escussione
L’agire, a opera del creditore insoddisfatto, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per l’espropriazione dei beni facenti capo al debitore inadempiente. Il termine viene solitamente utilizzato in riferimento all’onere di attivare l’esecuzione forzata prima su taluni beni o patrimoni; infatti, solo qualora all’esito della relativa procedura il creditore non abbia conseguito quanto dovutogli, questi potrà escutere altri patrimoni o beni, connessi ai precedenti. Sotto questo profilo possono citarsi: la responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi, qualora i beni della comunione non siano sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (art. 190 c.c.); il beneficio di preventiva e. del debitore principale, contrattualmente stabilito a favore del fideiussore (art. 1944, 2° co., c.c.), il quale, se convenuto dal creditore, per avvalersi del suddetto beneficio, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre a esecuzione, così come può fare il socio di una società semplice richiesto del pagamento dei debiti sociali (che dovrà, però, in tal caso, indicare i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi: art. 2268 c.c.). Per le società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni, vale la disposizione di cui all’art. 2304 c.c., che prevede un beneficio di e. di natura legale, nel momento in cui obbliga i creditori sociali ad agire preventivamente sul patrimonio della S.n.c., nel caso in cui intendessero, se insoddisfatti, pretendere il pagamento dai singoli soci.