Abstract
In vista di un più efficace contrasto a particolari forme di criminalità o di una maggiore tutela di determinate categorie di soggetti, il legislatore ha predisposto modelli differenziati di esecuzione penale. Deroghe si attivano, ad esempio, quando debba essere eseguita una pena nei confronti dei condannati per reati di cui all’art. 4 bis l. 26.7.1975, n. 354, di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovino in stato di custodia cautelare in carcere e dei tossicodipendenti. Differenziazioni si rinvengono anche nell’ambito dell’esecuzione delle sanzioni inflitte dal giudice di pace o nei confronti degli enti.
È possibile, quindi, “disegnare” una mappa delle principali disposizioni derogatorie all’ordinaria disciplina della fase esecutiva.
Il potere-dovere del magistrato del pubblico ministero di sospendere, contestualmente all’adozione dell’ordine di carcerazione, l’esecuzione della pena detentiva non superiore (anche se residuo di maggiore pena) a tre anni, a quattro anni nei casi previsti dall’art. 47 ter, co. 1, l. 26.7.1975, n. 354 o a sei anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del d.P.R. 9.10.1990, n. 309, incontra un limite nella condanna per taluno dei delitti di cui all’art. 4 bis l. n. 354/1975, nonché per i reati di incendio boschivo (art. 423 bis c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi minori degli anni quattordici (art. 572, co. 2, c.p.), di atti persecutori commessi nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 l. 5.2.1992, n. 104 (art. 612 bis, co. 3, c.p.) e di furto in abitazione o con strappo (art. 624 bis c.p.; art. 656, co. 5 e 9, lett. a), c.p.p.).
Il divieto di sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis l. n. 354/1975 è coerente con il «doppio binario» istituto in materia di accesso ai benefici penitenziari.
Il rapporto che lega l’art. 656, co. 5 e ss., c.p.p. e l’art. 4 bis l. n. 354/1975 è, in effetti, di intima interconnessione, in quanto il primo disciplina un meccanismo diretto ad evitare il passaggio per il carcere del soggetto che versi nelle condizioni per poter fruire di una misura alternativa alla detenzione ed il secondo individua le ipotesi in cui – per la particolare “indole” del reato commesso, per l’esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o per altri elementi variamente individuati – il legislatore ha escluso l’applicabilità dei benefici, ritenendo che la particolare presunta pericolosità del soggetto impedisca l’utile attivazione degli strumenti rieducativi previsti dalla legge di ordinamento penitenziario (Sandrelli, G.G., L’ordine di esecuzione, in Fiorentin, F.-Sandrelli, G.G., L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, Padova, 2007, 143).
Se, dunque, l’obbligo del magistrato del pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena si giustifica con l’esigenza di evitare che il condannato, per il quale astrattamente esistano le condizioni per la concessione della misura, transiti necessariamente per il carcere (con gli effetti desocializzanti che potrebbero derivare da una detenzione di breve durata), tale esigenza non è prospettabile per le fattispecie regolate dall’art. 4 bis l. n. 354/1975, che ostano alla concessione delle misure alternative alla detenzione. Non potendo accedere ai benefici penitenziari, sarebbe “inutile” sospendere l’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per i reati ivi previsti.
Sennonché, il logico collegamento esistente tra il divieto di accesso ai benefici penitenziari ed il divieto di sospensione dell’esecuzione è stato parzialmente “tradito” da una prassi giurisprudenziale volta a riconoscere l’operatività di quest’ultimo divieto semplicemente in presenza dei titoli di reato ostativi elencati nell’art. 4 bis l. n. 354/1975, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni – quali l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata – che, nel contesto della disposizione penitenziaria, consentirebbero la concessione delle misure alternative (ex multis, Cass. pen., 18.11.2004, n. 48502). Sicché, pur nei casi in cui può ottenere i benefici penitenziari, il condannato per taluno dei reati di cui all’art. 4 bis l. n. 354/1975 non usufruisce della sospensione dell’esecuzione.
Ad analoga conclusione la prevalente giurisprudenza perviene in relazione ai condannati tossicodipendenti (o alcooldipendenti) che, pur avendo riportato condanna per un reato ostativo, abbiano titolo per essere ammessi alle misure di cui agli artt. artt. 90 e 94 del d.P.R. 9.10.1990, n. 309 (Cass. pen., 17.6.2010, n. 25130; Kalb, L., Le differenti modalità di esecuzione della pena, in Kalb, L., a cura di, Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere, vol. VI, in Spangher, G., diretto da, Trattato di procedura penale, Torino, 2009, 139; Fiorentin, F., Sospensione e differimento dell’esecuzione, in Fiorentin, F-Sandrelli, G.G., L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, Padova, 2007, 455 ss.).
Privo di coerenza sistematica è anche il divieto di sospensione per gli altri delitti indicati nell’art. 656, co. 9, lett. a), frutto di un approccio casistico, collegato a scelte di politica-criminale di prevalente impatto mediatico (in risposta alle ormai costanti emergenze di sicurezza e difesa sociale), ma completamente svincolato da una riconsiderazione dell’ordinamento penitenziario (Vigoni, D., Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva, Milano, 2009, 153).
L’art. 656, co. 9, c.p.p. prescrive un’altra deroga alla sospensione dell’esecuzione della pena, ricollegabile allo status dell’interessato al momento del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.
Il divieto scatta nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovino in stato di custodia cautelare in carcere (lett. b).
Questa deroga è in perfetta sintonia con la ratio della sospensione dell’esecuzione della pena che, essendo diretta ad evitare il passaggio per gli istituti carcerari dei condannati che possono beneficiare della concessione di misure alternative alla detenzione, richiede, quale condizione genetica, lo status libertatis del condannato. Pertanto, può beneficiare del meccanismo sospensivo solo colui che, al momento della formazione del giudicato, si trovi in libertà (Cass. pen., 27.4.2001, n. 25919), condizione che non può ritenersi sussistente quando il soggetto risulti destinatario di un provvedimento di custodia cautelare relativo al fatto per cui è intervenuta condanna, sebbene si trovi di fatto in libertà per essersi volontariamente sottratto all’esecuzione dello stesso o per essere evaso (Cass. pen., 10.10.2003, n. 43579).
Da questo status, quindi, il legislatore ha fatto discendere una presunzione di pericolosità, superabile solo a seguito di rassicuranti indicazioni di segno contrario provenienti dall’osservazione intramuraria del condannato (Sandrelli, G.G., L’ordine di esecuzione, cit., 143).
La deroga al meccanismo sospensivo non opera, però, né nei confronti del condannato irreperibile, non potendosi attribuire a tale situazione alcun significato circa un’ipotetica volontà di sottrarsi alle conseguenze del reato (Cass. pen., 19.1.2000, n. 283), né nei confronti del condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, sia sottoposto a misura cautelare in carcere per un fatto diverso da quello cui si riferisce la condanna (Cass. pen., 8.2.2001, n. 8880).
Una variante è prevista per l’eventualità in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. In tale ipotesi, sempre che siano riscontrabili le condizioni previste dal co. 5 dell’art. 656 c.p.p. ed il soggetto non sia stato condannato per uno dei reati previsti dall’art. 4 bis l. n. 354/1975, all’ufficio del pubblico ministero è attribuito il potere di sospendere l’esecuzione della pena detentiva e di trasmettere gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza affinché provveda alla eventuale applicazione di una misura alternativa, sempre che la pena residua da espiare, determinata ai sensi dell’art. 656, co. 4 bis, c.p.p., non superi i limiti indicati dal co. 5 dello stesso articolo. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato rimane agli arresti domiciliari ed il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti (art. 656, co. 10, c.p.p.; Niro, M.-Signorini, M., Arresti domiciliari e detenzione domiciliare, Padova, 2010, 116 ss.).
Le modalità di esecuzione del comando sanzionatorio mutano anche in ragione della condizione soggettiva del condannato che, al momento dell’esecuzione della pena, sia tossicodipendente.
Pur nel diffuso convincimento che il trattamento penitenziario a carattere detentivo è nocivo per i tossicodipendenti, si è sempre considerata con grande cautela l’opportunità di sottrarre tali soggetti al rigore del regime carcerario attraverso il ricorso a meccanismi di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (Giambruno, S., Il trattamento dei tossicodipendente, in Corso, P., a cura di, Manuale della esecuzione penitenziaria, Milano, 2013, 379).
Considerazioni connesse ad esigenze di tutela della salute e di recupero terapeutico sono, comunque, alla base della speciale procedura regolata dall’art. 90 d.P.R. n. 309/1990, che attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere di sospendere, per cinque anni, l’esecuzione della pena detentiva, inflitta per reati commessi in relazione al solo stato di tossicodipendente – e non anche a quello di alcooldipendente come, invece, prescrive l’art. 94 d.P.R. 309/1990 – nel caso in cui la persona si sia sottoposta, con esito positivo, ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata autorizzata ai sensi dell’art. 116 d.P.R. n. 309/1990, solo se debba ancora essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni.
Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può anche sospendere l’esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.
È prevista, inoltre, la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione anche della pena relativa a titolo esecutivo per un delitto di cui all’art. 4 bis l. n. 354/1975, se debbano essere ancora espiati quattro anni di reclusione (Curtotti Nappi, D., sub art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in Giarda, A.-Spangher, G., a cura di, Codice di Procedura Penale commentato, Milano, 2010, 10973).
La sospensione dell’esecuzione, che può essere concessa una sola volta, non può operare se tra l’inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. In questo caso, qualora sia stata disposta, viene immediatamente revocata.
Invece, la mancata commissione di un delitto non colposo nel periodo di cinque anni produce l’effetto estintivo della pena e di ogni altro effetto penale.
Ai sensi dell’art. 91 d.P.R. n. 309/1990, se l’istanza di sospensione, corredata dalla certificazione attestante il positivo esaurimento del programma terapeutico, viene presentata dall’interessato già in vinculis, e cioè dopo che l’ordine di esecuzione sia già stato eseguito, è il magistrato di sorveglianza, in attesa della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza, che può disporre, in via provvisoria, la sospensione dell’esecuzione della pena, sempreché l’istanza sia ammissibile, siano offerte concrete indicazioni relative alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato detentivo e, infine, non sussistano pericoli di fuga (Curtotti Nappi, D., sub art. 91 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, cit., 10978).
Al fine di favorire il recupero dei tossicodipendenti, il legislatore, all’art. 73, co. 5 bis, d.P.R. n. 309/1990, ha previsto che, qualora i fatti oggetto dello stesso art. 73, riconosciuti di lieve entità per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, siano commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove l’imputato ne faccia richiesta e sentito il magistrato del pubblico ministero, nel caso in cui non debba concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgs. 28.8.2000, n. 274, anziché le pene detentive e pecuniarie. In questo caso, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’art. 116 d.P.R. n. 309/1990, previo consenso delle stesse.
Questa possibilità è concessa anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice abbia inflitto una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’art. 407, co. 2, lett a), c.p.p. o di reato contro la persona (art. 73, co. 5 ter, d.P.R. n. 309/1990).
Se il condannato viola gli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della sanzione con ripristino della pena sostituita, avverso la quale è ammesso ricorso per cassazione che, però, non ha effetto sospensivo.
Inoltre, sempre per favorire il recupero di questa particolare categoria di soggetti, la l. 26.11.2010, n. 199 consente anche al condannato già sottoposto ad un programma di recupero da tossico/alcool dipendenza o che intenda intraprenderlo la possibilità di espiare la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche quale residuo di maggiore pena, presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del d.P.R. n. 309/1990.
Al segmento esecutivo relativo alle pene inflitte dal giudice di pace sono dedicate apposite norme che tracciano una disciplina solo per certi aspetti peculiare rispetto alle regole dettate dal codice di rito, applicabili, in ogni caso, in virtù del generale rinvio operato dall’art. 2 d.lgs. n. 274/2000 (Aprile, E., La competenza penale del giudice di pace, Milano, 2007, 337 ss.).
La scelta legislativa di disegnare un diritto penale dal volto mite ha comportato anche l’attenuazione della pretesa punitiva dello Stato che, abbandonando la pena detentiva, ha attribuito al giudice di pace la possibilità di adottare nuove sanzioni che si atteggiano a pene principali.
Infatti, le sanzioni penali da eseguire sono l’obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità e lo schema relativo alla loro esecuzione è contenuto nell’art. 43 d.lgs. n. 274/2000, che va integrato con quanto previsto dall’art. 656 c.p.p.
Ricevuto dalla cancelleria l’estratto della sentenza penale irrevocabile, l’ufficio del pubblico ministero del circondario dove ha sede l’ufficio del giudice di pace competente per l’esecuzione emette l’ordine di esecuzione (Kalb, L., sub art. 43 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in Giarda, A.-Spangher, G., a cura di, Codice di Procedura Penale commentato, cit., 9376). Quest’ultimo è trasmesso, unitamente all’estratto della sentenza, all’ufficio di pubblica sicurezza del Comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente. Ricevuto il provvedimento, è l’organo di polizia che procede alla sua materiale esecuzione attraverso la consegna di una sua copia al condannato con l’ingiunzione di attenersi alle prescrizioni in esso riportate.
Qualora, poi, il condannato sia detenuto o internato, copia dell’ordine di esecuzione è notificato al direttore dell’istituto che informa anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condannato, in modo che l’esecuzione della sanzione adottata dal giudice di pace inizi immediatamente dopo la dimissione del condannato dall’istituto penitenziario.
L’art. 44 d.lgs. n. 274/2000, infine, autorizza il giudice dell’esecuzione alla modifica, in corso di espiazione, delle modalità di esecuzione delle sanzioni inflitte qualora sopraggiungano ostacoli all’esecuzione così come stabilita nella sentenza di condanna. Le modifiche possono essere adottate in caso di assoluta necessità con le forme disciplinate dall’art. 666 c.p.p., mentre in caso di assoluta urgenza con un provvedimento provvisorio adottato de plano (Vicoli, D., L’esecuzione degli atri provvedimenti sanzionatori penali, in Caprioli, F.-Vicoli, D., Procedura penale dell’esecuzione, Torino, 2009, 196).
Per quanto attiene, invece, all’esecuzione delle pene pecuniarie, anche davanti al giudice di pace l’art. 660, co. 1, c.p.p. rimane unico punto di riferimento e si applicano le disposizioni della l. 24.11.1981, n. 689 e del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Potendo il condannato adempiere volontariamente all’obbligazione pecuniaria, la cancelleria del giudice di pace competente all’esecuzione deve notificare al condannato, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, l’estratto in forma esecutiva con il precetto contenente l’intimazione a pagare entro dieci giorni e con l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, avrà inizio l’esecuzione forzata.
Ciò che diverge rispetto alla normativa ordinaria, in caso di insolvenza, sono la procedura di conversione ed i criteri operativi di riferimento. Infatti, in caso di insolvibilità del condannato, organo legittimato ad intervenire non è l’ufficio del pubblico ministero, ma lo stesso giudice di pace che ha pronunciato la sentenza. Quest’ultimo, su richiesta del condannato, può convertire la pena pecuniaria in lavoro sostitutivo con le modalità previste dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000, mentre, in caso di silenzio dell’interessato, può convertirla nell’obbligo di permanenza domiciliare.
Divergenti sono anche i criteri di individuazione dell’organo giurisdizionale competente ad intervenire in executivis.
Il legislatore delegato individua quale organo competente in executivis il giudice di pace che ha emesso il provvedimento, la cui competenza rimane ferma pure allorché la pronuncia da eseguire sia stata riformata in sede di gravame, a differenza della disciplina ordinaria.
Il legislatore ha dettato, poi, specifiche norme derogatorie per particolari ipotesi (art. 40 d.lgs. n. 274/2000). Infatti, in presenza di più titoli esecutivi emessi da giudici di pace diversi, la competenza è attribuita all’organo che ha adottato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; nell’ipotesi in cui devono essere eseguite più decisioni adottate dal giudice ordinario e dal giudice di pace, la competenza è attribuita al giudice togato. Nel caso, invece, di concorso tra sentenze adottate dal giudice di pace ed altre emesse da giudici speciali nei confronti della stessa persona la competenza è assegnata al tribunale ordinario in composizione collegiale nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
Venendo brevemente agli aspetti attinenti al rito, si applicano le prescrizioni dell’art. 666 c.p.p., salvo quanto statuito dall’art. 41 d.lgs. n. 274/2000 a proposito del regime impugnatorio relativo alle decisioni prese dal giudice di pace in sede esecutiva avverso le quali, in luogo del ricorso in cassazione, è possibile ricorrere per soli motivi di legittimità al tribunale in composizione monocratica nel cui circondario ha sede il giudice di pace (Marandola, A.A., Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace, in Garuti, G., a cura di, Modelli differenziati di accertamento, vol. VII, t. I, in Spangher, G., diretto da, Trattato di procedura penale, Torino, 2011, 233; Dean, G., Ideologie e modelli dell’esecuzione penale, Torino, 2004, 122).
L’esecuzione nei confronti degli enti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è disciplinata dalla sezione IX del capo III del d.lgs. 8.6.2001, n. 231, che ha introdotto uno specifico apparato sanzionatorio imperniato sulla sanzione pecuniaria e su quelle interdittive. Questa disciplina ha come finalità assicurare che le sanzioni siano eseguite in modo rapido ed efficace e garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in executivis (Dean, G., Ideologie, cit., 133).
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle sanzioni pecuniarie, l’art. 75 d.lgs. n. 231/2001 che le regolamentava è stato abrogato dall’art. 299 d.P.R. n. 115/2002, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Pertanto, per l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie a carico degli enti si applicano le norme previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie: a seguito del passaggio in giudicato della sentenza applicativa della sanzione pecuniaria, la cancelleria competente deve notificare all’ente l’invito al pagamento di quanto dovuto, pena l’iscrizione a ruolo. Nei casi di difficoltà, però, l’ente può ottenere la rateizzazione o la dilazione del pagamento o la sospensione della riscossione.
La disciplina dell’esecuzione delle sanzioni interdittive, estremamente snella, è contenuta nell’art. 77 d.lgs. n. 231/2001. Contrariamente a quanto previsto dall’art. 664, co. 4, c.p.p., il magistrato del pubblico ministero non trasmette l’estratto della sentenza all’autorità amministrativa, ma cura direttamente l’esecuzione della sanzione notificando l’estratto della sentenza di condanna all’ente. Da questo momento, inizia a decorrere il termine di durata della misura.
Da ciò si ricava che il regime esecutivo si fonda esclusivamente sulla conoscenza legale, in capo all’ente, della misura inibitoria disposta dal giudice della cognizione (Vicoli, D., L’esecuzione degli atri provvedimenti sanzionatori penali, cit., 196).
L’art. 78 d.lgs. n. 231/2001 disciplina, poi, un istituto di natura premiale che offre all’ente la possibilità di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in quella pecuniaria.
Il presupposto è che, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza, l’ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, adottato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello commesso e messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta al giudice dell’esecuzione, che deve contenere la documentazione attestante le condizioni sopra descritte, il giudice, dopo aver sospeso l’esecuzione della sanzione se la richiesta non appaia manifestamente infondata, fissa l’udienza in camera di consiglio nella quale valuta la gravità dell’illecito ritenuto in sentenza e le ragioni che hanno determinato il ritardo nell’adempimento. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l’importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa (Dean, G., sub art. 78 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Giarda, A.-Spangher, G., a cura di, Codice di Procedura Penale commentato, cit., 9821).
Altra norma di particolare rilievo è quella contenuta nell’art. 79 d.lgs. n. 231/2001 relativa all’ipotesi in cui debba essere eseguita la sentenza con la quale viene nominato, alla guida dell’ente, un commissario giudiziale.
In tale evenienza, nonostante la sentenza debba indicare i compiti ed i poteri del commissario, la sua nomina deve essere fatta nella fase esecutiva dal giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero (Giglioli, M., Le impugnazioni e la fase esecutiva, in D’Avirro, A.-Di Amato, A., a cura di, La responsabilità da reato degli enti, Padova, 2009, 822 ss.).
Art. 4 bis l. 26.7.1975, n. 354; artt. 99, co. 4-423 bis-624-624 bis-625 c.p.; artt. 656, co. 5, 9 e 10-660, co. 1-664, co. 4-666 c.p.p.; ; l. 24.11.1981, n. 689; artt. 73, co. 5 bis-90-91-94 d.P.R. 9.10.1990, n. 309; artt. 2-40-41-43-44-54 d.lgs. 28.8.2000, n. 274; art. 299 d.P.R. 30.5.2002, n. 115; artt. 77-78-79 d.lgs. 8.6.2001, n. 231, l. 26.11.2010, n. 199.
Aprile, E., La competenza penale del giudice di pace, Milano, 2007; Caprioli, F., L’esecuzione delle sentenze di condanna a pena detentiva, in Caprioli, F.-Vicoli, D., Procedura penale dell’esecuzione, Torino, 2009, 141; Curtotti Nappi, D., sub artt. 90-91 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in Giarda, A.-Spangher, G., a cura di, Codice di Procedura Penale commentato, Milano, 2010, 10962; Dean, G., Ideologie e modelli dell’esecuzione penale, Torino, 2004; Dean, G., sub art. 78 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, in Giarda, A.-Spangher, G., a cura di, Codice di Procedura Penale commentato, Milano, 2010, 9820; Fiorentin, F., Sospensione e differimento dell’esecuzione, in Fiorentin, F.-Sandrelli, G.G., L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, Padova, 2007, 399; Giambruno, S., Il trattamento dei tossicodipendente, in Corso, P., a cura di, Manuale della esecuzione penitenziaria, Milano, 2013, 379; Giglioli, M., Le impugnazioni e la fase esecutiva, in D’Avirro, A.-Di Amato, A., a cura di, La responsabilità da reato degli enti, Padova, 2009, 797; Kalb, L., Le differenti modalità di esecuzione della pena, in Kalb, L., a cura di, Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere, vol VI, in Spangher, G., diretto da, Trattato di procedura penale, Torino, 2009, 125 ss.; Kalb, L., sub art. 43 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in Giarda, A.-Spangher, G., a cura di, Codice di Procedura Penale commentato, Milano, 2010, 9372; Kalb, L., sub art. 656 c.p.p., in Giarda, A.-Spangher, G., a cura di, Codice di Procedura Penale commentato, Milano, 2010, 7718; Marandola, A.A., Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace, in Garuti, G., a cura di, Modelli differenziati di accertamento, vol. VII, t. I, in Spangher, G., diretto da, Trattato di procedura penale, Torino, 2011, 73 ss.; Niro, M.-Signorini, M., Arresti domiciliari e detenzione domiciliare, Padova, 2010; Sandrelli, G.G., L’ordine di esecuzione, in Fiorentin, F.-Sandrelli, G.G., L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, Padova, 2007, 129; Vigoni, D., Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva, Milano, 2009; Vicoli, D., L’esecuzione degli atri provvedimenti sanzionatori penali, in Caprioli, F.-Vicoli, D., Procedura penale dell’esecuzione, Torino, 2009, 184.