elusione fiscale
fiscale Capacità di sottrarsi, in modo lecito ma spregiudicato, al pagamento di imposte, tasse e contributi. In particolare, per e. f. si intende l’uso sleale di istituti giuridici, designati per finalità diverse, allo scopo di ridurre il proprio carico fiscale con mezzi che non sono perseguibili penalmente o civilmente: perciò è anche chiamata evasione legale. Con l’e. f. il contribuente si sottrae all’obbligo del pagamento dell’imposta in modo legittimo, muta le sue scelte economiche, anche in maniera puramente formale, per ridurre l’onere tributario.
Vengono sfruttate opportunamente esenzioni, facilitazioni, smagliature delle norme tributarie previste per altri scopi. Ne sono esempi l’utilizzo di forme contrattuali anomale in luogo di quelle tipiche, ma per le quali è previsto un minore carico fiscale (invece di una compravendita si stipula un mandato a vendere con procura irrevocabile, oppure la costituzione di un usufrutto su un terreno messo a frutteto per i pochi giorni della raccolta, invece di siglare un contratto di compravendita di vegetali che è soggetto a imposizione più elevata), o il ricorso alla disciplina delle fusioni (➔ fusione), per compensare profitti e perdite di due società, oppure, in presenza di imposta progressiva sul reddito, il trasferimento di alcuni beni a società tassate con imposta proporzionale (➔ imposta p) più bassa, o a familiari con capacità contributiva minore (➔ capacità). Tali comportamenti possono essere neutralizzati attraverso lo studio di precisi e determinati strumenti antielusivi, che rendano la pratica difficile e rischiosa, così da dissuadere il contribuente da porli in essere. I meccanismi difensivi sono indirizzati, da un lato, a individuare il fatto tassabile, introducendo un’ampia casistica di presunzioni legali, dall’altro a rivedere le norme tributarie, abrogando o modificando quelle eccessivamente permissive e introducendo sanzioni amministrative o penali per i fenomeni elusivi. In Italia esiste una norma antielusiva a carattere generale (d.p.r. 600/1973, art. 37 bis). In presenza di e. accertata, l’amministrazione finanziaria può disconoscere i vantaggi tributari ottenuti, ferma restando la validità dell’atto sul piano civilistico.
Si parla di e. f. internazionale quando l’e. è attuata tra imprese e società mediante allocazione di utili o di parte del patrimonio aziendale in Paesi con regimi fiscali più favorevoli (➔ paradiso fiscale). Si ottiene attraverso la redistribuzione dei margini di profitto tra gruppi di imprese o di società, in modo che esso risulti più elevato laddove il prelievo fiscale (➔ gettito) è minore.