EPIGAMIA
. Diritto. -L'epigamia (ἐπιγαμία) è, in diritto greco, la facoltà, concessa come un privilegio a chi non è cittadino, di contrarre legittime nozze con persona della città che concede il privilegio; questo, contro la norma che il vincolo di iustae nuptiae non può sorgere che fra cittadini (ἀστοί). Principale conseguenza di una validità così riconosciuta era il diritto di cittadinanza dei figli; ciò che non si aveva se uno dei genitori non era ἀστός. A quanto risulta dalle fonti, l'ἐπιγαμία era di solito elargita ad civitatem, ossia non al singolo, ma a un intero stato, come il ius connubii in diritto romano. Infatti nelle elargizioni di cittadinanza fatte ad personam non si fa menzione dell'epigamia, perché il diritto di contrarre legittime nozze era automaticamente compreso in quella elargizione (Thalheim e Paoli), come un diritto inerente alla conferita qualità di cittadino. Perciò, appena la concessione della cittadinanza è giuridicamente perfetta e posta in atto, il nuovo cittadino può ipso iure contrarre legittime nozze al pari degli altri. Dell'epigamia si fa menzione invece nei trattati con cui si concede ad civitatem l'isopolitia, che, secondo la più convincente dottrina (Paoli), non è cittadinanza, ma attribuzione di capacità processuale. In tali trattati insieme con l'isopolitia viene elargito il diritto di contrar nozze, cioè l'epigamia, e di possedere immobili (ἔγκτησις).
Bibl.: Th. Thalheim, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., VI, col. 62 seg.; Fustel de Coulanges, La città antica, trad. Perrotta, Firenze 1921, pp. 261-62; J. H. Lipsius, Att. Recht, I, Lipsia 1905, pp. 417-18; U. E. Paoli, Studi di diritto attico, Firenze 1930, p. 279 segg.