editto
Col termine edictum nella consuetudine giuridica s'indicava specialmente l'e. pretorio, che, a partire da Adriano, assunse carattere di testo permanente e definitivo (edictum perpetuum). Nel sentimento linguistico medievale il termine si definisce così: " quod Rex vel Imperator edicit, constitutio vel edictum vocatur " (IsID II X 1), definizione ripetuta in termini quasi identici da Papias: " edictum imperiale praeceptum: quod rex vel imperator edicit ".
Col senso di atto sovrano della podestà imperiale edictum è solitamente adoperato nella Monarchia (II VIII 14, X 6 e 8). A questa nozione è riportata l'idea della volontà divina, in Pg I 76 Non son li editti etterni per noi guasti, e in altri passi, dove ricorrono parole come legge, decreto, statuto, giudicio, consiglio, spesso unite all'aggettivo ‛ etterno ' (cfr. per es. Pg III 140, Pd XIX 99, XX 52, XXI 95, XXXII 55, XXXIII 3, ecc.). Del resto anche l'immagine di Dio è quella del rege etterno (Pg XIX 63), dell'etterno regno (XXII 78) e dell'imperador che là sù regna (If I 124), nel suo imperio giustissimo e pio (Pd XXXII 117).