Ergastolo ostativo
L’annoso dibattito sull’abolizione dell’ergastolo (ostativo o meno), si arricchisce di una recente decisione costituzionale la quale, in attesa di futuri interventi della C. eur. dir. uomo, pone l’accento sul valore preminente del finalismo rieducativo della pena.
Intimamente connesso al fenomeno del “doppio binario” penitenziario, inaugurato negli anni Novanta del secolo scorso, l’ergastolo “ostativo”1 è quello applicato per uno o più delitti assolutamente “impermeabili” all’accesso ai benefici penitenziari2, inclusi nell’elenco dell’art. 4 bis, co. 1, ord. penit., nel caso in cui manchi l’utile collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter ord. penit. e non ricorrano le ipotesi di collaborazione “impossibile” o “irrilevante” previste dal comma 1-bis dell’art. 4 bis3. Sul versante probatorio esso si fonda su una presunzione assoluta di persistente pericolosità del condannato non collaborante, precludendogli «qualsiasi possibilità di ritorno – sia temporaneo che definitivo – nella società libera»4. Trattasi, come efficacemente sottolineato, di una «pena fino alla morte»5 ovvero di «pena diversamente capitale»6, dal momento che l’ergastolo così strutturato risulta insensibile alle (inutili) riduzioni concedibili a titolo di liberazione anticipata, nonché – come già detto – del tutto refrattario alla semilibertà ed alla liberazione condizionale7. Sebbene la Consulta abbia escluso l’illegittimità costituzionale dell’istituto8, rimarcando la libera possibilità di porre in essere scelte collaborative9, un simile assetto continua ad esporsi a più di una censura (in riferimento agli artt. 2, 3, 13, co. 2; 24, co. 3 e 27, co. 3, Cost.), arrecando inquietanti vulnera alla finalità rieducativa della pena in nome della collaborazione post rem iudicatam.
In tale prospettiva, seppur mortificando la cifra culturale delle proposte elaborate in seno al Tavolo XVI degli Stati generali dell’esecuzione penale ed ancor prima dalla Commissione Giostra10 e dalla Commissione Palazzo11, l’art. 1, co. 85, lett. e), l. 23.6.2017, n. 103, imponeva, al legislatore delegato, la «revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo», fatti salvi «i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificamente individuati e comunque le condanne per i delitti di mafia e di terrorismo anche internazionale». Va da sé che né la bozza di decreto legislativo approntata nella passata legislatura (trasmessa alle Camere il 16.1.2018), né le più recenti bozze elaborate dal Governo Conte il 2 agosto ed il 27 settembre 2018, contengono alcun riferimento al tema dell’ergastolo ostativo.
Sul versante della giurisprudenza europea12, se la Corte di Strasburgo tollera il ricorso a presunzioni legali di pericolosità per i reati di mafia, in deroga all’art. 5 CEDU, essa, tuttavia, impone che le stesse siano suscettibili di essere vinte dalla prova contraria (C. eur. dir. uomo, 6.11.1993, Pantano c. Italia). Nondimeno, la più recente elaborazione registratasi in riferimento all’analogo istituto del life imprisonment without parole, ha ribadito il principio per cui l’imposizione di una pena perpetua non riducibile si pone in contrasto con l’art. 3 CEDU, qualora si configuri come una «detenzione del criminale al di là della durata giustificata dagli obiettivi legittimi della carcerazione» (C. eur. dir. uomo, 9.7.2013, Vinter e altri c. Regno Unito). La Corte alsaziana ha altresì precisato che la protrazione detentiva è illegittima quando sia accertato che gli obiettivi della pena (repressione, dissuasione, correzione e protezione della collettività) siano stati raggiunti dalla porzione di detenzione già espiata, così che «deve essere offerta al detenuto una possibilità di dimostrare che egli è degno di reinserirsi nella società» (C. eur. dir. uomo, 9.7.2013, Vinter e altri c. Regno Unito), garantendo il «diritto ad una speranza» a tutti i detenuti, anche a coloro che si sono macchiati dei più terribili crimini, senza possibilità di esclusione (C. eur. dir. uomo, 18.3.14, Öcalan c. Turchia)13. Come rilevato in dottrina, nella prospettiva disegnata dalla sentenza Vinter c. Regno Unito, «l’ergastolo obbligatorio senza possibilità di liberazione condizionale (ossia una pena prevista dalla legge per un reato particolare e che non lascia al giudice alcun potere discrezionale per quanto riguarda l’opportunità di pronunciarla», contrasterebbe senza alcun dubbio con l’art. 3 CEDU, poiché in tale ipotesi il condannato è privo di una realistica prospettiva di liberazione dal carcere e perché manca una verifica periodica sulla eventuale «sproporzione» della (protrazione della) stessa in relazione alle (eventualmente) raggiunte finalità di sanzione ed emenda del reo14. Più di recente, il ricorso alla C. eur. dir. uomo promosso nell’interesse di alcuni ergastolani condannati per reati di criminalità organizzata15 ha riaperto la querelle sul “fine pena mai”, devolvendo al giudice europeo una questione di civiltà assolutamente centrale nel dibattito sulle funzioni della pena16. L’Amicus Curiae17 depositato a sostegno del ricorso Viola c. Italia evidenzia le criticità convenzionali dell’ergastolo ostativo con riferimento particolare alla violazione della dignità umana, la quale, «[p]ur non trovando esplicita previsione nella Convenzione, sin da Tyler c. Regno Unito (25.4.1978) è stata riconosciuta come fondamento e principio guida dell’intero sistema convenzionale di protezione dei diritti umani»18. Ulteriori violazioni sono state rilevate in riferimento alla compressione della libertà morale della persona, in ragione della esazione collaborativa, e del diritto al silenzio. Da tali premesse, l’Amicus Curiae conclude nel senso che l’ergastolo ostativo configuri una pena inumana e degradante, poiché costringe delle persone a scelte che possono mettere a repentaglio la vita e l’incolumità propria e dei loro familiari o conoscenti, in mancanza delle quali opera un automatismo legislativo che stigmatizza la persona collaborante come socialmente pericolosa e, quindi, non meritevole di alcuna misura alternativa alla detenzione.
La Corte costituzionale, con la sentenza 11.7.2018, n. 14919, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 58 quater, co. 4, ord. penit., nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato; nonché, in via consequenziale (art. 27 l. 11.3.1953, n. 87), nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 289 bis c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato. Come efficacemente sottolineato, la sentenza citata segna una svolta nella giurisprudenza costituzionale, investendo frontalmente, per la prima volta, una forma di ergastolo20. Imperniata sulla valorizzazione del finalismo rieducativo (art. 27, co. 3, Cost.), la decisione costituzionale evidenzia, in primis, che l’appiattimento su un’unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l’accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell’art. 4 bis, ord. penit. è radicalmente incompatibile con il principio della «progressività trattamentale e flessibilità della pena» (v. già C. cost., 4.7.2006, nn. 255 e 257, 30.12.1997, n. 445 e 14.12.1995, n. 504). In tale prospettiva, invero, la disposizione penitenziaria, escludendo quegli ergastolani da qualsivoglia beneficio per ventisei anni, sovverte irragionevolmente la logica gradualistica che ispira la legislazione penitenziaria21. La Consulta, inoltre, stigmatizza la “sterilizzazione” della liberazione anticipata che, nel caso dell’ergastolano condannato per i due delitti indicati, non sortirebbe alcun effetto positivo, frustrando qualsivoglia anelito alla partecipazione al trattamento rieducativo. Movendo dalla constatazione che l’istituto disciplinato dall’art. 54 ord. penit. costituisce «tassello essenziale del vigente ordinamento penitenziario (C. cost., 23.5.1995, n. 186) e della filosofia della risocializzazione che ne sta alla base», il Giudice delle leggi rileva come la norma impugnata impedirà al condannato di «avvertire, quanto meno in tutta la prima fase di esecuzione della pena, alcun pratico incentivo ad impegnarsi nel programma rieducativo, in assenza di una qualsiasi tangibile ricompensa in termini di anticipazione dei benefici che non sia proiettata in un futuro ultraventennale, percepito come lontanissimo nell’esperienza comune di ogni individuo». Infine, quale terza violazione del diritto alla rieducazione, il giudice delle leggi individua l’automatismo della preclusione, il quale, precludendo qualsivoglia valutazione “individualizzata” sulla singola persona del condannato, viola il criterio «costituzionalmente vincolante» che esclude nella materia dei benefici penitenziari «rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso» (C. cost., 1.12.1999, n.436), non potendo trovare giustificazione costituzionale presunzioni assolute di pericolosità correlate unicamente al titolo del reato commesso (C. cost., 28.4.2017, n. 90) giacché – se così fosse – la finalità retributiva e di difesa sociale finirebbe per obliterare quella rieducativa, instaurando un assetto «sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena» (C. cost. n. 255/2006; 28.5.2010, n. 189, 16.3.2007, n. 78, n. 445/1997, n. 504/1995). La Corte costituzionale non rifiuta aprioristicamente meccanismi fondati sul raggiungimento, da parte del condannato, di determinate soglie di pena espiata prima di accedere ai benefici, purché si tratti di «limiti ragionevoli, una volta superati i quali, ulteriori preclusioni potrebbero legittimarsi soltanto ove corroborate da una valutazione individualizzata del giudice»22.
All’interno del confuso dibattito politico-legislativo in materia di funzione della pena e di alternative al carcere, il ruolo della giurisdizione, nazionale e sovranazionale, inizia ad assumere rilevanza centrale. Da un lato, come si è detto, la Corte costituzionale ha ribadito, nella recente sentenza n. 149/2018, alcuni punti fermi in tema di rispetto della finalità rieducativa e di necessità di progressione nel trattamento. Dall’altro lato, la C. eur. dir. uomo, insistendo da tempo sulla necessità di un effettivo bilanciamento tra istanze di difesa sociale e finalità di recupero sociale, esige il rispetto del principio di proporzionalità della pena e della dignità dell’uomo. Com’è intuitivo, il finalismo rieducativo della pena stride con l’idea stessa di una pena “perpetua” e se la Consulta ha in passato “salvato” l’ergastolo ostativo sull’assunto che il “fine pena mai” dipende da una scelta del condannato, libera e reversibile, oggi la prospettiva è mutata. La più recente elaborazione pare evidenziare, al contrario, l’inconciliabilità di preclusioni assolute con la finalità rieducativa demandata alla pena detentiva. In attesa che la parola torni al legislatore, l’elaborazione delle Corti Supreme costituisce indubbio stimolo nella direzione di una rivisitazione delle ipotesi di “ergastolo ostativo” esistenti nel nostro ordinamento penale23.
1 V. Bontempelli, M., Diritto alla rieducazione e libertà di non collaborazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 1527 ss.; Chinnici, D., I «buchi neri» nella galassia della pena in carcere: ergastolo ostativo e condizioni detentive disumane, in Arch. pen., 2015, n. 1, 62 ss.; De Minicis, F., Ergastolo ostativo: un automatismo da rimuovere, in Dir. pen. e processo, 2014, 1269 ss.; Dolcini, E., L’ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 1500 ss.; Eusebi, L., Ergastolano “non collaborante” ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. e benefici penitenziari: l’unica ipotesi di detenzione ininterrotta, immodificabile e senza prospettabilità di una fine?, in Cass. pen., 2012, 1220 ss.; Id., Ostativo del fine pena. Ostativo della prevenzione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 1515 ss.; Fiorentin, F., L’ergastolo “ostativo” ancora davanti al giudice di Strasburgo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2018, fasc. 3, 5 ss.; Flick, G.M., Ergastolo ostativo: contraddizioni e acrobazie, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 1505 ss.; Galliani, D., Una cinquina di problemi in materia di ergastolo ostativo, ibidem, 1522 ss.; Galliani, D., Il problema convenzionale e costituzionale della pena perpetua dopo Hutchinson della Corte di Strasburgo, in Studium Iuris, 2017, 9, 969 ss.; Galliani, D.Pugiotto, A., Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari?, in Rivista AIC, 2017, n. 4; Gatta, G.L., Presentazione. Superare l’ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale. Un dibattito, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 1495 ss.; Lara, C., Il diritto alla premialità anche per l’ergastolano “ostativo” non collaborante, in Rass. giur. u., 2012, 93; Marcolini, S., L’ergastolo nell’esecuzione contemporanea, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2017, fasc. 4, spec. 74 s.; Palombino, G., Ergastolo ostativo e funzione “variabile” della pena: una prospettiva costituzionale ed europea, in Diritto Pubblico Europeo – Rassegna online, n. 2/2017; Pisani, M., La pena dell’ergastolo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2016, 575 ss.; Musumeci, C.Pugiotto, A., Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo, Napoli, 2016; Neppi Modona, G., Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 1509 ss.; Pugiotto, A., Come e perché eccepire l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2016, fasc. 4, 17; Id, Tre telegrammi in tema di ergastolo ostativo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 1518 ss.
2 Ivi compresa la liberazione condizionale ex art. 2 d.l. 13.5.1991, n. 152, conv. dalla l. 12.7.1991, n. 203.
3 Fiorentin, F.Siracusano, F., Art. 1 ord. penit., in Esecuzione Penale, a cura di F. Fiorentin e F. Siracusano, Milano, in corso di pubblicazione.
4 Dolcini, E., L’ergastolo ostativo, cit., 1501 s.
5 Musumeci, C.Pugiotto, A., Gli ergastolani senza scampo, cit., 65.
6 Pugiotto, A., Tre telegrammi, cit., 1519.
7 Al 30 settembre 2016 (dati: Amicus Curiae, su cui infra, nota 17), sul totale di 1.678 ergastolani, il 72,5% erano ostativi.
8 C. cost., 24.4.2003, n. 135.
9 Richiamando la sentenza 20.7.2001, n. 273, la Consulta ha precisato che la scelta collaborativa è assunta dal legislatore a «criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il ‘sicuro ravvedimento’ del condannato».
10 Cfr. la Relazione della Commissione mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza, in www.penalecontemporaneo.it, 7.12.2012.
11 V. lo Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale, in www.penalecontemporaneo.it, 10.2.2014.
12 Cfr. specialmente Balsamo, A.Trizzino, L., La Corte europea, l’ergastolo e il “diritto alla speranza”, in Cass. pen., 2013, 4672 ss.; Galliani, D., The right to hope: la sentenza Vinter e altri c. Regno Unito della Corte di Strasburgo, in Studium Iuris, 2014, n. 4, 404; Viganò, F., Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo, in www.penalecontemporaneo.it, 4.7.2012.
13 Così Fiorentin, F.Siracusano, F., Art. 1, cit., coll. Fonti, Roma, 2018 (in corso di pubblicazione).
14 Testualmente, Fiorentin, F., L’ergastolo “ostativo”, cit., 15.
15 Viola c. Italia, ric. n. 77633/2016.
16 Sottolinea che «The most important penological issue on the European agenda today is life imprisonment», Pinto de Albuquerque, P., Life Imprisonment and the European Right to Hope, in Riv. AIC, 2, 2015, 1.
17 Cfr. l’Amicus Curiae autorizzato dalla Corte nel procedimento Viola c. Italia, cit., depositato dall’Associazione “L’Altro diritto” onlus, in Dir. pen. cont. online, 14 marzo 2018; pubblicato con il titolo L’ergastolo ostativo davanti alla Corte edu: un amicus curiae nel caso Viola c. Italia. Sul punto v. specialmente Galliani, D.Pugiotto, A., Eppure qualcosa si muove, cit.
18 Così l’Amicus Curiae, cit., 1.
19 A margine della quale v. Dolcini, E., Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato), in www.penalecontemporaneo.it, 18.7.2018; Fiorentin, F., La Consulta svela le contraddizioni del “doppio binario penitenziario” e delle preclusioni incompatibili con il principio di rieducazione del condannato, in corso di pubblicazione in Giur. cost., 2018; Galluccio, A., Ergastolo e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari: dalla Corte costituzionale un richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena, in Quest. giust. online, 16.7.2018; Urbinati, F., L’«imperativo costituzionale» della rieducazione: un necessario intervento della Corte costituzionale sulla irragionevolezza degli sbarramenti ex art. 58quater, comma 4, ord. penit., in corso di pubblicazione in Proc. pen. e giust., 2018.
20 In questo senso Dolcini, E., Dalla Corte costituzionale, cit.
21 Testualmente, ancora, Dolcini, E., op. ult. cit.
22 Così Fiorentin, F., La Consulta, cit.
23 Così Fiorentin, F., op. ult. cit., cit.