EMBARGO
. Voce spagnola, che significa "ostacolo", usata per indicare il divieto di proseguire la navigazione posto da uno stato belligerante alle navi mercantili straniere ancorate nei proprî porti. La pratica internazionale lo annovera tra le varie forme di autotutela (blocco pacifico, boicottaggio) con le quali gli stati provvedono a proteggere i proprî interessi o durante la guerra, o al momento della dichiarazione di essa, sia verso stati nemici, sia talvolta in confronto di stati neutrali, e in tal caso per impedire alle navi di questi ultimi di fornire eventualmente merci ai primi, o apportare notizie o comunque intralciare le operazioni della marina militare.
Largamente usato durante tutte le guerre marittime, l'embargo spesso mascherò il fine di procedere a requisizione di navi estere per destinarle a servizî ausiliari di guerra, o a sequestro di navi nemiche per garantirsi, poi, risarcimenti di guerra; e fu anche adoperato al di fuori della guerra, come mezzo di coercizione, per costringere un altro stato alla riparazione di un torto. Nell'ordinamento giuridico internazionale moderno l'uso dell'embargo come mezzo coercitivo è respinto perché costituisce un'evidente violazione dell'altrui diritto, a meno che lo stato contro il quale viene adoperato si sia posto contro le norme del diritto internazionale; ed entro tali limiti lo ammettono le disposizioni degli articoli 16 e 17 del patto della Società delle nazioni.