ECM (Educazione Continua in Medicina)
Sistema di aggiornamento obbligatorio per tutti gli operatori sanitari: medici, infermieri, ostetriche, odontoiatri, farmacisti, tecnici delle diverse branche strumentali diagnostiche e terapeutiche. Dal 1990 circa in tutti i Paesi del mondo sono nati i programmi di ECM; essa comprende l’insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (società scientifica o professionale, azienda ospedaliera o universitaria, o struttura specificamente dedicata alla formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata e al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal d. l. 19 giugno 1999, n. 229 ha voluto istituzionalizzare anche in Italia la ECM e l’elaborazione del programma è stata affidato a una Commissione nazionale per la formazione continua. Le modalità organizzative sono complesse, e i criteri di obbligatorietà non sempre chiari da parte del Ministero della salute che ha il compito di sorvegliarne l’attuazione. In particolare, l’avvento di ECM a distanza, su supporto cartaceo o per via informatica e internet, ha ulteriormente richiesto chiarimenti normativi.
Il credito è la misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore dedica all’aggiornamento e al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità; viene riconosciuto in funzione sia della qualità dell’attività formativa, che del tempo a essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo, per quanto concerne i medici, una giornata di formazione completamente dedicata alla ECM– ai massimi livelli qualitativi riconosciuti dalla Commissione nazionale – corrisponde a ca. 10 crediti formativi ECM. A ogni evento formativo viene assegnato un numero di crediti formativi ECM calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti. I docenti o relatori hanno diritto, previa richiesta all’organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare.
Si chiama accreditamento il riconoscimento da parte dell’apposita commissione ministeriale della validità dell’evento formativo, associato all’attribuzione di un numero di crediti.
Ogni operatore sanitario è obbligato a un certo numero di crediti formativi annuali, che variano per i diversi anni solari e possono essere compensati, in un certo limite, fra un anno e l’altro. È esonerato dall’obbligo dell’ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica). Gli eventi formativi che si svolgono all’estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione ECM a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani.