata a dare vigore sul piano nazionale all’accordo raggiunto in proposito dai Paesi membri della CEE, ha istituito un diritto antidumping sulle merci la cui importazione in condizioni di d. cagioni o minacci sensibile danno alla produzione nazionale o ne ritardi sensibilmente il sorgere. Ha inoltre stabilito, in casi analoghi, l’applicazione di un diritto compensativo all’importazione delle merci estere che nel Paese produttore o esportatore beneficino a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, di premi o sovvenzioni.