LEP Sigla della locuzione livelli essenziali di prestazione, con cui vengono definiti gli standard minimi di servizio necessari a garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale l’attuazione dei diritti sociali e civili tutelati dalla Costituzione italiana. A tali indicatori, determinati per competenza esclusiva dallo Stato, è subordinato il trasferimento delle funzioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario (ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) licenziato dal Senato nel gennaio 2024 e approvato alla Camera nel giugno successivo. Delle ventitré materie che, su richiesta di ogni Regione, saranno oggetto di tale trasferimento, i LEP sono già definiti per la sanità e l’ambiente (denominati rispettivamente LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, e LEPTA, Livelli essenziali di prestazione tecnico-ambientale), mentre nove altre materie (tra cui il commercio con l'estero, la previdenza complementare, la protezione civile, i rapporti internazionali e con l’Unione europea, il coordinamento con la finanza pubblica e il sistema tributario) sono immediatamente trasferibili; per la dotazione di risorse finanziarie ai governi locali è previsto un aggiornamento periodico al fine di valutare la necessità di adeguamenti resi necessari dallo sviluppo tecnologico o da mutamenti dei contesti socioeconomici.