ESEMPLARE D'OBBLIGO
. Termine bibliografico, che indica le copie di ogni opera riprodotta meccanicamente e destinata alla pubblicazione, che per legge l'edîtore o il tipografo sono tenuti a depositare allo stato, gratuitamente nella maggior parte dei casi o, talvolta, contro un indennizzo stabilito. Quest'obbligo, che in Italia è chiamato diritto di stampa (fr. dépôt légal; ted. Abgabe der Pflichtexemplare; ingl. copyright o delivery of books), è in vigore in quasi tutti i paesi civili. Nei primi tempi della sua istituzione, esso ebbe come scopo principale quello di fornire alle autorità governative il mezzo per controllare e sorvegliare la produzione intellettuale (esemplari di censura), sia pure destinandoli a pubbliche biblioteche per favorire gli studî (esemplari di studio). Soltanto in tempi relativamente recenti si è andato sviluppando il concetto di creare, in ogni stato, biblioteche che, mediante gli esemplari d'obbligo, raccogliessero tutta la produzione intellettuale. Inoltre, la legislazione di alcuni stati considera il deposito di questi esemplari come una delle condizioni necessarie per il riconoscimento della proprietà letteraria e artistica (esemplari di protezione; v. autore, diritto di).
Storia. - I bibliografi francesi rivendicano alla loro nazione la paternità del diritto di stampa, riferendosi all'ordinanza di Montpellier, di Francesco I (26 dicembre 1537), secondo la quale tutti i tipografi e librai di Francia dovevano consegnare un esemplare delle loro pubblicazioni alla biblioteca del castello di Blois; ma sembra che quell'ordinanza non abbia avuto effetto. Come prima legge organica sulla stampa sarà da considerare quella promulgata dal senato di Venezia nel maggio 1603.
Italia. - L'istituto degli esemplari d' obbligo in Italia fu regolato dall'editto albertino sulla stampa del 26 marzo 1848. L'editto imponeva la consegna allo stato di 3 esemplari: uno doveva essere depositato nell'ufficio giudiziario della provincia; uno negli archivî di corte e il terzo nella biblioteca dell'università nel cui circondario era eseguita la pubblicazione. Man mano che nuove regioni vennero annesse al Regno d'Italia, fu estesa anche ad esse l'applicazione dell'editto, e l'ultimo dei tre esemplari fu generalmente assegnato alla biblioteca delle singole capitali degli antichi stati. Più tardi, quando si volle creare in Firenze una biblioteca nazionale centrale, si destinò ad essa l'esemplare che, secondo l'editto albertino, doveva essere mandato all'archivio di corte. Il r. decr. 25 novembre 1869 disponeva che il primo esemplare d'obbligo dovesse essere consegnato alla procura del re, il secondo alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, e il terzo alla biblioteca universitaria o governativa della provincia. Col trasferimento a Roma della capitale e con l'istituzione in quella città della Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele, s'invitarono le procure a trasmettere il loro esemplare alla BibliotecaVittorio Emanuele per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, cui però si riconobbe il diritto di trattenere per la propria biblioteca le opere di carattere essenzialmente giuridico: riserva, quest'ultima, evidentemente dannosa alla Biblioteca Vittorio Emanuele. La legge del 7 luglio 1910, che ancor oggi regola in Italia la materia del diritto di stampa, nulla mutò dell'editto albertino per quel che riguarda il primo e secondo esemplare; destinò il terzo alla biblioteca universitaria della provincia e, dove questa mancasse, alla biblioteca pubblica governativa, provinciale o comunale del capoluogo; rese responsabili solidalmente il tipografo e l'editore dell'adempimento dell'obbligo della consegna degli esemplari, che secondo l'editto albertino spettava al tipografo. Recentemente dal ministro dell'Educazione nazionale è stato presentato al parlamento un disegno di legge che rende più efficienti le modalità della consegna dell'esemplare a vantaggio delle biblioteche.
Una copia di ogni pubblicazione periodica o non periodica interessante la scienza e la tecnica dev'essere inviata al Consiglio nazionale delle ricerche in servizio della bibliografia scientifico-tecnica (legge 14 giugno 1928).
Francia. - Dopo il citato decreto di Francesco I, un editto del 1617 aggiunse allo scopo dell'incremento della biblioteca quello della concessione dei privilegi e portò a due gli esemplari da depositare, oltre agli altri due da consegnarsi al censore e al cancelliere. La Rivoluzione soppresse anche il deposito legale, considerato come un'imposta in natura. Ma presto, nel 1793, constatato il grave danno che dalla soppressione derivava alle biblioteche e agli autori, si prescrisse un deposito facoltativo. Nel 1810 venne ristabilito il deposito obbligatorio e questa legge rimase in vigore sino al 1881. La legge del 1881 è stata a sua volta sostituita dalla legge sul deposito legale del 19 maggio 1925, una delle meglio rispondenti allo scopo fra quante oggi sono in vigore.
Germania. - Il primo intervento sistematico del governo germanico intorno alla stampa è nell'editto di Worms del maggio 1521. I Reichstagsabschiede e i decreti di polizia dal 1524 al 1577 fanno parte della legislazione censoriale. La consegna, invece, degli esemplari delle opere per le quali si era ottenuto il privilegio, fu ordinata per la prima volta nel 1608 e si eseguiva alla cancelleria della corte imperiale. Del resto, ogni stato dell'impero germanico ebbe una legislazione propria intorno agli esemplari d'obbligo; e il nuovo diritto del Reich, fino al 1918, nulla aveva cambiato di quelle legislazioni. Data questa diversità da stato a stato, gli editori tedeschi hanno creato (1913) la Deutsche Bücherei, una splendida biblioteca, alla quale per spontaneo impegno essi inviano gratuitamente un esemplare di ogni loro pubblicazione.
Altri stati. - In Inghilterra il Copyright Act (1911) obbliga l'editore al deposito di una copia al British Museum e di altre quattro copie alle biblioteche universitarie di Cambridge, Oxford, Edimburgo e Dublino, queste ultime su richiesta della biblioteca interessata. La Svizzera non ha mai avuto il deposito obbligatorio d'esemplari; ma vi funziona dal 1916 il deposito volontario. Nel Belgio il deposito legale venne soppresso nel 1886 e sostituito dal deposito volontario. Così lo soppresse l'Olanda nel 1912, dopo la sua adesione alla Convenzione di Berna sulla proprietà letteraria. Negli Stati Uniti e in quasi tutte le repubbliche sud-americane esiste un deposito facoltativo che garantisce anche i diritti d'autore.
Bibl.: A. Gräsel, Handbuch der Bibliothekslehre, 2ª ed., Lipsia 1902, p. 354 segg. (e le note di A. Capra alla traduz. it. della 1ª ed., Torino 1893); C. Castellani, I privilegi di stampa e la proprietà letteraria in Venezia, Venezia 1888; V. Manzini, L'obbligo della consegna delle pubblicazioni al procuratore del re, in Rivista penale, 1914; (A. Sraffa), Il diritto di stampa, le biblioteche e gli editori, in Riv. dir. commerciale, 1914; F. A. Bonfiglio, Il deposito obbligatorio delle pubblicazioni a stampa e la riforma della legge del 1910, in Accad. e bibliot. d'Italia, I (1927), p. 66 seg.; V. Benedetti, Il deposito legale, in atti del I congr. mondiale delle bibl., Roma 1930 segg. (in corso di pubbl.). - Francia: H. Vuibert, Le dépôt légal, Parigi 1925; E. Morel, La loi sur le dépôt légal du 19 mai 1925, in Revue des bibliothèques, 1925; E. Gaberle, Le dépôt légal et le échanges internat., in Atti del I congr. mondiale delle bibl., cit. - Svizzera: M.Godet, Le dépôt volontaire en Suisse, Parigi 1928. - Germania: J. Franke, Die Abgabe der Pflichtexemplare von Druckerzeugnissen, ecc., Berlino 1889; cfr. A. Paust, Die Pflichtexemplargesetze in den europäischen Ländern, in Minerva-Zeitschr., V (1920), pp. 109-115 (con bibl.). - Inghilterra: W. A. Copinger, The law of copyright, Londra 1904; L. C. Russel, Copyright condensed and explained, Londra 1922. - Stati Uniti: R. A. Bowker, Copyright. Its history and its law, Boston e New York 1912; A. W. Weil, American copyright Law, Chicago 1917.